Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2010, n. 20859
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In tema di determinazione del reddito da capitale, nell'ambito di un rapporto di conto corrente ordinario, gli interessi riconosciuti alle scadenze previste dalle parti o in mancanza al termine di ogni semestre, come previsto dall'art. 1831 cod. civ. costituiscono reddito imponibile, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis"), anche se essi siano lasciati nella disponibilità del debitore in cambio del riconoscimento di interessi sugli interessi, in quanto dal momento della loro maturazione il creditore può disporne.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P M - Presidente -
Dott. D?ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
Dott. S L A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l?AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
\COPINA LUCIANO\;
- intimato -
sul ricorso 30682-2006 proposto da:
\COPINA LUCIANO\, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADDA 87 presso lo studio dell?avvocato H R, rappresentato e difeso dall?avvocato M G, giusta delega a margine;
- controricorrente e ricorrente incid. -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 19/2006 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositata il 11/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2010 dal Presidente e Rel. Dott. S L A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D N W, che ha concluso per l?inammissibilita? del principale e dell?incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell?11/5/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria respingeva i riuniti gravami interposti dall?Agenzia delle entrate Genova *1* nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Genova di accoglimento delle opposizioni spiegate dal contribuente sig. \Luciano @Copina\ in relazione ad avvisi di accertamento emessi a titolo di maggiori imposte I.R.P.E.F., ILOR e contributo per il S.S.N. per gli anni d?imposta 1995, 1996 e 1997, in ragione di reddito di capitale asseritamente non dichiarato.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell?appello l?Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso il \Copina\, che spiega altresi? ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c.. Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, il 2 motivo del ricorso principale, con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42 e dei principi in materia di imposizione dei redditi di capitale, in relazione all?art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che il giudice dell?appello non abbia considerato che nel corso degli anni 1995 - 1996 - 1997 il frutto trimestralmente riconosciuto dal sig. \M\ al sig. \Copina\ era stato sistematicamente capitalizzato, e che giusta il deposito (rectius, disposto) del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43 il frutto di capitale e? imponibile - ai fini IRPEF - ILOR nell?anno di imposta nel quale e? percepito, e, ancora, che la percezione del frutto non si ha, solo, quando questo e? materialmente corrisposto (appreso), ma anche quando il creditore ... lo lasci nella disponibilita? del relativo debitore, verso il riconoscimento da parte di questo di debenza di frutto sul frutto trattenuto, dunque in caso di capitalizzazione del frutto.
Lamenta non avere il giudice dell?appello considerato che essendo stati riconosciuti dal sig. \M\ al sig. \Copina\ e capitalizzati frutti di capitale per L. 31.284.000 nell?anno 1995;per L. 42.411.000 nel 1996 e per L. 11.342.900 per il 1997 il sig. \Copina\ aveva percepito redditi ... di capitale in quegli anni e li avrebbe dovuti dichiarare per quegli anni di imposta e non l?ha fatto. Il motivo e? fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Osservato che il rapporto in questione e? stato dal giudice dell?appello ricondotto al conto corrente ordinario, strutturalmente e funzionalmente diverso dal contratto di conto corrente bancario (v. Cass., 5/7/2007, n. 15218;Cass., 18/1/2006, n. 870;Cass., 22/3/2005, n. 6187), e che in altri analoghi rapporti intrattenuti dal \M\ con altri soggetti - da questa Corte qualificati in termini di mandato ad investire somme di denaro - gli interessi corrisposti sono stati ritenuti integrare reddito d?impresa (v. Cass., 22/2/2008, n. 4612), va posto in rilievo che nel caso l?impossibilita? di pervenirsi a siffatta qualificazione degli interessi e? stata dal giudice dell?appello fatta discendere dalla relativa indisponibilita? fino alla chiusura del conto (art. 1823 c.c., comma 1), stante l?assenza di qualsiasi indicazione sulla
chiusura del conto alla scadenza (computabile dalla data del contratto: art. 1831).
Orbene, il richiamato art. 1831 c.c. prevede che, laddove la scadenza del contratto non risulti stabilita dal contratto o dagli usi, la chiusura del conto avviene al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
Atteso che all?esito di tale chiusura si fa luogo alla liquidazione degli interessi, i quali vengono conseguentemente a costituire una partita del conto, anch?essa concorrendo ai fini della capitalizzazione del saldo finale (art. 1825 c.c.), emerge evidente come la considerazione della chiusura in questione assuma decisivo rilievo in argomento.
Al riguardo, va posto in rilievo che la chiusura del conto non comporta invero necessariamente lo scioglimento del rapporto. Nel corso del rapporto possono invero aversi plurime e periodiche chiusure del conto, con liquidazione del saldo;laddove lo scioglimento del medesimo avviene una sola volta, e cioe? all?esito della chiusura definitiva.
Come anche in dottrina osservato, alla chiusura periodica del conto il saldo diviene esigibile e disponibile (art. 1823 c.c.), ma finche?
non ne viene chiesta la corresponsione il rapporto continua (cfr. Cass., 5/4/2006, n. 7087;Cass., 12/4/1980, n. 2336;Cass., 10/10/1977, n. 4310), laddove si ha invece la rinnovazione (a tempo indeterminato) del medesimo in caso di mancata richiesta del saldo a seguito della relativa chiusura definitiva, convenzionalmente stabilita (art. 1823 c.c., comma 2). Orbene, il giudice dell?appello ha omesso invero di considerare (e di adeguatamente motivare al riguardo) se il detto termine legale di chiusura (periodica) del conto ex art. 1831 c.c. trovi nel caso applicazione.
A tale stregua, la ravvisata esclusione dell?assoggettamento a tassazione degli interessi de quibus risulta in realta? fondata su una disamina parziale ed incompleta della disciplina ritenuta nel caso applicabile, e pertanto connotata da erroneita?. A fortiori in considerazione del principio affermato da questa Corte in base al quale la patrimonializzazione della rendita di un capitale non ne esclude la percezione, rappresentandone una modalita? di utilizzo (cfr. Cass., 22/9/2003, n. 13995. V. altresi? Cass., 20/2/2006, n. 3626). Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all?art. 360 c.p.c., comma 1, n.