Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2016, n. 26272

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In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione. Ove, invece, - come nel caso di specie, avendo il ricorrente censurato la scelta dell’ente pubblico territoriale di coprire il posto di vice comandante del corpo di polizia urbana non mediante “scorrimento” della graduatoria del precedente concorso, bensì con altra procedura - la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura (nella specie, quella del concorso interno), anziché avvalersi delle scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza d'una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2016, n. 26272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26272
Data del deposito : 20 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

E 2627 2/16 T N Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 28784/2014 Cron. 26272SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Primo Pres.te f.f. -Ud. 25/10/2016 Dott. R RRF - PUPresidente Sezione Dott. LUIGI MACIOCE C.U Presidente Sezione Dott. G AO Consigliere Dott. P CE Rel. Consigliere Dott. A M - Consigliere Dott. E CO Consigliere Dott. L TIA Consigliere Dott. R FCA Dott. F D S Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28784-2014 proposto da: CAMPORESE ORAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2016 VIA BCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato 605 I A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente

contro

COMUNE DI CLLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIEGI 35/B, presso lo studio dell'avvocato R rappresentato e difeso dall'avvocatoCOLAGRANDE, A C, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè

contro

BAZZEGA FERNANDO;
- intimato negativo di per la risoluzione del conflitto giurisdizione tra le sentenze nn. 3737/2008 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI VENEZIA depositata il 5/12/2008 e la n. 116/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA depositata il 07/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
e M. LEONARDO per uditi gli avvocati Isabella ANGELINI delega dell'avvocato Alberto Cartia;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FUZIO, che ha concluso per il rigetto delRICCARDO ricorso, declaratoria del giudice amministrativo. R.G. n. 28784/14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza pubblicata il 30.5.14 la Corte d'appello di Venezia, in riforma della sentenza di accoglimento della domanda dell'attore emessa dal Tribunale di Padova, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda di O C volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere assunto dal Comune di Cittadella, a decorrere dal 9.12.98, in qualità di vice comandante del Corpo di Polizia Urbana in forza dell'invocato scorrimento della graduatoria del concorso (risalente al 1995) per la copertura dei posti disponibili, mentre il Comune aveva all'uopo disposto un concorso interno, vincitore del quale era risultato F B. Prima di adire il Tribunale di Padova O C aveva proposto la domanda al TAR Veneto, che con sentenza n. 3737/08 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e disposto la traslatio iudicii. Ricorre ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. O C affidandosi ad un solo motivo con il quale chiede che la Corte, risolvendo il conflitto negativo di giurisdizione, dichiari che essa spetta al giudice ordinario. Il Comune di Cittadella resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. L'intimato F B che aveva partecipato ai gradi di merito in qualità di controinteressato non ha svolto attività difensiva. - Il Comune di Cittadella deposita memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1- L'unico motivo del ricorso denuncia violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 165/01 perché, come già affermato dal TAR Veneto con la summenzionata sentenza, l'attore aveva agito per ottenere il riconoscimento d'un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria di merito del concorso a suo tempo espletato, mentre l'amministrazione aveva bandito un nuovo concorso, interno, per il passaggio da una qualifica (la VI) a quella superiore (la VII) nell'ambito della stessa area professionale (area di vigilanza, da istruttore a istruttore direttivo vice comandante): a riguardo - prosegue il ricorso la giurisprudenza riconosce - la giurisdizione del giudice ordinario, essendosi pur sempre nell'ambito d'una progressione di carriera interna alla medesima area professionale. Obietta il Comune di Cittadella che nel caso in esame la giurisdizione spetta al giudice amministrativo perché la domanda del ricorrente non concerne il diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria, ma investe la valutazione R.G. n. 28784/14 discrezionale compiuta dalla pubblica amministrazione nello scegliere di coprire il posto indicendo una nuova e autonoma procedura concorsuale.

2- Si premetta che - contrariamente a quanto obiettato dal controricorrente - sussiste il conflitto negativo di giurisdizione. Infatti, come queste S.U. hanno più volte statuito (cfr., ex aliis, sentenze 5.7.13 n. 16883 e 7.1.13 n. 150), è ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario e il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto. In tal caso si è in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo, ex art. 41 cod. proc. civ.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ., in ogni tempo e, quindi, anche a prescindere dall'eventuale circostanza che una delle due sentenze in contrasto sia passata in giudicato. Né può dirsi - come, invece, ventilato dal

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