Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2023, n. 01294

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2023, n. 01294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01294
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23831-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, M SERRAZZA, VINCENZO STUMPO;
-ricorrente - Oggetto R.G.N.23831/2020 Cron. Rep. Ud.09/11/2022 PU

contro

DE LUCIA MARIA ROSARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato L R;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 6218/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/04/2020 R.G.N. 3113/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2022 dal Consigliere Dott. L C;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 29.4.2020, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primogrado che aveva accolto la domanda di M R D L volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e alla declaratoria d’illegittimità della richiesta di restituzione delle indennità percepite a titolo di disoccupazione agricola nel periodo 2003-2008.La Corte, in particolare, ha ritenuto che la procedura di notificazione del provvedimento di cancellazione mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali, introdotta dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), non potesse applicarsi ai provvedimenti di cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al 1°.

1.2011 e, nel rigettare l’eccezione di decadenza formulata dall’INPS sulla scorta dell’art. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), ha confermato la pronuncia impugnata anche in ordine al merito della controversia. Avverso tali statuizioni l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. M R D L ha resistito con controricorso, parimentiillustrato con memoria. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito rigettato l’eccezione di decadenza ex art. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970) sul rilievo che la notificazione mediante pubblicazione telematica dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non potesse trovare applicazione con riguardo alle giornate lavorative prestate anteriormente al 1°.

1.2011. Con il secondo motivo, l’INPS lamenta nullità della sentenza ex artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 att. c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato la propria decisione sul merito della lite mercé la mera condivisione delle argomentazioni del primo giudice, senza condurre alcun esame critico delle medesime sulla scorta dei motivi di gravame. Ciò posto, il primo motivo è fondato. Va premesso, al riguardo, che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12, r.d. n. 1949/1940, la quale – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845 del 2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass.nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del 2018). Nel disciplinare il meccanismo della formazione degli elenchi nominativi (originariamente previsto per tutti i braccianti agricoli e poi escluso per gli operai a tempo indeterminato dall’art. 12, d.lgs. n. 375/1993), l’art. 12, r.d. n. 1949/1940, prevedeva un elenco nominativo principale dei lavoratori dell’agricoltura ed elenchi suppletivi trimestrali, destinati a contenere le variazioni rispetto al primo elenco e, in particolare, la data di decorrenza della iscrizione e della cancellazione dall’elenco principale. Sia l’elenco principale che gli elenchi suppletivi erano pubblicati sull’albo pretorio del comune per quindici giorni e il prefetto, mediante affissione con manifesto, notiziava della pubblicazione e del termine utile per presentare ricorso (art. 12,
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