Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/03/2020, n. 09680

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/03/2020, n. 09680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09680
Data del deposito : 11 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: C C nato a LANCIANO il 03/02/1963 B P nato a LANCIANO il 10/08/1989 avverso la sentenza del 28/03/2019 della CORTE APPELLO di Mdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano con la sentenza indicata in epigrafe confermava la sentenza che nella parte aveva condannato C C e B P alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo a mezzo di difensore i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: 1) violazione di legge (art. 110 cod. pen.), vizio di motivazione e travisamento della prova (la condotta del B è del tutto estranea ai fatti, posto che era stata la C a presentare la denuncia;
la Corte di appello ha ritenuto che il B abbia rafforzato l'idea criminosa della madre;
ma ciò non è avvenuto, non potendo ritenersi rilevante la circostanza che il B avesse preparato per il padre l'elenco dei beni riportato dalla madre nella denuncia);
2) violazione di legge (artt. 367 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.), vizio di motivazione e travisamento della prova (la Corte di appello ha richiamato un precedente di legittimità non pertinente, posto che nel caso in esame si è in presenza di una denuncia di furto per la quale è stata ritenuta falsa la documentazione di acquisto dei beni denunciati;
non si comprende da dove si sia tratta la prova di tale falsità;
il fatto era qualificabile come truffa all'assicurazione, non procedibile);
3) violazione di legge (artt. 367 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.), vizio di motivazione e travisamento della prova (è stata utilizzata illegittimamente come prova la confessione stragiudiziale di colui che non ancora rivestiva la qualità di indagato;
quindi difetta la prova della falsità, non essendovi altre prove sul punto);
4) violazione di legge (artt. 367 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.), vizio di motivazione e travisamento della prova (la prova della falsità non è stata acquisita, risultando gli accertamenti degli investigatori privati effettuati senza le regole procedurali). Con memoria pervenuta il 17 gennaio 2017, la difesa dei ricorrenti ha replicato alla decisione di trattazione del ricorso presso la Settima Sezione, deducendo che i motivi non sono inammissibili, ma fondati.
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