Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2022, n. 23404

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2022, n. 23404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23404
Data del deposito : 15 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) P N, nato a Vibo Valentia il 05/12/1956 2) M M nato a Alessandria il 11/08/1958 3) R F nato a Alessandria il 15/08/1976 4) P D G, nato a Vibo Valentia il 31/05/1958 5) L I G, nato a Alessandria il 23/12/1974 avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
sentito il Sostituto Procuratore A V che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione o, in subordine, l'annullamento con rinvio per tutti i ricorrenti;
sentiti l'avvocato M C Z del Foro di Milano, per D G P, e l'avvocato A L D L del Foro di Roma, quale sostituto processuale dell'avvocato F P, per N P, i quali insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. del 13 ottobre 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna — decisa dal Tribunale di Alessandria il 20 settembre 2017 — di G L I, D G P, N P, M M e F R ex artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere partecipato alla associazione per delinquere volta alla importazione, alla detenzione e alla cessione di cocaina descritta nel capo A delle imputazioni e accertata come operante dal settembre 1996. Invece, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 descritto nel capo B, perché estinto per prescrizione e, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, ha ridotto le pene.

2. Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l'annullamento della sentenza per i motivi che vengono riportati nel seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Il ricorso di G L I si fonda su due motivi.

2.1.1. Con il primo motivo si deducono violazione degli art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, 69 e 157, comma terzo, cod. pen. (nel testo previgente) per non avere dichiarato estinto il reato nonostante che nella stessa sentenza le condotte siano collocate fra il 25 settembre 1996 e il 12 maggio 1997 e che al ricorrente siano state concesse le circostanze generiche riconosciute come prevalenti sulla recidiva.

2.1.2. Con il secondo motivo si deducono vizio della motivazione e omesso esame dei motivi di appello avendo fondato la responsabilità di L I su un generico richiamo ai contenuti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, sulla sua descrizione da parte della coindagata M V (mai escussa nel dibattimento) e sulle generiche affermazioni dell'agente della Polizia di Stato Russo Gandolfo, peraltro trascurando che dai contenuti delle conversazioni intercettate si desume che L I e il «Gianni» ivi menzionato sono persone diverse.

2.2. Il ricorso di D G P si fonda su tre motivi.

2.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione nel disattendere le argomentazioni difensive desumendo la partecipazione alla associazione, come custode della droga, dalla sua parentela con i fratelli T promotori e organizzatori della associazione — peraltro scambiando il ricorrente con suo fratello Nicola (colui che effettivamente sposò la figlia della cugina dei T) - e trascurando che nella sua abitazione o nei pressi non sono state rinvenute sostanze stupefacenti o possibili proventi del loro traffico. Inoltre si assume che la Corte di appello non ha considerato l'ipotesi alternativa alla ricostruzione accusatoria che la difesa ha incentrato sul documentato rilievo che il ricorrente dal 1982 al 1987 ha svolto l'attività di stuccatore, sicché è ragionevole interpretare le conversazioni con S T nelle quali si menzionano lavori da effettuare all'interno di immobili come riferite al lavoro di P e non a attività illecite, mentre comunque è dubbia l'identificazione della voce del ricorrente da parte dell'agente della Polizia di Stato D P e soltanto presunta l'intestazione al ricorrente dell'utenza telefonica di chi conversò con T. Si osserva che richiedere all'imputato di fornire una spiegazione alternativa delle ragioni delle conversazioni si risolve in una inversione dell'onere della prova.

2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso di deduce violazione degli artt. 233 e 603 cod. proc. pen. per avere rigettato la richiesta di acquisire la rela2:ione del consulente della difesa circa il grado di accuratezza delle trascrizioni delle intercettazioni sul presupposto che l'appellante avrebbe dovuto prima avanzare istanza di esame del consulente, mentre l'art. 121 cod. proc. pen. consente di acquisire, con il consenso delle parti, il contenuto della relazione come memoria tecnica ex art. 121 cod. proc. pen. e trascurando che comunque la difesa aveva chiesto, in caso di dissenso, l'audizione del suo consulente.

2.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 157 e 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (nelle formulazioni vigenti all'epoca dei fatti) nell'escludere la prescrizione (anche considerati i periodi di sospensione del suo corso) del reato trascurando le conseguenze del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla concreta configurazione finale della fattispecie criminosa.
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