Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/1988, n. 6296

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La sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 del d.l. 30 aprile 1981 n. 168 (convertito con legge n. 331 del 1981), essendo stabilita esclusivamente in favore dell'Avvocatura dello stato in relazione all'assunzione del contenzioso degli enti mutualistici soppressi, non opera anche per le controparti, rispetto alle quali, pertanto, nei giudizi d'appello contro esse istaurati dal ministero del tesoro, non comporta la protrazione del termine per la loro Costituzione in giudizio. ( Conf 538/87, mass n 450264; ( Conf 42/87, mass n 449848).*

Il sistema del blocco delle tariffe (concernente anche il relativo meccanismo di indicizzazione) per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati (art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974 n. 386) non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349, che, stabilendo (art. 11) l'abrogazione della previgente normativa al riguardo, vi provvede solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni tariffarie. Ciò trova conferma nell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985 n. 103), che, interpretando autenticamente l'art. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977 e l'art. 8, sesto comma, del decreto - legge n. 264 del 1974, ha disposto che tali norme vanno intese nel senso che, fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate dalla citata legge n. 349 del 1977, ai medici convenzionati sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata prima dell'entrata in vigore del citato d.l. del 1974 n. 264, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. ( Conf 538/87, mass n 450265; ( Conf 42/87, mass n 449849).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/1988, n. 6296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6296
Data del deposito : 23 novembre 1988

Testo completo

Il sistema del blocco delle tariffe (concernente anche il relativo meccanismo di indicizzazione) per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati (art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974 n. 386) non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349, che, stabilendo
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