Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2002, n. 9556

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Massime4

Nel caso in cui vi sia stata rituale costituzione in giudizio a mezzo di un procuratore legittimato, la validità della costituzione del rapporto processuale non viene meno per il fatto che, in conseguenza della costituzione di una nuova corte d'appello nella quale risulti compresa la circoscrizione del tribunale presso cui il giudizio è pendente, il suindicato procuratore si trovi ad essere iscritto in un diverso distretto, non derivando da ciò il venir meno dello "ius postulandi" del procuratore ritualmente costituitosi e restando quindi esclusa la configurabilità di un'ipotesi di interruzione del processo.

Nel caso d'istituzione di una nuova corte d'appello, le preclusioni ad essa collegate riguardanti lo "ius postulandi" del difensore della parte non operano fino a quando il nuovo ufficio giudiziario non entri in funzione.

Il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente (nella specie: una partoriente), anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonché nell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze; è perciò configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, a nulla rilevando che l'eventuale responsabilità concorrente del medico di fiducia del paziente medesimo sia ancora "sub iudice" in altro separato processo. (Nella specie l'inadempienza della casa di cura era consistita nell'insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare l'emergenza - sindrome asfittica del neonato - e nel ritardo, ad opera del personale ausiliario, nel trasferimento del neonato in un centro ospedaliero attrezzato).

Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile. (Principio espresso in fattispecie di danno morale richiesto dai genitori in proprio per l'invalidità totale derivata al loro bambino dall'anossia, e dalla successiva sindrome asfittica, di cui egli aveva sofferto al momento della nascita per dedotta responsabilità del medico e della struttura sanitaria ove la madre era stata ricoverata al momento del parto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2002, n. 9556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9556
Data del deposito : 1 luglio 2002
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Primo Presidente f.f. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI ES DI NANNI - Consigliere -
Dott. IA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA AN, OR PA IA, IL PRIMO IN PROPRIO ED ENTRAMBI QUALI EREDI DEL FIGLIO GI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale del Notaio Maranca depositata in data 22/03/2000, in atti;

- ricorrenti -

contro
IC AB S.P.A., UL ES;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n^. 07639/98 proposto da:
IC AB S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RESCIGNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTAGNI CATERINA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PA AN, OR PA IA, IL PRIMO IN TROPRIO ED ENTRAMBI QUALI EREDI DEL FIGLIO GI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale del Notaio Maranca depositata in data 22/03/2000, in atti;

- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
UL ES;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2191/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/09/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;

uditi gli Avvocati Antonella IANNOTTA, per delega dell'Avvocato Gregorio IANNOTTA, Caterina MONTAGNI, Pietro RESCIGNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso previa riunione ex art. 335 c.p.c. la Corte rigetti il primo, il secondo il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, accoglimento del secondo motivo del ricorso principale;
rimetta gli atti alla terza sezione Civile per l'esame del primo motivo del ricorso principale e del quinto motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 2/4/83, AN PA, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore GI, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la IC AB S.p.a., esponendo che in occasione del parto della moglie, IA OR, per imperizia del personale curante, il suddetto figlio aveva subito lesioni, che gli avevano causato una totale invalidità. Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni patiti dal minore e il rimborso delle spese affrontate per assisterlo, oltre interessi e rivalutazione. La convenuta si costituiva, contestando in toto la domanda. Con successivo atto di citazione notificato il 7/3/86, lo PA proponeva analoga domanda nei confronti del ginecologo ES UL, che, costituitosi in giudizio, ne contestava il fondamento. Riuniti i processi, dopo la rimessione della causa al collegio, con comparsa integrativa si costituiva anche IA OR, in proprio e nella qualità di erede del figlio GI deceduto in data 11 novembre 1992. Il processo era successivamente trasmesso al Tribunale di Torre Annunziata, di nuova istituzione ai sensi della legge n. 126 del 1992, che, con sentenza del 13 giugno 1996, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti del UL;
condannava la IC AB S.p.a. al pagamento, in favore di entrambi gli attori, della somma di lire cinquecento milioni e nei confronti del solo AN PA della somma di lire duecentocinquanta milioni, con gli interessi legali dalla decisione.
Proponevano gravame la IC AB ed in via incidentale i coniugi PA-OR mentre il UL si limitava a chiedere la conferma della pronuncia di inammissibilità della domanda nei suoi confronti e la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 3 settembre 1997, in parziale riforma di quella impugnata sul punto della liquidazione del danno, condannava la IC AB s.p.a. al pagamento, in favore dei suddetti coniugi, della somma complessiva di L. 700.000.000 (e di ulteriori L. 50.000.000 al solo AN PA per le sostenute spese di cura ed assistenza), quali eredi del figlio GI, nato il [...] e deceduto in corso di causa in data 11/11/1992 (dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado), a titolo di risarcimento del danno biologico e morale subito dal minore per l'invalidità totale derivatagli dall'anossia di cui aveva sofferto al momento della nascita e dalla successiva sindrome asfittica, non adeguatamente trattata, che aveva provocato ipossia cerebrale e conseguente microencefalite.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i coniugi PA-OR, affidandolo a due motivi. Ha resistito la IC AB s.p.a. con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, al quale i ricorrenti principali hanno replicato con controricorso e memoria, mentre il UL, regolarmente intimato, non si è costituito. All'udienza del 27/3/2000 fissata per la discussione, la 3^ Sezione Civile, con ordinanza in pari data, su conforme parere del P.G. e con l'adesione delle parti, rilevato che il secondo motivo del ricorso principale investiva una questione (la risarcibilità del danno morale patito dagli stretti congiunti della persona offesa in caso di gravi lesioni derivanti da fatto costituente reato, risolta in senso negativo dal giudice di appello) sulla quale si rinveniva un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte e che la questione appariva comunque di particolare importanza, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, "non sembrando essere a tanto ostative le questioni preliminari poste dal ricorso incidentale". Ambedue le parti hanno depositato ulteriori memorie per la presente udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, relativi alla stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. In secondo luogo, occorre accennare succintamente alle censure hinc et inde proposte per individuare quali di esse, oltre a quella specificamente devoluta alle Sezioni Unite, debbano essere eventualmente esaminate per il loro carattere pregiudiziale e/o preliminare.
Orbene, i ricorrenti principali, con il primo complesso motivo, denunciano l'illegittimità dell'esclusione del danno patrimoniale in capo a GI PA, lamentando che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso in cui il danneggiato muoia per causa sopravvenuta, indipendente dal fatto lesivo, di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la liquidazione dei danni futuri vada fatta con riferimento non alla durata probabile, ma alla durata effettiva della vita.
Con il secondo, si dolgono che sia stato escluso il risarcimento del danno morale da loro stessi patito in relazione alle gravissime menomazioni del figlio, per essere questi sopravvissuto al fatto lesivo.
A sua volta la IC AB, ricorrente incidentale, con i primi due mezzi denuncia la nullità del processo per originario difetto dello ius postulandi del procuratore di controparte e, comunque, lamenta la mancata interruzione del processo quanto meno a seguito della sopravvenuta perdita dello ius postulandi. Con il terzo e quarto motivo censura la declaratoria della sua responsabilità, affermata sulla base di una C.T.U. illogica e contraddittoria, senza l'ammissione dei mezzi di prova idonei a confutarla e senza considerare che la casa di dura era rimasta estranea al rapporto di prestazione professionale concluso tra la partoriente ed il suo ginecologo di fiducia, dottor UL. Infine, con il quinto motivo, contesta sotto diversi profili l'ammontare del danno liquidato e degli accessori (rivalutazione ed interessi). Chiarito quanto innanzi, è di tutta evidenza che queste Sezioni Unite devono scrutinare pregiudizialmente i primi quattro motivi del ricorso incidentale perché, investendo la regolare instaurazione del rapporto processuale nonché la statuizione di responsabilità della IC AB, ove fondati, precluderebbero l'esame del secondo motivo del ricorso principale, ad esse specificamente devoluto (art. 142 disp. att. c.p.c.).
RICORSO INCIDENTALE. - Con il primo motivo la IC AB denuncia la nullità del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.), in quanto il giudizio era stato introdotto il 2 aprile 1983, successivamente all'istituzione della Corte d'Appello di Salerno con sede autonoma, con citazione redatta da avvocati esercenti a Cava dei Tirreni e a Milano. Vi era dunque nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, degli atti sottoscritti dal procuratore non abilitato al patrocinio nel distretto dell'autorità giudiziaria adita (Corte d'Appello di Napoli), essendo irrilevante che la Corte d'Appello di Salerno fosse effettivamente entrata in funzione solo il 4 agosto 1983, poiché comunque i procuratori "potevano esercitare la propria attività solo nel territorio di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania".
Con il secondo motivo la IC AB denuncia la falsa applicazione dell'art. 301 c.p.c., lamentando che, ove anche si dovesse ritenere che alla data di notifica della citazione il procuratore fosse ancora dotato dello ius postulandi, lo aveva comunque perso in corso di causa. La ricorrente specifica che "dal 4/8/1983, l'iscrizione del procuratore costituito in un distretto divenuto diverso da quello della Corte d'Appello nel quale è stata compresa la circoscrizione del Tribunale competente ha, quanto meno, fatto sì che il giudizio si interrompesse".
I due motivi, che per la stretta connessione logico-giuridica delle rispettive censure possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. Al riguardo, va in primo luogo condiviso quanto, in conformità al giudice di primo grado, ha ritenuto il giudice del gravame, che, cioè, nel caso d'istituzione di una nuova Corte di Appello, "le preclusioni e le

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