Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/07/2019, n. 20359

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/07/2019, n. 20359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20359
Data del deposito : 26 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo



1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 67/34/14, depositata il 20 gennaio 2014, che ha rigettato l'appello del medesimo Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, che aveva accolto il ricorso della F. s.p.a. (già F.G., ora F. Bank s.p.a.) - società finanziaria del Gruppo Fiat - contro il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria di rigetto della sua istanza di rimborso della maggiore IRAP versata dalla società, per l'anno di imposta 2007, quale quota annuale di svalutazione dei crediti verso la clientela, operata negli esercizi precedenti al 2005 e riportata pro quota costante nei nove anni successivi.



2. La F. Capital s.p.a. si è costituita con controricorso ed ha successivamente depositato memoria.

Motivi della decisione



1. Con l'unico motivo, il ricorrente Ufficio (denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3;
del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, comma 1, lett. n), ed art. 11 - bis;
del D.L. n. 168 del 2004, art. 2, comma 2, convertito nella L. n. 191 del 2004;
del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106, per avere il giudice d'appello ritenuto intangibile la deducibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, comma 1, lett. n), dalla base imponibile dell'IRAP dovuta dalle banche e dalle società finanziarie, delle quote di svalutazione dei crediti verso la clientela già appostate (c.d. noni pregressi), nonostante il regime di indeducibilità sopravvenuto con il D.L. n. 168 del 2004, art. 2, comma 2,

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