Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/10/2020, n. 21606
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10842-2019 proposto da: M D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato S T, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legís;- con troricorrente - avverso la sentenza n. 8237/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/09/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. R R. RILEVATO CHE 1.-M D ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'IRPEF e IVA dell'anno 2012 deducendo di non aver ricevuto alcun preventivo avviso di accertamento. Il ricorso del contribuente è stato rigettato in primo grado. Ha proposto appello il Manna e la CTR della Campania con sentenza del 28.9.2018 ha confermato la sentenza di primo grado rilevando che l'ufficio può rettificare l'imposta a credito recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui all'articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, e, poiché tale attività di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell'imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione non è necessario un preventivo contraddittorio e può essere emessa direttamente la cartella. Il giudice d'appello rileva inoltre che nel caso di specie si è trattato di un completo omesso versamento dell'imposta, dichiarata e non versata. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
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