Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10586

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10586
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10586
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da GI ZE avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare alla capacità di ZE di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Catanzaro, ha posto in evidenza: 5/K - il ruolo di spicco ricoperto per un lungo periodo nell' articolazione di 'ndrangheta", denominata clan degli Zingari, in stretto rapporto coi vertici ai quali è legato da vincoli di parentela;
-la consumazione di reati strategici quale esponente del gruppo di fuoco impegnato nell'organizzazione, durante la faida con il clan rivale, delle azioni armate e degli omicidi, per uno dei quali ha riportato la condanna in esecuzione;
- l'attuale vitalità della compagine associativa che, sia pure depotenziata, dispone ancora di elementi con elevata caratura criminale e spiccate capacità offensive, tanto da essere interessati da ripetute operazioni di polizia fino all'ottobre 2020 che hanno dimostrato infiltrazioni del clan nell'amministrazione penitenziaria. - la negativa condotta carceraria costellata da sedici rapporti disciplinari anche per condotte di sopraffazione ed atteggiamenti offensivi ed intimidatori nel loro complesso dimostrativi dell'attuale condivisione dei valori mafiosi.

2. Avverso l'illustrato decreto, GI ZE ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori di fiducia avv. ti Cesare Badolato e Piera Farina, sviluppando un unico motivo, per violazione di legge ed illogicità della motivazione, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato si basa su assiomi errati e mere asserzioni. Enfatizza il ruolo di vertice all'interno del gruppo, in realtà mai ricoperto, desumendolo esclusivamente dai legami di parentela e non da specifiche condotte o, comunque, da elementi inidonei ad individualizzare il giudizio di pericolosità. Non affronta la questione relativa alla "perdita di potere" del gruppo criminale a seguito dell'arresto dei capi e di molti associati negli ultimi anni. Dà per assodato il pericolo di collegamento con la criminalità nonostante, il lungo periodo di carcerazione, l'avvenuta espiazione della pena per i reati ostativi. Non considera nemmeno che durante la

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