Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2021, n. 06975

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2021, n. 06975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06975
Data del deposito : 23 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso proposto da: A DO nato a GIZZERIA il 10/06/1969 avverso la sentenza del 24/10/2019 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale O M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. A S, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di A D per aver attestato falsamente, in una dichiarazione destinata alla amministrazione dei Monopoli di Stato, di non avere riportato condanna, negli ultimi cinque anni, per reati in materia di gioco illegale, quando invece era stato condannato per i reati di cui agli artt. 718 e 719, secondo comma, cod. pen., per effetto del decreto penale emesso il 20 agosto 2010, divenuto esecutivo il 10 ottobre 2010. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 483 cod. pen. Ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., quando il decreto penale concerne una contravvenzione, il reato è estinto se nel termine di due anni, l'imputato non commette una contravvenzione della stessa indole. La condanna, non dichiarata, per i reati di cui agli artt. 718 e 719, secondo comma, cd. pen. è stata inflitta con decreto penale del 20 agosto 2020, esecutivo il 10 ottobre 2010. Nei due anni successivi non risulta alcuna condanna a carico dell'imputato. La dichiarazione falsa oggetto di addebito è del 18 aprile 2014, dunque si colloca in un momento in cui i reati erano estinti e si era estinto ogni effetto penale, sicché non vi era alcun obbligo di dichiarare la pregressa condanna.
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