Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/02/2009, n. 4472
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di abbandono di rifiuti, sebbene l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis") preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, solo in quanto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da tale norma può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia. (Fattispecie relativa ad ordinanza nei confronti di un Consorzio di bonifica per provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero, allo smaltimento ed alla messa in sicurezza dei rifiuti depositati lungo un fiume).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. R R - rel. Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13171/2007 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO (91043800597) in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO PISANO 16, presso lo studio degli avvocati GUZZO Arcangelo, MARTINO CLAUDIO, che lo rappresentano e difendono, per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI PONTINIA, COMUNE DI PONTINIA, REGIONE LAZIO, AGENZIA DEL DEMANIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7/2007 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 08/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/02/2009 dal Consigliere Dott. R R;
udito l'Avvocato A G;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza emessa il 18 gennaio 2007, ha rigettato un ricorso proposto dal Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino (in prosieguo indicato solo come Consorzio), il quale aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza con cui, in data 4 aprile 2006, il Commissario prefettizio del comune di Pontinia gli aveva intimato (unitamente ad altri soggetti) di provvedere, per quanto di propria competenza, alla rimozione, all'avvio al recupero, allo smaltimento ed alla messa in sicurezza dei rifiuti depositati in località Cotarda, lungo il fiume Ufente.
Avverso tale sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per Cassazione, assumendo sia la carenza di giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche - in quanto, secondo il ricorrente, la giurisdizione spetta, alternativamente, al tribunale regionale amministrativo o al giudice ordinario - sia l'erronea e falsa applicazione delle norme di diritto in base alle quali, sempre secondo il ricorrente, l'ordinanza commissariale non avrebbe potuto legittimamente esser rivolta contro il Consorzio.
Nessuna difesa hanno svolto gli intimati.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso investe il tema della giurisdizione. Censurando sul punto la decisione impugnata, il consorzio ricorrente chiede infatti alle sezioni unite di questa corte di stabilire se, in una controversia riguardante la legittimità di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata per assicurare l'immediata rimozione di rifiuti depositati in prossimità di un fiume sottoposto