Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2007, n. 7132
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Per le domande presentate anteriormente al 1° luglio 1997, gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea hanno diritto alla liquidazione in somma capitale di una quota della pensione, con i limiti quantitativi previsti dall'art. 34 della legge n.859 del 1965 e dall'art. 11 della legge n.480 del 1988, sulla base dei coefficienti di capitalizzazione stabiliti dal d.m. 19 febbraio 1981, in attuazione dell'art. 13, sesto comma, legge n.1338 del 1962.
Sul provvedimento
Testo completo
I T T I R I B E T U C O C K L O P E T N E S E E N O I Z A R 07 1 32 .0 7 T I S E E T N E S Aula Mah 23 MAR. 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 9097/05 Cron.7132 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 17/01/07 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GAUPTIES VERONIKA, elettivamente domiciliata in ROMA 2007 PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso 10 studio 183 dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e(1 ) -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 93/04 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 28/12/04 r.g.n. 76/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/07 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato RICCIO;
udito l'Avvocato BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 9097/2005 r.g.n. ud. 17 gennaio 2007 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in data 11.9.2003 AU RO, premesso di essere stata collocata in pensione, in data 1.3.1994, presso il Fondo di Previdenza del Personale di Volo Dipendente da Aziende di Navigazione Aerea (c.d. Fondo Volo), sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria gestito dall'INPS, lamentava che il valore capitale della quota di pensione, suscettibile di liquidazione in un'unica somma ai sensi dell'art. 34 L. 13.07.1965 n. 859, non fosse stato calcolato in base ai prescritti "coefficienti in uso presso l'INPS", riportati nella tabella pubblicata dal Ministero del Lavoro con D.M. 192. 1981 (in supplemento ordinario alla GU. n. 129 del 13.5.1981), emanato in applicazione dell'art. 13 legge n. 1962 n. 1338. La ricorrente sosteneva che il Fondo Volo, invece di pubblicare una sua tabella di coefficienti, avrebbe dovuto solo individuare "coefficienti in uso presso l'INPS" - tali essendo quelli emanato in applicazione dell'art. 13 legge n. 1962 n. 1338 cit. e procedere all'applicazione dei medesimi, siccome unici atti a dare una corretta valutazione della somma capitale dovuta;
mentre quelli interni adottati dal Fondo Volo non presentavano alcun requisito di attendibilità e fondatezza. Pertanto la predetta ricorrente chiedeva la liquidazione della maggior somma di lire 578.467.000, rispetto a quella di lire 416.584.000 quantificata dall'INPS, oltre rivalutazione ed interessi.
2. Costituitosi in giudizio, l'INPS chiedeva il rigetto delle domande, osservando che la liquidazione in questione doveva avvenire in base ai coefficienti elaborati per la compilazione del primo bilancio tecnico della gestione del c.d. Fondo Volo, previsto dall'art. 1 legge n. 859/1965 con riferimento alla situazione accertata al 31.12.1967 e successivamente aggiornati;
richiamava la deliberazione adottata dal Comitato di Vigilanza 9097/2005 r.g.n. 3 ud. 17 gennaio 2007 del Fondo Volo in data 8.3.1988, che aveva disposto l'utilizzo dei coefficienti elaborati in occasione della compilazione del bilancio tecnico del Fondo Volo all'1.1.1980. L'Istituto evidenziava che i coefficienti stabiliti dal D.M. 19.2.1981 non potevano trovare applicazione perché gli stessi si riferivano alla diversa e delimitata fattispecie prevista dall'art. 13 legge n. 1338/1962, riguardante la costituzione di rendita vitalizia, corrispondente alla riserva matematica da versare all'Istituto in caso di contribuzione effettivamente dovuta e non accreditabile per intervenuta prescrizione estintiva;
trattavasi di legge speciale non suscettibile di applicazione e non estensibile ad ipotesi diverse da quelle attinenti al caso di omissione contributiva. Sottolineava altresì l'Istituto che i coefficienti in questione rispondevano ad esigenze diverse da soddisfare, perché il soggetto che aveva maturato il diritto a pensione nel Fondo Volo era solo "un potenziale richiedente la liquidazione in capitale", da effettuarsi con cautela con l'utilizzo di basi tecniche specifiche oppure, in alternativa, con l'adozione di un tasso tecnico più elevato rispetto a quello adottato per altre fattispecie, quali i coefficienti di cui al D.M. 19.2.1981. 3. Con sentenza dell'11 maggio 2004 il Tribunale di Trento accoglieva la domanda della ricorrente e condannava l'INPS a pagare le somme come richieste, nonché le spese di lite, Il primo giudice motivava nel senso che la domanda era fondata con riferimento al disposto dell'art. 34 legge n. 859/1965, perché era da ritenere che il legislatore si fosse riferito a coefficienti già utilizzati presso l'INPS e non a coefficienti di nuova elaborazione. Occorreva invece far riferimento ai decreti del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale che, dando attuazione a quanto disposto dall'art. 13 legge 12.8.1962 n. 1338, aveva già determinato i coefficienti per il calcolo della riserva matematica (con d.m. 27.1.1964, successivamente sostituito dal d.m. 19.2.1981);
tanto appariva confacente anche ad una interpretazione teleologica, considerando che le finalità di applicazione dei coefficienti determinati in relazione all'art. 13 legge n. 1338/1962 apparivano del tutto a naloghe a quelle della liquidazione ex art. 34 legge n. 859/65 (trasformazione di capitale in una quota di pensione e trasformazione di una quota di pensione in capitale). Inoltre, ad avviso del primo giudicante, l'assunto trovava conferma nel dato letterale del d.m. 19.2.1981 il quale prevedeva che la tariffa medesima trovava inoltre applicazione in tutti i casi in cui norme di 9097/2005 g.n. 4 ud. 17 gennaio 2007 legge rinviavano espressamente alla procedura di cui all'art. 13 ovvero era possibile fare ricorso a tale procedura.
2. Tale sentenza veniva impugnata, con ricorso depositato in data 20.9.2005 dall'INPS, il quale faceva richiamo al disposto dell'art. 34 della legge n. 859/65, che stabilisce il criterio di calcolo del valore della quota di pensione ("in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale"), vincolanti per esso Ente, cioè quelli adottati in sede di redazione del bilancio tecnico riferito al quinquennio 1° gennaio 31 dicembre 1984 ed approvati dal Comitato del Fondo Volo con la delibera dell'8 marzo 1988;
senza alcuna possibilità di applicazione analogica del criterio di calcolo previsto dalla legge n. 1338/1965, per la rendita vitalizia, dato che l'art. 34 della successiva legge n. 859/1965 non faceva riferimento ai coefficienti in discorso. Ad avviso dell'Istituto non era possibile l'applicazione del d.m. 19 febbraio 1981, previsto per i lavoratori iscritti a fondi speciali, quando cessi tale iscrizione senza aver maturato il diritto alla pensione, per i soggetti, aventi diritto alla contribuzione previdenziale, in presenza di intervenuta prescrizione ed in altri casi espressamente previsti dalla legge, senza alcuna possibilità di applicazione analogica di tale norma speciale al lavoratore, iscritto al Fondo volo, che abbia maturato il diritto a pensione e chieda, in sostituzione di una quota di pensione spettategli, il valore della quota stessa. All'impugnazione resisteva l'originaria ricorrente.
4. La Corte di appello di Trento con sentenza n. 93 del 9-28 dicembre 2004, notificata il 9 febbraio 2005, ha respinto l'appello proposto dall'Istituto, odierno ricorrente, condannandolo alle spese del grado. Secondo la predetta Corte "i coefficienti in uso presso l'istituto nazionale della previdenza sociale" non possono essere altro che quelli adottati con d.m. 19.2.1981, il quale oltretutto prevede che la tariffa possa trovare applicazione in tutti i casi in cui è possibile fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13 della legge 1338/1 962. La Corte di merito ha ritenuto che il Comitato amministratore del Fondo volo non avrebbe potuto approvare autonomi coefficienti da applicare ai propri iscritti, ma avrebbe dovuto individuare quei coefficienti già in uso presso l'Istituto ed utilizzarli per quegli iscritti che 9097/2005 r.g.n. 5 ud. 17 gennaio 2007 avessero optato per la liquidazione in capitale di una quota della pensione spettante: i coefficienti già in uso, secondo la predetta Corte, sarebbero quelli approvati in esecuzione dell'art. 13 della legge 1338 del 1962 con