Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2020, n. 01560
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCCA CRISTOFER nato a DOLO il 20/11/1987 avverso l'ordinanza del 26/07/2019 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore l'avv. GRAZIANO STOCCO insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame, presentata nell'interesse dell'indagato, del decreto di convalida del sequestro probatorio di una targa di prova falsa, provvedimento emesso dal PM per il delitto di cui all'ad 489 cp. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore che, col primo motivo, ha censurato l'errata applicazione della norma incriminatrice speciale e dell'alt 100 comma 10 del dlgs 285/2001 e dell'ad 2 dpr 474/2001. Il ricorrente ha premesso che la targa sequestrata riproduceva esattamente la sequenza alfanumerica della targa di prova originale, che però non presentava le caratteristiche dimensionali e costruttive previste dalla legge e che la targa originale era detenuta all'interno dell'auto. 1.1 La condotta ravvisabile sarebbe, pertanto, quella prevista e sanzionata dall'art 2 del dpr 474/2001, che punisce chi circola su strada con un veicolo in prova, omettendo di esporre la targa prova, al più in concorso con l'art 100/10 Cds, disposizione che vieta l'apposizione sui veicoli di iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella circolazione del veicolo. Non sarebbe configurabile il delitto di uso di atto falso, che presuppone la condotta contemplata dagli artt 477 e 482 cp sotto il profilo della modificazione dei dati identificativi dell'automobile oppure della creazione ex novo di una targa con sequenza alfanumerica inesistente. 1.2 Per altro aspetto è stato segnalato che il ricorrente conservava la targa di prova originale nell'auto ma questa era deteriorata e l'indagato aveva deciso di circolare, sostituendola con una riportante i dati alfanumerici corretti ma senza aver intrapreso le pratiche per la sostituzione della targa deteriorata. Il caso è previsto da una diversa norma del Cds, art 102, che obbliga l'automobilista a denunziare il deterioramento alle autorità e nelle more del disbrigo della pratica possa circolare dopo aver apposto al veicolo un pannello riproducente le indicazioni contenute nella targa originaria. La circolazione con un pannello riproducente i contenuti originari della targa senza adempiere alle formalità di legge è punita con sanzione amministrativa e questo poteva essere l'addebito ravvisabile nel comportamento dell'indagato.
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