Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2012, n. 7987
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Le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 cod. civ., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto.
Ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore subordinato al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno non è sufficiente, non esistendo nel nostro ordinamento il principio dell'onnicomprensività della retribuzione feriale, l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, ma occorre verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, mediante il rinvio alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.
Le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva - e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi - solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente; viceversa, le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse "dipendenti dal rapporto di lavoro", non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempiuta, e quindi non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 ed ex art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha incluso dal computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento danno da mancata corresponsione di maggiorazione per lavoro notturno).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Presidente -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. B F - rel. Consigliere -
Dott. T I - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25507/2010 proposto da:
Z L, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO MARGANA 15, presso lo studio dell'avvocato R F L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G I, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ACTV S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell'avvocato S G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B A, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati S A, C L, M L, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 434/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/11/2009 R.G.N. 496/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2012 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato FERRI LUIGI RINALDI;
udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA per delega S A;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso all'allora Pretore del lavoro di Venezia, il signor Luigino Z ha esposto: di essere dipendente della ACTV;
di avere svolto mansioni di capitano e poi di comandante di terzo livello sino al 31 marzo 1995 in turno notturno non avvicendato, ossia prestando servizio esclusivamente nel turno compreso tra le 22 e le 5;
di avere percepito un compenso per lavoro notturno corrispondente alla maggiorazione del 20% della paga normale, prevista dal CCNL, per i turni avvicendati;
che, in realtà, egli avrebbe avuto diritto di percepire una maggiorazione del 30%, essendo stato adibito a turni non avvicendati;
che dal 1 aprile 1995 e sino al 1996 (anno in cui cessò il rapporto) egli era stato rimosso dal turno notturno non avvicendato, dal momento che l'azienda aveva adottato un sistema di rotazione degli addetti;
che dopo un mese essa aveva ristabilito la precedente situazione, adibendo ai turni non avvicendati altro personale, scelto tra coloro che aveva rinunciato alla maggiorazione del 30%;
che la propria rimozione dal turno era illegittima per violazione del contratto aziendale. Chiese quindi la condanna della ACTV al pagamento della maggiorazione del 30%, nonché alla relativa incidenza sugli istituti di retribuzione differita ed indiretta, oltre alla condanna al versamento all'I.N.P.S. dei corrispondenti contributi previdenziali. La ACTV si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Venezia accertò l'illegittimità del provvedimento aziendale con cui il ricorrente venne rimosso dal turno notturno, condannando la ACTV al pagamento della somma ivi indicata a titolo risarcitorio, rigettando la domanda di condanna al pagamento dei relativi contributi previdenziali e delle incidenze delle maggiorazioni per lavoro notturno sulle mensilità aggiuntive, ferie e t.f.r..
Proponeva appello la ACTV;
resisteva lo Z proponendo appello incidentale.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata il 19 novembre 2009, rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese di causa. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo Z, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste la ACTV con controricorso.
L'I.N.P.S. si è costituito con delega in calce al