Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 4276
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In tema di contenzioso tributario, e' valida la notificazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale eseguita all'Ufficio finanziario (nella specie Ufficio IVA) a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notificazioni presso tribunale ubicato nella stessa circoscrizione della Commissione regionale, ma diverso da quello ubicato nella stessa sede della Commissione regionale, atteso che, non esistendo un ufficiale giudiziario addetto alla Commissione Regionale, non ricorre nel caso una ipotesi di incompetenza territoriale, e che l'art. 38 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che disciplina il nuovo contenzioso tributario, sancisce in via generale che gli atti processuali possono notificarsi pure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, senza ricorso all'ufficiale giudiziario. * Massima tratta dal CED della Cassazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Svolgimento del processo
Con la dichiarazione IVA per il 1985 la ====== s.r.l. esponeva un
credito di imposta di L. 106.959.000, del quale chiedeva il rimborso
con la procedura accellerata di cui all'art. 38-bis, 1^ comma del
D.P.R. 633/72;
dopo la reiterazione della richiesta nel 1988, cui
l'Ufficio IVA rispondeva domandando all'istante di produrre
fideiussione o altra garanzia di cui alla legge, con domanda del 12
dicembre 1990, la ====== domandava di nuovo il rimborso in via
ordinaria del suo credito, rinunziando alla procedura accellerata.
Avverso il silenzio rifiuto, a suo avviso formatosi su quest'ultimo
istanza di rimborso, nel 1991 la societa' proponeva ricorso., che era
accolto dalla Commissione Tributaria di 1^ grado di Milano, con
ordine all'Intendenza di Finanza competente del rimborso di L.
106.959.000 e degli interessi di legge dalla domanda. Su gravame
dell'Ufficio che, tra l'altro, segnalava che la contribuente aveva
proposto ricorso nel 1991 anche contro il rifiuto di rimborso
accellerato della dichiarazione IVA per il 1985, la Commissione
regionale di Milano, con la decisione di cui in epigrafe, notificata
su istanza della societa' al 1^ Ufficio IVA di Milano il 18 febbraio
1997, confermava, in ordine al silenzio-rifiuto, la sentenza di primo
grado, condannando peraltro l'Amministrazione a pagare gli interessi
ex art. 38bis e gli anatocistici a decorrere dalla data del
provvedimento impugnato, ai sensi del 1^ comma dell'art. 57 del
D.Lgs. 546/92 e compensando le spese di quel grado di causa;
ritenevano i giudici d'appello che l'istanza di rimborso del 1990,
contenente la rinunzia alla procedura accellerata, possedesse tutti i
requisiti per fare decidere l'Amministrazione, che aveva con la sua
azione, solo procrastinato l'adempimento di un suo obbligo in danno
del contribuente.
Avverso detta sentenza ha Proposto ricorso per cassazione
Amministrazione finanziaria con atto notificato il 19 giugno 1997 per
due motivi e la s.r.l. ====== si e' difesa con controricorso e con
memoria ex art. 378 c.p.c., in cui ha insistito per
l'inammissibilita' dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve dichiararsi inammissibile, per essere stato
notificato alla controricorrente, oltre il termine breve di 60 giorni
dalla notifica della sentenza impugnata all'Amministrazione.
1. La notificazione della sentenza della Commissione regionale
impugnata e' stata eseguita, a mezzo posta, dall'Aiutante Ufficiale
Giudiziario addetto all'Ufficio notificazioni presso il Tribunale di
Monza al lo Ufficio IVA di Milano in persona del direttore in data 24
febbraio 1997;
all'udienza di discussione, l'Avvocatura dello Stato
ha eccepito l'incompetenza dell'indicato ufficiale giudiziario e la
nullita' conseguente della notificazione. Peraltro, non esistendo un
giudiziario addetto alla Commissione tributaria regionale, non sembra
che possa aversi nel caso un'incompetenza mentre funzionalmente
l'attivita'