Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2022, n. 16798
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C A, nato il 11/05/1972 a Napoli avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di appello di Catania;visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere G D A;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le richieste dei difensori, Avv. D B e Avv. D A, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;visto l'atto di intervento presentato nell'interesse del Regno Unito dal difensore e procuratore speciale Avv. A S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 marzo 2021 la Corte di appello di Catania ha disposto la consegna di A C alle competenti Autorità del Regno Unito in esecuzione di un mandato di arresto emesso il 9 settembre 2021 dalla Sheriff Court of Lothian and Borders di Edimburgo per i reati di omicidio plurimo stradale e lesioni colpose plurime (capo 1, relativo a violazioni commesse il 26 luglio 2018), nonché di violazione delle norme relative all'obbligo di presentarsi in giudizio per la trattazione del processo relativo ai suddetti reati (capo 2, relativo ad un fatto commesso il 23 agosto 2021), subordinandone la consegna alla condizione che egli, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato emittente. 2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, deducendo, con un primo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 606, par. 1, lett. c), dell'Accordo concluso il 24 dicembre 2020 sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'altra, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto la sussistenza dei requisiti di forma e contenuto ivi previsti per la validità del mandato di arresto, con riferimento all'indicazione di una decisione giudiziaria esecutiva pronunciata nello Stato di emissione in ordine al reato oggetto della consegna. L'unica decisione giudiziaria dello Stato di emissione che, ad avviso del ricorrente, legittimerebbe l'adozione del provvedimento di arresto internazionale sarebbe, infatti, il mandato d'arresto emesso dall'High Court di Aberdeen il 23 agosto 2021 in relazione alla violazione oggetto della Sezione 102 (A) della legge sulla procedura penale scozzese del 1995, ossia alla mancata comparizione in giudizio senza una scusa ragionevole (per come rubricata nel capo sub 2), laddove la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il mandato d'arresto interno sia stato emesso con funzione strumentale allo svolgimento del processo per il reato sub 1), sebbene per tale reato - concernente la violazione delle norme del Road Traffic Act del 1988- alcuna decisione giudiziaria dello Stato di emissione sia stata indicata nel mandato di arresto, in conformità ai requisiti previsti dall'art. 606, par. 1, lett. c), dell'Accordo su menzionato. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi in relazione all'art. 625, par. 2, del su citato Accordo del 24 dicembre 2020, per avere la Cote d'appello disposto la consegna in violazione del principio di specialità ivi disciplinato, alla cui applicazione il ricorrente aveva dichiarato di non rinunciare all'udienza del 27 gennaio 2022. Si assume, al riguardo, che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, il mandato d'arresto emesso per la violazione (di cui al capo 2) oggetto della Sezione 102 (A) del Criminal Procedure Act - ossia quello cautelare concernente i fatti avvenuti il 23 agosto 2021 - è l'unico titolo indicato ai sensi dell'art. 606, par. 1, lett. c), dell'Accordo, sicché non potrebbe consentire di sottoporre il ricorrente a processo per l'altro reato, in quanto commesso anteriormente al secondo.
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