Cass. civ., sez. II, sentenza 09/07/2003, n. 10769

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/07/2003, n. 10769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10769
Data del deposito : 9 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto parle. SEZIONE SECONDA CIVILE indicacione. i defification Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. M P SPADONE R.G.N. 17708/00 6 6.9 Cron. 24254 nsiglier Dott. A M 7 Rep. 2854 Msigliere Dott. O S 0 Consigliere Dott. F U.11/03/03 1 Rel. Consigliere Dott. F P I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARIS EGIDIO, LENTI LAURA GIOVANNA, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA FEDERICO CESI

44, presso lo studio dell'avvocato A A, difesi dall'avvocato COSTANTINO MACRI', giusta delega in atti; ricorrenti contro PROCEDURA RILASCIO BENI EREDITARI CREDITORI LEGATARI BENI DISMESSI ZEPPA GIUSEPPINA ex art.507,508 c.c., in persona della curatrice pro tempore A M, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DELLA MERCEDE

2003 52, presso lo studio dell'avvocato M M, che 409 -1- la difende unitamente all'avvocato G M, giusta delega in atti; controricorrente avverso la sentenza n. 718/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE; udito l'Avvocato MACRI' Costantino, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento; udito 1'Avvocato M G, difensore della resistente che ha chiesto rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 29 luglio 1995, l'eredità giacente di G Z, deceduta il 16 marzo 1990, chiedeva la condanna di E F e L G L alla restituzione della somma di lire 38.000.000, oltre rivalutazione ed interes- si, che assumeva versata dalla defunta Giuseppina Zeppa, giusta riconoscimento dei predetti, a titolo di "buona entrata", per la locazione di un immobi- le, sito in Valenza, via Pisacane n. 10, in data 28 giugno 1989. E F e L G L si costitui- vano e resistevano alla domanda, in particolare contestando il preteso riconoscimento di debito ed affermando di essere creditori di somme, da portar- si in compensazione, per anticipazioni di spese ed occupazione dell'immobile, fino all'ottobre 1992, data del rilascio. Istruita e discussa la causa, l'adito Pretore di Alessandria, all'udienza del 18 maggio 1999, accoglieva la domanda della ricorrente, dando lettura del dispositivo della sentenza, poi deposi- tata il 30 settembre 1999. E F e L G L proponevano appello, innanzi al Tribunale di Alessandria, con 3 س ا ricorso depositato il 12 luglio 1999, riservando la presentazione dei motivi, in esito al deposito della sentenza impugnata, e, nel frattempo, ripro- ponendo le difese svolte in primo grado, con conseguente richiesta di riforma di quella pronun- cia e previa sospensione dell'esecuzione. La procedura per il rilascio dei beni ereditari ai creditori e legatari, beni dismessi da Giuseppina Zeppa ex artt. 507 e 508 C.C., resisteva allo appello, preliminarmente eccependo l'incompetenza del Tribunale e l'inammissibilità della impugnazio- ne. Con successivo ricorso, depositato il 30 luglio 1999, innanzi allo stesso Tribunale di Alessandria, E F e L G L, richiamando i fatti esposti innanzi, chiedevano la condanna dell'eredità giacente di Giuseppina Zecca al pagamento della somma di £. 38.351.295 o di quella diversa somma, maggiore o minore" e della somma di " £. 2.482.180". La procedura per il rilascio dei beni ereditari ai creditori e legatari, beni dismessi da Giuseppina Zeppa ex artt. 507 e 508 C.C., si costituiva ed la litispendenza con il eccepiva, tra l'altro, precedente appello. 4 ---- Con ulteriore ricorso, depositato il 19 febbraio 2000, innanzi alla Corte d'appello di Torino, E F e L G L proponevano appello avversO la sopraindicata sentenza del Pretore di Alessandria, in forza di tre motivi. La procedura per il rilascio dei beni ereditari ai creditori e legatari, beni dismessi da Giuseppina Zeppa ex artt. 507 e 508 C.C., resisteva allo appello, eccependo, peraltro, preliminarmente, la litispendenza con il primo gravame, proposto con riserva dei motivi e pendente innanzi al Tribunale di Alessandria. Con sentenza depositata il 16 maggio 2000, la Corte d'appello di Torino dichiarava la litispendenza fra il giudizio in oggetto e quello identico, introdot- to innanzi al Tribunale di Alessandria, con ricorso depositato il 12 luglio 1999. Rilevava la Corte l'identità delle cause, pendenti in grado d'appello, innanzi a giudici diversi, e dapprima evidenziava, per chiarezza di trattazione, l'inesistenza di alcuna eredità giacente di Giusep- pina Zeppa, a fronte della indiscussa ed unica presenza di procedura di rilascio dei beni eredita- ri di G Z ai creditori e legatari. Per la cassazione di tale sentenza, E F 5 e L G L hanno proposto ricorso in forza di due motivi. La procedura per il rilascio dei beni ereditari ai creditori e legatari, beni dismessi da Giuseppina Zeppa ex artt. 507 e 508 C.C., ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando "violazione falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 100, 101, 112 e 354 c.p.c. ed artt. 414 2 in riferimento agli artt.- 163 n. 2 c.p.c.- n. e dellaconseguente nullità del procedimento con c.p.c.: motivazione sentenza ex art. 164 cpv. illogica e contraddittoria in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 stesso codice", i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, dopo avere corret- accertato l'inesistenza di alcuna eredità tamente giacente di G Z, non abbia poi rileva- to, inopinatamente, il difetto di interesse e di legittimazione della controparte, che aveva agito in quella veste, citando in giudizio essi ricorren- ti. Il motivo non ha pregio. I ricorrenti, infatti, che pure denunciano l'esistenza di errori di attività e di giudizio con riguardo alla esatta individuazione della loro controparte, non muovono alcuna censura alla ragione, adeguata ed in sé coerente, che la Corte di merito ha addotto sul punto, mostrando l'insussistenza di dubbi sulla identificazione di tale parte nella procedura di rilascio dei beni ereditari di G Z ai creditori e legatari, fin dal ricorso introduttivo di lite, ché, in effetti, non era mai esistito altro sogget- to diverso, quale l'eredità giacente di Giuseppina Zecca, con cui confondere о da cui differenziare quella procedura. Ed invero, in limine, nel motivare la sentenza impugnata, la Corte di merito evidenzia come non sia mai esistita alcuna eredità giacente di Giusep- pina Zeppa, rilevando, in particolare, ed il rilievo non è censurato, che è pacifico che, dopo" il suicidio della ZEPPA, le succedette quale erede la figlia Maura MORAGLIONE, la quale accettò l'eredità con beneficio d'inventario in data 4/5/1990, quindi in data 12/12/1990 comunicò ai creditori noti la decisione di rilascio dei beni ex art. 507 C.C., e di conseguenza fu nominato il curatore della PROCEDURA di RILASCIO ex art. 508 C.C. .";
e ciò, dopo avere sottolineato, in narra- tiva, l'indiscussa indicazione negli atti sia del termine “eredità giacente" che di quello "procedura di rilascio dei beni ai creditori e legatari”, ma sempre con riferimento alla eredità di Giuseppina Zeppa. Come dire che le erronee indicazioni di tale soggetto, ossia della procedura di rilascio dei beni ereditari di G Z, appunto, a volte indicato negli atti come eredità giacente di G Z, si risolvevano in una mera imprecisione terminologica, che non aveva determi- nato alcuna, apprezzabile incertezza sulla identi- ficazione di quel soggetto, come unica e possibile parte processuale, ancor meno una incertezza tale da incidere sulla validità degli assoluta, atti, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione all'art. 163 ed all'art. 359 c.p.c.. Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui 433 c.p.c. in relazione all'art. agli artt. 39 e 360 n. 3 stesso codice", i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto, a fini di litispendenza, l'identità soggettiva delle cause in oggetto, in grado d'appello, quando invece i due 8 appelli erano stati proposti nei confronti di soggetti diversi: il primo, innanzi al Tribunale di Alessandria, nei confronti dell'eredità giacente di G Z (ritenuta inesistente), ed il secondo, innanzi alla Corte d'appello di Torino, nei confronti della procedura per rilascio dei beni ereditari di G Z ex artt. 507 e 508 C.C.. La Corte di merito, poi, sostengono i ricorrenti, non ha considerato che la proposizione d'appello, con riserva dei motivi, di cui all'art. 433 n. 2 c.p.c., non consuma il potere di impugnazione, esercitabile, dunque, quando sia depositata la sentenza, senza pregiudizio del principio di unicità dell'impugnazione. Anche questo motivo non ha pregio. Ed invero, la doglianza relativa ad una supposta diversità soggettiva delle cause, in grado d'appello, trova risposta negativa nelle osserva- zioni svolte innanzi, nell'esame del primo motivo, laddove si è rilevato il difetto di censura della ragione addotta dalla Corte di merito sulla identi- ficazione della procedura di rilascio dei beni ereditari di G Z ai creditori e legatari quale parte processuale, unica, non diversa e non contrapposta ad una inesistente eredità giacente della medesima G Z. nella L'altra doglianza trova risposta negativa stessa sentenza impugnata. La Corte di merito, infatti, ha correttamente sottolineato l'irrilevanza della resistenza opposta dai ricorrenti, allora appellanti, alla declarato- ria di litispendenza, in virtù della possibilità di proporre appello con riserva dei motivi, ai sensi dell'art. 433 n. 2 c.p.c.. L'istituto della litispendenza, invero, tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia ad opera di più giudici, così che irrilevante è l'anzidetta possibilità, prevista dalla disposizione dell'art. 433 n. 2 c.p.c., come pure irrilevante, rispetto a tale istituto ed alla sua ratio, cui si correla quella di evitare l'eventualità di giudicati contrastanti, è la possibilità che la parte presen- successivamente, а deposito avvenuto della ti, sentenza del primo giudice, i motivi dell'appello, proposto in precedenza. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate 10 secondo principio di soccombenza.

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