Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 24721
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: CI CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita ia relazione svoita dai Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari ha accolto l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, avverso l'ordinanza emessa il 17/03/2021 dal Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di IA, che aveva rigettato la richiesta avente ad oggetto i' applicazione di misura cautelare nei confronti di UC LD, in relazione ai reati di cui agli artt. 61, n. 5), 110, 112, comma 1, n. 1), 337 e 419 cod. pen., commessi in IA il 09/03/2020;
il Tribunale, per l'effetto, ha applicato al suddetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere.
1.1. Gli accadimenti dai quali trae origine il provvedimento restrittivo della libertà personale impugnato si collocano, sotto il profilo temporale, nel periodo di maggior virulenza della pandemia da Covid-19 e trovano scaturigine, appunto, nelle proteste avverso le misure adottate ai fine di arginare la diffusione dei contagio. All'interno di diversi istituti penitenziari italiani, infatti, iniziarono a serpeggiare fortissimi malumori fra la popolazione carceraria, in relazione all'adozione di alcune limitazioni, quali - a puro titolo esemplificativo - quelle inerenti alla sospensione dei colloqui fra i detenuti e i familiari. Il giorno 09 marzo 2020, al culmine di un periodo di sempre montante tensione, ebbe luogo - all'interno della casa circondariale di IA - una vera e propria rivolta da parte di una vera moltitudine di detenuti. Al LD, in particolare, viene contestato di aver fatto parte di un gruppo di detenuti, i quali distrussero arredi, posizionarono materiale in fiamme dinanzi ad un cancello e alimentarono poi tale fuoco, distrussero documentazione di vario genere e svariati arredi, posti negli ambienti del corpo di guardia;
il ricorrente, inoltre, si oppose violentemente ai compimento di atti di ufficio, da parte di una agente della polizia penitenziaria, la quale provava a mettere in sicurezza l'ingresso del reparto detentivo femminile, tanto che le sottrasse con la forza le relative chiavi. La grande folla dei detenuti in tumulto, dopo aver dato fuoco all'ufficio matricola ed alla zona antistante la cd. biock house, riuscì a svellere il cancello colà posizionato e ad evadere, riversandosi in massa nelle vie cittadine. Si venne in tal modo a creare pericolo per i cittadini, tanto che i titolari degli esercizi commerciali del luogo si videro costretti a barricarsi all'interno degli stessi;
tale condotta, inoltre, cagionò pericolo per la sicurezza dei carcere e mise in pericolo l'ordine pubblico. Il tutto generò, come detto, l'incolpazione per i delitti di cui agli artt. 337 e 419 cod. pen.
1.2. Il Giudice per le indagini preliminari di IA, investito della domanda cautelare in relazione a tali fatti, aveva emesso ii sopra menzionato provvedimento reiettivo. Aveva in realtà ritenuto la sussistenza, a carico del LD, della necessaria gravità indiziaria, in ordine ai reati di cui alla provvisoria contestazione;
aveva però reputato insussistenti le esigenze cauteiari, considerando in particolare - quanto al pericolo di reiterazione di condotte criminose - che tali accadimenti fossero da inquadrare in un contesto storico di carattere eccezionale, strettamente correlato alle fortissime tensioni ed alle continue proteste verificatesi, all'interno della casa circondariale di IA (così come in molti altri istituti penitenziari italiani), a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19. Stando a quanto riportato in tale decisione, gli eventi descritti nella richiesta di applicazione di misura cautelare erano da valutare, dunque, alla stregua di fatti straordinari, come tali difficilmente destinati a verificarsi ancora. Il che rendeva impossibile rinvenire elementi di natura oggettiva, in forza dei quali poter desumere - con la necessaria fondatezza e con alto grado di probabilità - che gli indagati potessero rendersi protagonisti, nuovamente, di condotte di analogo tenore. Il Giudice per le indagini preliminari aveva valorizzato, inoltre, la natura intrinseca delle motivazioni che avevano mosso gli indagati, determinandoli a porre in essere proteste all'interno dell'istituto;
aveva quindi stimato che tali ragioni dovessero prevalere, rispetto alle negative caratteristiche soggettive degli indagati (desumibili, queste ultime, attraverso ia visione dei precedenti penali e dei carichi pendenti).
1.3. Nell'opporsi all'impugnazione cautelare, il difensore aveva anzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello presentato dal Pubblico ministero. Quanto al profilo delle esigenze cauteiari, aveva incentrato la dogiianza sull'assenza dei requisito dell'attualità, postulato dalla norma per l'adozione di misura inframuraria, sottolineando come i fatti dedotti in contestazione risalissero a circa due anni addietro, essendo peraltro cessate, ormai, tutte le restrizioni correlate all'emergenza epidemiologica.
1.4. Il Tribunale di Bari, ritenuto ammissibile l'appello cautelare e ritenuta l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, attinenti al pericolo di reiterazione, ha adottato la misura restrittiva di massimo rigore.
2. Ricorre per cassazione UC LD, a mezzo dei difensori avv. Fabio Bisceglie e avv. Donatella Polillo, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, per essere l'atto di appello carente dei requisiti di ammissibiiità dettati dagii artt. 581, comma 1, iett. d) e 591, comma 1, iett. c) cod. proc. pen.In sede di appello proposto avverso il provvedimento di rigetto di richiesta di misura cautelare, il Pubblico ministero avrebbe dovuto indicare i capi o i punti specifici, ai quali era riferita l'impugnazione, nonché dettagliare le richieste e i motivi, con puntuale indicazione delle ragioni in diritto e degli elementi di fatto, posti a fondamento di ciascuna richiesta;
non è in tal caso consentito, infatti, limitarsi a richiamare per reiationem i medesimi argomenti, già addotti in sede di richiesta originaria. Essendo carente l'indicazione delle ragioni di diritto, nonché degli elementi di fatto su cui poggia la richiesta, rivolta al Tribunale, di ribaltare la decisione del giudice per le indagini preliminari, l'appello stesso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al paventato rischio di recidiva di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. LD ha assunto, nell'intera vicenda, un ruolo chiaramente marginale;
l'affermazione adoperata dal Tribunale, laddove ritiene che egli si sia posto a capo della rivolta, è quindi fortemente distonica, rispetto alle stesse contestazioni formulate dall'accusa. Risulta sussunto nen:imputazione, infatti, il fatto di aver agito in quanto istigato da altri, piuttosto che l'aver egli stesso organizzato e diretto le proteste, materialmente poi poste in essere ad opera degli altri detenuti.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, iett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla attualità e concretezza dell'esigenza di cautela di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato omette di considerare come si tratti di eventi che vanno ad incastonarsi in un contesto di eccezionale rilevanza, essendo essi correlati alle marcate restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria, al fine di