Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2004, n. 8210

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Massime1

Spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto il recupero di un credito dell'Amministrazione (nella specie, a titolo di conguaglio - in conseguenza della definitiva quantificazione dell'indennità di esproprio - del prezzo di cessione di un'area fabbricabile per l'edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865) che il privato assuma non competerla in quanto non contemplato nel negozio stipulato "iure privatorum" con l'Amministrazione medesima.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2004, n. 8210
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8210
Data del deposito : 29 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

IN082 1 0 /04 REPUBBLICA ITALIAN LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Giurisdizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. V GI Primo Presidente f.f. R.G. N. 6879/02 Dott. A G - Presidente di sezione 10164/02 .15851 Dott. G P Consigliere Cron. 1941 Dott. A M Rel. Consigliere - Rep. Dott. A CO Consigliere Ud. 29/01/04 Dott. R P Consigliere Dott. L F D N - Consigliere Dott. U V - Consigliere Dott. F R Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA

FARNESE

12, presso lo studio dell'avvocato P B, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO PALMISANO, giusta delega in calce al ricorso; ricorrente - 2004 contro 92 V G; -1- - intimato e sul 2° ricorso n° 10164/02 proposto da: V G, elettivamente domiciliato in ROMA, -

PIAZZA MNI

4, presso lo studio dell'avvocato GIAN FRANCO D'ONOFRIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale contro COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA; intimato - avverso la sentenza n. 38/01 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 25/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/04 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI; udito l'Avvocato Roberto PALMISANO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, giurisdizione dell'a.g.o., rimessione a sezione semplice per ulteriori censure del ricorso pirncipale e incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 23.11.1999 Giuseppe Vecchio proponeva gravame, dinanzi al Tribunale di ÷ Brindisi, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Francavilla Fontana del precedente 3 giugno, che lo aveva condannato, in solido con Margherita Santoro, al pagamento, in favore del Comune di quella città, del saldo del prezzo di cessione di una porzione di suolo ricadente nel piano di zona "167", oltre accessori e spese di lite. Deduceva che a termini dell'atto di acquisto, nulla ' doveva a titolo di conguaglio, concludendo per il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle х а spese del grado. н а Si costituiva il Comune eccependo la tardività del gravame con formazione del giudicato e confutando avversario, concludendo in nel merito il gravame conformità con rifusione delle spese del grado. Nella contumacia della Santoro, ritualmente citata ex art. 164 comma 2 cpc, con sentenza del 25 gennaio 2001 il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda di pagamento proposta dal Comune, e compensava interamente le spese del grado tra le parti costituite. 3 Premesso che non avendo la Santoro proposto appello avverso la decisione di prime cure l'emananda pronuncia spiegava efficacia nei confronti delle * atto dellasole parti costituite e dato tempestività del gravame del Comune, accoglieva il Tribunale la sollecitazione ad esercitare il potere officioso ex art. 37 cpc proposta dal Vecchio che con la comparsa conclusionale aveva eccepito il difetto di giurisdizione del G.O. ed Osservava in proposito: Il giudizio era stato promosso nel 1999 e la giurisdizione del G.A. riposava sull'art. 34 D. Lgs 80/98,nel testo anteriore all'integrazione apportata al primo comma dall'art. 7 L. 205/2000. La lata previsione delle materie urbanistica ed edilizia e l'indicazione a titolo esemplificativo delle varie modalità di estrinsecazione- atti, provvedimenti, financo meri comportamenti-delle posizioni giuridicamente rilevanti attribuite alla P.A. nelle predette , portavano a concludere che: 1) agli effetti del citato art. 34 rientravano nella materia edilizia anche le funzioni strumentali attribuite agli enti locali per far conseguire ai privati, che non possano accedere al libero mercato, la proprietà della casa di abitazione; $1 2) la giurisdizione del G.A. riguarda tutte le controversie scaturenti dai negozi giuridici attraverso i quali quei compiti si realizzano,ivi compresi gli atti di cessione in proprietà, anche quando l'oggetto riguardi solo il "quantum" dell'obbligazione del cessionario. Non sembrava pertinente, a confutazione del difetto di giurisdizione, il richiamo dell'attuale ricorrente al comma terzo lettera b) del citato art. 34. una disposizione particolare Trattandosi di giurisdizione attribuita dal eccettuativa della ы н comma precedente,il suo campo d'azione non а consentiva infatti un'interpretazione analogica che trasmodasse dalle indennità di esproprio ai prezzi di cessione dei terreni così acquisiti. Il rapporto tra le due obbligazioni correva solo sul piano temporale: alla espropriazione delle aree da parte del Comune seguiva la cessione delle stesse;
ma una cosa doveva ritenersi l'obbligazione patrimoniale dell'ente a favore del soggetto che aveva subito l'espropriazione, altro il prezzo di cessione dovuto all'ente dal terzo cessionario;
né incideva ai fini del riparto della giurisdizione la previsione di legge che il secondo non potesse essere inferiore alla prima. 6 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Francavilla Fontana sulla base di un unico motivo. F Resiste con controricorso V G, il quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a due censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei due ' in quanto ricorsi, il principale e l'incidentale proposti avversO la medesima sentenza (art. 335 cpc). s Vanno quindi congiuntamente esaminati, per evidenti u ragioni di priorità logico-giuridica,i due motivi A del ricorso incidentale con i quali si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 stesso codice, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Si duole il ricorrente Vecchio che il Tribunale abbia immotivatamente escluso l'efficacia della pronuncia dallo stesso emessa, nei confronti di Santoro Margherita, contumace in prime cure, e che non si era avvalsa della facoltà d'impugnazione e sostiene che il giudizio di accertamento del credito promosso dal Comune di Francavilla Fontana, Б svoltosi in primo grado in contraddittorio con entrambe le parti cessionarie, doveva svolgersi nelle successive fasi del gravame necessariamente nei confronti di entrambi gli obbligati, versandosi in una ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 cpc. La doglianza non può essere accolta avendo la qui gravata sentenza fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale di questa Suprema Corte secondo il quale l'obbligazione solidale passiva (quale è certamente quella oggetto s della presente controversia), non comporta, sul u piano processuale, l'inscindibilità delle cause e A necessario in non dà luogo a litisconsorzio quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati ,tal che, conseguentemente, nel caso di giudizio d'impugnazione proposto (come nella fattispecie che ne occupa) da uno solo dei condebitori solidali ,., la sentenza passa in giudicato nei confronti del condebitore non impugnante, né deve farsi luogo ad integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti egualmente condannate ma non impugnanti (v. Cass. n. 10958/95, n. 5275/97,n. 12325/99, n. 4364/2001). Passando all'unico motivo del ricorso principale, : Osserva il ricorrente Comune , nel contestare la motivazione del Tribunale brindisino che ha giurisdizione del giudice affermato la amministrativo: 34 della Dal dato testuale del comma 3 dell'art. L. 205/2000 si ricava che sono sottratte alla giurisdizione del giudice leamministrativo controversie in materia di indennità derivanti da atti di natura espropriativa e/o ablativa. Il testo dell'art. 53 del DPR 327/2001 (Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) riserva al giudice ordinario (comma terzo) le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell'indennità di esproprio. L'orientamento prevalente della dottrina è concorde la giurisdizione del giudice nell'affermare ordinario per ciò che concerne le controversie "riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità "tutte" rivenienti dall'esproprio. Il prezzo di cessione in favore degli assegnatari delle aree espropriate viene determinato g all'interno del procedimento volto a stabilire il prezzo di esproprio. quindi Appartenendo la determinazione esproprio (come riconosciuto dell'indennità di anche dal giudice nella gravata sentenza) alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo nel caso di specie contestata la quantificazione di detta indennità, né la determinazione del prezzo di ai soggetticessione delle aree assegnate beneficiari, trattandosi per il Comune ricorrente soltanto di recuperare il relativo credito, non dato comprendere, ad avviso del ricorrente medesimo, in forza di quale principio detta domanda dovrebbe essere attratta nell'ambito della previsione di cui all'art. 34 comma II della legge 205/2000 e cioè nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorso è fondato. Ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione non viene in rilievo, ad avviso del Collegio, l'art. 34 del D. Lgs. n. 80/1998 né nella parte (n.ri e 2) che ha attribuito alla giurisdizione piena ed esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti,i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia edilizia ed urbanistica, intesa quest'ultima come concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio (tesi del brindisino condivisa dal Vecchio), né Tribunale nella parte (n. 3 lettera B) che ha stabilito come nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti determinazione e la corresponsione delle la indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (tesi enunciata dal ricorrente Comune). Ed invero, pacifico essendo che, nel caso di н èspecie, non in contestazione tra le parti la В quantificazione della indennità di esproprio aldell'area occupata in zona "167" e ceduta Vecchio ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e la conseguente determinazione del prezzo di cessione della stessa al soggetto beneficiario, ma semplicemente il recupero da parte del Comune del conguaglio che l'Ente ritiene competergli in conseguenza della definitiva quantificazione dell'indennità di esproprio e che il Vecchio assume invece non dovuto, nessuna riserva di conguaglio essendo stata specificata nell'atto notarile di cessione stipulato il 19 aprile 1983;
è del tutto evidente che la controversia avente ad il oggetto di un creditorecupero 10 dell'Amministrazione che il privato assume non competerle in quanto non contemplato nel negozio stipulato "iure privatorum" con l'Amministrazione + medesima, non possa che appartenere, sotto tale diverso profilo, alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue che, rigettato il ricorso incidentale, in accoglimento di quello principale va dichiarata la ы н giurisdizione del giudice ordinario con а della impugnata sentenza e rinvio annullamento della causa anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Brindisi.

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