Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/04/2004, n. 7269
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Primo Presidente f.f. -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P R - rel. Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI N L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI FASSA 54, presso lo Studio Legale FELLI, rappresentata e difesa da se stessa;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la decisione n. 259/03 del Consiglio nazionale forense, depositata il 17/09/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/04 dal Consigliere Dott. R P;
udito l'Avvocato L D N;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P R che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con deliberazione del 16.2.2000, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Velletri infliggeva all'avv. Luigia Di Nunzio la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per giorni 15 ritenendola responsabile di aver tenuto un comportamento non conforme al principio di solidarietà professionale per aver rivolto, nel corso di un procedimento davanti al giudice di pace di Velletri, espressioni offensive al difensore di controparte e per averle reiterate in una memoria difensiva presentata al Consiglio.
Avverso la decisione l'avv. Di Nunzio proponeva ricorso al Consiglio nazionale forense.
Il Consiglio nazionale forense, con decisione del 17.9.2003, rilevato che l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno e che il Consiglio non poteva infliggere il minimo della sanzione di cui alla citata disposizione poiché ciò avrebbe determinato una non consentita reformatio in peius, ne' adottare una sanzione più lieve, dichiarava la nullità della decisione impugnata per avere inflitto una sanzione non prevista dall'ordinamento professionale.
Avverso la decisione l'avv. Di Nunzio ha proposto ricorso per Cassazione.
L'intimato Consiglio dell'Ordine non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE