Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/2004, n. 10363

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/2004, n. 10363
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10363
Data del deposito : 28 maggio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. F D - Consigliere -
Dott. D M A - rel. Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis;



- ricorrente -


contro
VUOTTO VIRGINIA;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 31699/01 proposto da:
VUOTTO VIRGINIA, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA ANTONIO GABAGLIO

15, presso lo studio dell'avvocato E C, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI;



- intimato -


avverso la sentenza n. 44/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 13/11/00 - R.G.N. 5/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/04 dal Consigliere Dott. A D M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO

Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, sulla base del verbale ispettivo redatto il 20 aprile 1995, ha notificato in data 11 dicembre 1999 le ordinanze ingiunzioni n. 1249 e n. 1250 del 10 dicembre 1999 alla sig.ra Virginia Vuotto, titolare di azienda alberghiera nell'isola di Capri, per il pagamento della complessiva somma di L. 86.926.600, per aver assunto lavoratori non per il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego, in violazione degli artt. 11, 13 e 18 L. 264/1949 e succ. modifiche. La Vuotto ha proposto opposizione deducendo: a) l'urgenza dell'assunzione;
b) la nullità delle ordinanze ingiunzione per mancato rispetto dei termini di notifica di cui all'art. 14, comma 2, Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, con sentenza 10/13 novembre 2000 n. 44, ha accolto l'opposizione per il motivo sub a), ritenendo l'assunzione diretta rientrare nella esimente prevista dall'art. 19 Legge 29 aprile 1949, n. 264, stante la necessità di disporre del personale
immediatamente, senza i lunghi tempi burocratici, attesa l'importanza strategica dell'industria turistica nell'isola di Capri. Ha conseguentemente annullato le ordinanze ingiunzione opposte. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, contestando, con unico motivo, l'interpretazione data dalla sentenza impugnata all'art. 19 Legge 29 aprile 1949, n. 264. La intimata si è costituita con controricorso,
resistendo;
ha proposto ricorso incidentale condizionato, dolendosi del mancato esame del motivo di opposizione sub b).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve esaminare per primo, in ordinato iter logico, il ricorso incidentale condizionato, siccome suscettibile di definire il giudizio (S.U. n. 212/2001). Con esso la ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, Legge 24 novembre 1981, n. 689;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata, per non avere motivato sulla eccezione, tempestivamente sollevata con l'atto di opposizione, di nullità della ordinanza ingiunzione, per non avere l'ingiungente proceduto alla immediata contestazione della violazione, ne' avere dato giustificazione delle ragioni che avrebbero imposto la notifica oltre il novantesimo giorno. Faceva presente che non si trattava di accertamento particolarmente impegnativo, trattandosi di piccola azienda alberghiera, che nel pieno dell'attività stagionale, occupa tra i 10 e i 12 dipendenti. Il motivo è fondato.
L'art. 14, 2 comma, Legge 24 novembre 1981, n. 689 invocato dispone:
"Se non è avvenuta la contestazione immediata...gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni". La giurisprudenza di questa Corte ha dato una costante interpretazione della norma riportata, che offre all'amministrazione pubblica una certa elasticità di applicazione di tale termine, attraverso la fissazione del dies a quo di decorrenza del termine stesso all'esito degli accertamenti relativi alla violazione contestata;
richiede però che della complessità degli accertamenti, e della determinazione del dies a quo, sia data contezza al notificato;
ha affermato infine che la valutazione di tale dies è rimessa al giudice del merito (Cass. 16 settembre 1993 n. 9554, 7 agosto 2000 n. 10355, 18 febbraio 2000 n. 1866). Nelle fattispecie applicative, ha ritenuto non osservato il termine in questione, in un caso in cui il verbale notificato al trasgressore si limitava ad un generico riferimento alla complessità degli accertamenti svolti per acquisire gli elementi di fatto necessari per la contestazione, senza indicazione specifica delle ragioni della notifica eseguita dopo il 90 giorno (Cass. 6 maggio 1996 n. 4215). I presupposti per l'applicazione al caso di specie della giurisprudenza di legittimità ricordata risultano dalla parte narrativa della sentenza impugnata (verbale del 20 aprile 1995, notifica dell'11 dicembre 1999). La comparazione di tale data esclude in radice la possibilità di apprezzare la congruità del termine di decorrenza dei novanta giorni.
L'accoglimento del ricorso incidentale esime la Corte dall'esame del ricorso principale.
Va pertanto confermato il dispositivo della sentenza impugnata, con totale riforma della sua motivazione (art. 384, 2 comma, c.p.c.). Spese processuali compensate per l'intero processo.

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