Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2015, n. 5350
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Testo completo
Ritenuto in fatto
1. In data 07.06.01 veniva notificata a F.P. la cartella esattoriale n. (------), relativa ad iscrizione a ruolo di crediti erariali per Iva per gli anni di imposta 1989 e 1990, a seguito di rettifica.
2. Avverso tale atto il contribuente proponeva ricorso che veniva dichiarato improcedibile dalla CTP di Roma con la sentenza n. 55/53/05.
L'appello proposto dal contribuente veniva respinto dalla CTR del LAZIO con la sentenza n. 218/10/06, depositata il 05.02.07 e non notificata.
3. Con tale decisione il giudice di seconde cure, senza entrare nel merito della causa, affermava di condividere la declaratoria di improcedibilità del ricorso, pronunciata dalla CTP per mancato conferimento di un valido mandato alle liti. In particolare rilevava che, nella copia del ricorso inserita nel fascicolo di ufficio, il mandato era privo della sottoscrizione di F.P.;
osservava quindi che l'affermazione del ricorrente in ordine al fatto che nell'originale del ricorso consegnato all'Agenzia delle Entrate risultasse il regolare conferimento del mandato professionale con sottoscrizione del ricorrente non poteva "essere presa per buona in quanto contrasta con la constatazione che vi è una dichiarazione di conformità all'originale pur essendo la stessa priva della firma del contribuente". Conclusivamente la CTR escludeva che potesse sussistere una facoltà della CTR stessa di ordinare alle parti il deposito di documentazione ritenuta necessaria per la decisione.
4. Per la cassazione della sentenza ti. 218/10/06 della CTR ha proposto ricorso il contribuente, affidandosi a tre motivi.
L'intimata ha resistito con controricorso. F.P. deposita anche memorie ex art. 378 c.p.c..
Considerato in diritto
1.1 Con il primo motivo di ricorso F.P. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11, 12, 18 e 20 e dell'art. 83 c.p.c., palese illogicità, violazione dell'art. 159 c.p.c. e del generale principio di conservazione degli atti.
Sostiene il ricorrente che il ricorso munito di regolare mandato sottoscritto dal ricorrente era stato depositato presso la Agenzia delle Entrate, che non aveva contestato il fatto storico, ma solo la valenza giuridica di tale atto. Sosteneva ancora che in data 14.09.2006 il difensore aveva depositato presso la CTR copia conforme del ricorso comunicato alla Agenzia delle Entrate, da cui si evinceva la regolare sottoscrizione del mandato, e non già la conformità all'originale come erroneamente ritenuto dalla CTR. Afferma che l'evenienza della mancata sottoscrizione del ricorso non è sanzionata da alcuna nullità, che una valida procura esisteva nella copia dell'atto notificata/depositata presso la Agenzia delle Entrate;
che tutta la