Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/12/2021, n. 39260

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/12/2021, n. 39260
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39260
Data del deposito : 10 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23702-2020 proposto da: BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALESSANDRO MALLADRA

31, presso lo studio dell'Avvocato GIOVANNI IARIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato N S;

- ricorrente -

contro

ZONNO FABRIZIA, ZONNO LUCIANA, LAVERMICOCCA ELISABETTA, quali eredi di ZONNO VINCENZO, elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA ADRIANA

5, presso lo studio dell'Avvocato LUIGI OCCHIUTO, rappresentate e difese dall'Avvocato M G;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1024/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. S GIAIME GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società BNP Paribas ',case Group S.p.a. (d'ora in poi, "BNP") ricorre, sulla base di un solo motivo„ per la cassazione della sentenza n. 1024/20, del 16 giugno 2020, della Corte di Appello di Bari, che — accogliendo il gravame esperito da V Z avverso la sentenza n. 2556/15, del 3 giugno 2015, del Tribunale di Bari — l'ha condannata a corrispondere allo Z la somma di 68.856,00, oltre interessi ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, per la fornitura di materiali e l'esecuzione di lavori edili commissionatigli dalla società F.R.E.A. S.r.l., utilizzatrice di un bene concessole in leasing dalla predetta BNP (o meglio, dalla società Locafit, alla quale l'odierna ricorrente è poi subentrata in virtù di fusione societaria);
- che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio da V Z, il quale — nella veste di titolare dell'omonima ditta individuale — agiva per conseguire il saldo di lavori sull'immobile di proprietà di BNP„ commissionatigli con contratto del 24 giugno 2009 da altra società (F.R.E.A., poi dichiarata fallita), utilizzatrice del bene in forza di contratto di leasing concluso con Locafit in data 11 giugno 2007;
- che la ricorrente ribadisce che Locafit, acquistato un terreno che il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (con deliberazione n. 203 del 12 marzo 2004 e successiva ratifica n. 26 del 36 gennaio 2005) aveva assegnato a F.R.E.A., conferiva mandato senza Ric. 2020 n. 23702 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- rappresentanza alla società utilizzatrice affinché compisse tutto quanto necessario alla realizzazione su di esso di un immobile — un capannone industriale — da concedersi alla stessa, dopo la sua edificazione, in locazione finanziaria;
- che il contratto di commissione/appalto dei lavori, intervenuto tra e lo Z, veniva concluso esattamente due anni dopo la stipula del contratto di acquisto del terreno e del contratto di finanziamento della edificazione del capannone industriale che, una volta completato, sarebbe stato oggetto di leasing da parte di F.R.E.A.;
- che lo Z, nel corso dei due gradi di giudizio di merito, non ha né affermato né dimostrato di aver ricevuto da I3NP alcuno degli acconti che hanno decurtato l'importo fatturato di €: 146.856,00 alla residua somma di f, 68.856,00, oggetto del presente giudizio;
- che secondo quanto riferito dal curatore del fallimento F.R.E.A., lo Z, in data 29 settembre 2010, conseguiva decreto ingiuntivo — non opposto dalla società debitrice — per il pagamento di tale residuo importo, credito ammesso al passivo della procedura fallimentare con il privilegio degli artigiani ex art. 2751-bis, comma 1, n. 5), cod. civ.;
- che tanto premesso in fatto, la ricorrente riferisce che il Tribunale di Bari, sul presupposto che unica committente dei lavori svolti dallo Z dovesse ritenersi la società F.R.E.A. utilizzatrice del bene, rigettava la domanda dallo stesso proposta;
- che esperito gravame dall'attore soccombente, il giudice di appello lo accoglieva, ravvisando l'esistenza di un collegamento negoziale, di natura funzionale, tra il contratto con cui Locafit aveva acquistato il suolo ove sarebbe stato eretto il capannone industriale, quello di leasing concluso tra di essa e F.R.E.A., e quello di appalto intervenuta tra quest'ultima e lo Z;
Ric. 2020 n. 23702 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -3- - che avverso la sentenza della Corte barese ricorre per cassazione BNP, sulla base di un unico motivo;
- che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1372 e 1419 cod. civ.", nonché "superficiale, insufficiente, incongrua e contraddittoria motivazione";
- che, in via preliminare, la ricorrente richiama l'indirizzo di questa Corte secondo cui, per stabilire se ricorra un collegamento negoziale, trattandosi di materia in cui è sovrana l'autonomia privata, occorre rifarsi alla volontà delle parti e ricercare se ricorra un collegamento specifico, per cui gli effetti dei vari negozi si coordinino per l'adempimento di una funzione unica, a tal fine non essendo sufficiente un nesso occasionale, visto che il collegamento deve dipendere dalla genesi, cioè dalla circostanza che uno dei due negozi trovi la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro, dalla funzione, cui un negozio adempie rispetto all'altro, dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica (è citata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2011, n. 5966);
- che, tanto premesso, la ricorrente afferma di non rinvenire nella sentenza impugnata "il minimo cenno" alle "non eludibili e discriminanti circostanze" costituite, da un lato, dal "notevole ed incontestato lasso di tempo" intercorso tra i primi due contratti ed il terzo, nonché, dall'altro, dalla mancata partecipazione di Locafit "alla stipula del più recente contratto di commissione/appalto" o alla sua "volontà di considerarlo «collegato» agli altri due ovvero al solo contratto di finanziamento e successiva locazione finanziaria";
- che, pertanto, vertendosi in materia in cui "è sovrana l'autonomia privata", tra i tre contratti "de quibus" potrebbe ravvisarsi, al più, Ric. 2020 n. 23702 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -4- soltanto un "nesso occasionale", il quale — 'in assenza di specifica manifestazione di volontà effettuata dalle parti nel contenuto dei diversi negozi di volerli coordinare, instaurando tra di essi una connessione teleologica" — risulterebbe non solo privo dei requisiti del collegamento negoziale, ma dello stesso non avrebbe neppure gli effetti;
- che diversamente opinando, dunque, la Corte barese avrebbe violato il principio di relatività del contratto (art. 1372 cod. civ.) e quello dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod. civ.);
- che la ricorrente ribadisce come l'accertamento dell'esistenza del collegamento negoziale "non può e non deve essere effettuato in base agli effetti ma solo e soltanto in base alla manifestazione di volontà delle parti", giacché il collegamento negoziale non richiede la "sola sussistenza del requisito oggettivo consistente nel nesso teleologico", ma pure il "requisito soggettivo consistente nella manifestazione della volontà delle parti di volere il collegamento";
- che, in particolare, allorché le parti dei contratti collegati siano diverse (e "la connessione rifletta l'interesse soltanto di uno dei contraenti") risulta "necessario" — secondo la ricorrente — che "il nesso teleologico tra i negozi si concreti con l'inserimento di appropriate clausole di salvaguardia della parte che vi ha interesse";
- che, nel caso che occupa, nulla di tutto ciò sarebbe dato rinvenire, ovvero, né la partecipazione di BNP (a quell'epoca subentrata a Locafit) nel contratto di commissione/appalto, né la sua esplicita e chiara manifestazione di volontà nel senso della creazione del collegamento negoziale;
- che, in ogni caso, le circostanze fattuali già sopra
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