Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 06/06/2023, n. 24206

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 06/06/2023, n. 24206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24206
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCICCHITANO SERGIO nato a CATANZARO il 13/06/1979 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere L MICHE';
lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 16 giugno 2022, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da S S per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 22 settembre 2004 al 21 marzo 2005, per un periodo di 181 giorni di cui 162 in regime carcerario e 19 in custodia domiciliare. L'istante era stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, cessione di stupefacenti, detenzione illegale di armi, furto e danneggiamento aggravati. In seguito allo stralcio delle imputazioni relative alla cessione di sostanza stupefacente, trattati avanti al Tribunale di Catanzaro, il giudizio a carico del ricorrente per le restanti contestazioni si era svolto innanzi al Tribunale di Velletri, dichiarato competente a seguito di un conflitto di competenza insorto nelle more della vicenda processuale. Nel predetto giudizio, lo S veniva assolto dai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e detenzione illegale di armi, mentre i restanti reati contestati venivano dichiarati prescritti.

3. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett.e, cod.proc.pen., vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. I giudici di merito, infatti, avevano utilizzato, per affermare la condotta gravemente colposa del ricorrente, causa della detenzione subita, il compendio indiziario sul quale si erano basati i giudici della cautela e il giudice di merito, peraltro genericamente richiamato, senza indicare specificamente le precise condotte dalle quali, a loro avviso, sarebbe scaturita la negligenza che avrebbe indotto l'autorità giudiziaria procedente ad applicare la misura. Avevano inoltre erroneamente ritenuto che l'intervenuta prescrizione di alcune delle imputazioni, che aveva impedito una pronuncia assolutoria nel merito, fosse ostativa alla concessione dell'indennizzo.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi