Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2019, n. 26180

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2019, n. 26180
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26180
Data del deposito : 13 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: 1) CC NI, nato il [...];
Avverso l'ordinanza emessa il 02/07/2018 dal Tribunale di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
v

RILEVATO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di NI CC, finalizzata a ottenere la correzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 2369/2008 R.E.S., emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Roma il 23/03/2009, nella parte in cui utilizzava, a titolo di fungibilità, la frazione di custodia cautelare di un anno, otto mesi e diciotto giorni - sofferta per il reato di cui agli artt. 110 e 609-bis cod. pen., per il quale era stato assolto dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 19/05/2015 - prima di riconoscere all'istante il beneficio dell'indulto previsto dalla legge 31 luglio 2006, n. 241. Tale richiesta veniva presentata da CC allo scopo di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione e veniva rigettata dal Giudice dell'esecuzione sull'assunto che nel momento in cui la frazione detentiva in questione, per effetto della sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti, diventava sine titulo si convertita automaticamente in periodo fungibile, rilevante ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza NI CC, a mezzo dell'avv. Michele Capano, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 657 cod. proc. pen., conseguente al fatto che il periodo di custodia cautelare di un anno, otto

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