Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2005, n. 6126
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Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, spetta soltanto all'autorità che l'ha emessa (nella specie, la Direzione Provinciale del lavoro) - in base ai principi speciali (di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689) che derogano i principi generali in materia di rappresentanza dello Stato - non solo la legittimazione passiva a resistere all'opposizione, ma anche la legittimazione attiva a proporre ricorso per cassazione (e, in genere, impugnazione) contro la sentenza di accoglimento della stessa opposizione. Ne consegue che non è ammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione - contro la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione - che sia proposto, come nella specie, dal Ministero gerarchicamente sovraordinato all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione opposta (quale, appunto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
In tema di sanzioni amministrative, il mancato rispetto del termine di cui al quarto comma dell'art. 9 bis del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 (convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608), fissato per l'invio all'INPS ed alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di un esemplare della sezione matricola e paga del registro d'impresa, relativa ad alcuni lavoratori, costituisce mancato adempimento ("violazione") degli "obblighi di comunicazione" di cui al comma medesimo, per il quale è comminata la sanzione di cui al successivo diciottesimo comma.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore e, per quanto possa occorrere, la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI LAURO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 14101/03 proposto da:
COMUNE DI LAURO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso l'Avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI RISPOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 720/02 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 12/04/02 - R.G.N. 3174/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/02/05 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale del Ministero, accoglimento del ricorso principale della Direzione Provinciale, assorbimento o inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di VE accoglieva l'opposizione proposta, dal Comune di Lauro, alla ordinanza - ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro di VE - che gli aveva inflitto sanzione amministrativa, per avere omesso (in violazione dell'articolo 9 quater, comma 4, decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608) di inviare all'INPS ed alla sezione circoscrizionale
per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, entro cinque giorni dalla data di assunzione, un esemplare della sezione matricola e paga del registro d'impresa, relativa ad alcuni lavoratori - essenzialmente in base ai rilievi che "le suddette comunicazioni sono avvenute in ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge" e che - risultando la sanzione comminata (comma 18 dello stesso art. 9 quater del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cit.) per la "violazione degli obblighi di comunicazione" - si deve ritenere, "in base all'applicazione del principio di legalità", che non sia prevista alcuna sanzione "in caso di semplice n'tardo", e, pertanto, l'accoglimento del motivo di opposizione - in tal senso proposto dal Comune di Lauro - comporta il "conseguente assorbimento degli altri motivi addotti" dallo stesso comune.
Avverso la sentenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Direzione provinciale del lavoro di VE propongono ricorso per NE, affidato ad un motivo.
L'intimato comune di Lauro resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale condizionato, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso principale, "per la carenza di legittimazione attiva del ricorrente Ministero del lavoro". MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. In via pregiudiziale e nel rito, ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - sollevata dal comune resistente - sia fondata e, perciò, debba essere accolta.
Invero, nel giudizio di opposizione ad