Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2004, n. 8509
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F G - Presidente -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P R - rel. Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GHITTI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato E R, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati A G, U I, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D A S, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato M C, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato G M, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
OROBICA INERTI S.R.L., con sede in Osio Sopra, in persona del legale rappresentante amministratore unico in carica rag. Q D, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato N C, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato G G, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 957/00 del Tribunale di BERGAMO, Sezione 3^ Civile, emessa il 07/03/00 e depositata il 03/06/00 (R.G. 3025/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Enrico ROMANELLI;
udito l'Avvocato Patrizio BERNINI (per delega Avv. Giovambattista MARCHESE);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 25.1.1995, la S.r.l. Orobica inerti conveniva davanti al Pretore di Bergamo la Ditta Agazzi Silvio;esponeva che la predetta occupava senza titolo un capannone sito all'interno di una più vasta area venduta da Pietro G, con atto del 18.1,1990, alla Locat S.p.a., e da quest'ultima, con atto in pari data, concessa in locazione finanziaria alla esponente;chiedeva condannarsi la convenuta al rilascio.
La convenuta resisteva, eccependo di essere titolare di un contratto di locazione stipulato con il G in data anteriore alla vendita, opponibile all'acquirente;chiamava in causa il G, chiedendone la condanna a tenerla indenne da ogni pretesa azionata da parte attrice ed a risarcirle i danni conseguenti all'eventuale declaratoria di inopponibilità della locazione.
Il terzo chiamato resisteva.
Il pretore, con sentenza del 3.6.1997, accoglieva la domanda della S.r.l. Orobica e rigettava le domande proposte contro il G dalla Ditta Agazzi.
Proponeva appello la Ditta Agazzi, che impugnava la declaratoria di inopponibilità della locazione, e, in subordine, nell'eventualità della conferma della sentenza di primo grado sul punto, chiedeva condannarsi il G a tenerla indenne da ogni esborso nei confronti della S.r.l. Orobica, ed a risarcirle i danni subiti, da liquidare in separato giudizio.
Il G, con appello incidentale adesivo, chiedeva che fosse dichiarata opponibile alla S.r.l. Orobica la preesistente locazione. La. S.r.l. Orobica resisteva.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 3.6.2000, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva la domanda di manleva proposta dalla Ditta Agazzi contro il G;condannava la Ditta Agazzi al pagamento delle spese del grado in favore della S.r.l. Orobica;condannava il G al pagamento delle spese del doppio grado in favore della Ditta Agazzi. Avverso la sentenza il G ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. Hanno resistito, con controricorso, la S.r.l. Orobica e la Ditta Agazzi. MOTIVI DELLA DECISIONE