Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/2013, n. 22977

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Massime1

In materia di comunione ereditaria, è consentito ai comproprietari, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento nei confronti di uno solo dei coeredi, ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa: tale contratto, con cui i coeredi perseguono uno scopo comune, senza prestazioni corrispettive, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione, per la cui validità soltanto è necessaria la sottoscrizione di tutti i coeredi, ma un contratto plurilaterale, immediatamente vincolante ed efficace fra gli originari contraenti e destinato ad acquistare efficacia nei confronti degli assenti in virtù della loro successiva adesione, sempre possibile, salva diversa pattuizione, sino a quando non intervenga un contrario comune accordo o un provvedimento di divisione giudiziale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/2013, n. 22977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22977
Data del deposito : 9 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P S - rel. Presidente -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PISACCO ELISABETTA, B PIETRO, B ANTONIO e B MARGHERITA, rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati R A e B B, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Flaminia 109;

- ricorrenti -

contro
B Maria R, in qualità di procuratrice di L I SLVIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato L G, domiciliata per legge in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;

- controricorrente -

e
LAGORIO PIETRO, in proprio e quale erede di L G, rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dall'Avvocato M B, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, presso lo studio del Dott. Gmarco Grez;

- controricorrente -

e
COSSO ELIO, BOTTARO ANNA MARIA, RUBINI NICOLA e BOTTARO EDERA, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall'Avvocato Maria Finocchiaro, elettivamente domiciliati in Roma, via P Mascagni, n. 7/4-5, presso lo studio dell'Avvocato Ferdinando Ferri;

- controricorrenti -

nonché nei confronti di:
LAGORIO Marchina, BRUZZONE Marco;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, emessa il 18 aprile 2006, depositata il 10 giugno 2006 n. 632/06;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 marzo 2013 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 luglio 1987, B N V adiva il Tribunale di Genova per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni dell'asse ereditario del padre, B P, ancora in vigore tra lui e i coeredi superstiti. A tal fine, citava in giudizio i fratelli Maria R, Natale e R Adelina.

Considerato che

all'interno della comunione ricadevano non solo i beni originariamente facenti parte dell'asse del padre, B P, ma anche quelli successivamente acquistati dagli eredi e quelli ad essi pervenuti dall'eredità dei fratelli deceduti B E e C, l'attore B N V citava in giudizio altresì P E, B M, B P e B A, in qualità di eredi di B M, per sentire dichiarare la prescrizione del diritto del fu B M di accettare l'eredità dei fratelli B E e C. In particolare, Nicola B formulava le seguenti conclusioni:
"nei confronti di B M R fu P e per essa deceduta dei suoi eredi Lagorio Fiorindo, Lagorio Silvia vedova B, e L M, nonché nei confronti di B M fu P e per esso deceduto dei di lui eredi Pisacco E, B Pierina, B A e B Rita dichiararsi prescritto il loro diritto di accettare l'eredità dei beni morendo dismessi da B E fu P (deceduto l'8.11.1968), in particolare delle quote a Lui intestate di 3/6 dei beni partita 585 N.C.E.U. Comune di Mignanego, di 4/8 dei beni alla partita 262 N.C.E.U. Comune di Mignanego e 1/4 dei beni a partita III catasto terreni Comune Serra Ricco, nonché di accettare l'eredità di B C fu P, nata a Mongiardino Ligure il 8.4.1903 ed ivi deceduta il 3.3.1949 ed in particolare della quota a lei intestata di 1/8 dei beni alla partita 262 N.C.E.U. Comune di Mignanego;
nei confronti di B N e B A R A fu P procedersi con l'istante B N V, alla divisione per quota di 1/3 per ciascuno degli immobili tutti censiti a N.C.E.U. Comune di Mignanego alle partite 585 e 262 e a catasto terreni Comune di Serra Ricco partita III". Nelle more del giudizio decedevano gli eredi di B P rimasti in vita e parti del giudizio.
In data 28 agosto 1988 decedeva B N, istituendo quali eredi C E, B A M, R N e B E.
In data 27 luglio 1989 decedeva B R A, istituendo quale unico erede il fratello N V.
In data 10 novembre 1991 decedeva B N V, istituendo quali eredi i nipoti (figli della di lui sorella B M) Lagorio P, L A, L C, L M e L I S.
Il giudizio proseguiva tra gli eredi.
Gli eredi di B N e di B N V addivenivano ad una soluzione stragiudiziale della controversia sulla divisione dell'asse ereditario, come modificato ed ampliato nel tempo a causa delle continue successioni.
Gli eredi B M chiedevano in via riconvenzionale: a) accertarsi e dichiararsi il loro diritto, nella qualità di eredi di B M, di partecipare alla divisione giudiziale dell'eredità di B P, chiesta da B N V con atto di citazione del 28 luglio 1987, per l'inefficacia della scrittura privata datata 28 gennaio 1944 che avrebbe determinato la fuoriuscita del loro dante causa dalla comunione ereditaria de quo;
e ciò sul rilievo che il detto atto doveva ritenersi invalido in quanto non sottoscritto da uno dei comunisti (segnatamente, il coerede B E, la cui quota era stata già liquidata all'epoca della sottoscrizione della scrittura privata in esame);
b) accertarsi e dichiararsi il diritto delle parti sull'asse ereditario di B E e su quello di B C, attesa l'infondatezza della domanda attorea volta a far dichiarare la prescrizione del diritto di B M di accettare l'eredità dei di lui fratelli;
c) accertarsi e dichiararsi l'invalidità dei testamenti pubblici di B R A e di B N V.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 4343 del 2002, dichiarava cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi testamentari dell'originario attore, N V B, già costituitosi anche quale erede universale della sorella B Amalia, deceduta in corso di causa, P Lagorio, L M, Angela Lagorio, Caterina Lagorio e B M R, nella qualità di procuratore generale di L I S, e tra gli eredi di Natale B, deceduto in corso di causa, C E, Anna Maria Bottaro, Nicola Rubini ed Edera Bottaro.
Con la medesima sentenza, il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali spiegate P E o E, B P, A B e M B - i quali, convenuti in giudizio nella qualità di eredi di B M per sentir dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art.480 c.c., comma 1, del loro diritto di accettare l'eredità dei beni
morendo dismessi da C B e da B E - avevano fatto valere il loro diritto a partecipare alla divisione, oggetto di causa, del patrimonio relitto da B P, deceduto il 3 ottobre 1934, padre del loro dante causa M B, e avevano altresì fatto valere pretese in ordine alle eredità dei fratelli premorti di M B, C ed E, nonché avevano contestato la validità del testamento pubblico di A B, con il quale era stato designato erede universale il fratello N V B, e il testamento pubblico di quest'ultimo.
In particolare, il Tribunale escludeva la perdurante sussistenza della comunione relativa all'eredità di P B, affermando la validità e l'efficacia della scrittura in data 28 gennaio 1944, sottoscritta da M B, con la quale era stata liquidata la di lui quota dell'eredità paterna, tramite l'assegnazione dei beni immobili ivi indicati e la rinuncia del medesimo M B a vantare ulteriori diritti in ordine ai beni residuati in comunione agli altri quattro fratelli;
riteneva che vi fosse carenza di precisi riferimenti temporali quanto alle istanze istruttorie formulate in ordine alla asserita non intervenuta prescrizione del diritto di accettare le eredità e che non sussistessero sufficienti motivi per dubitare della validità dei testamenti pubblici di B R A e B N V, nei confronti dei quali testamenti, peraltro, non era stata proposta querela di falso.
I soccombenti P E, B P, B A e B M interponevano tempestivo appello avverso detta sentenza innanzi alla Corte d'appello di Genova, chiedendo, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e di quelle richieste nel giudizio di appello, in totale riforma della sentenza impugnata: di respingere le domande attoree relative alla esclusione degli appellanti dalla divisione dei beni oggetto di causa;
di procedere nei modi e nelle forme di legge alla valutazione di detti beni, detratte le passività e computate le attività, con ordine agli attori di esibire il rendiconto su quanto prelevato dalla eredità de quo e di procedere alla divisione dei beni in comunione ereditaria;
con vittoria di spese. Si costituivano tutti gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte d'appello di Genova, con la sentenza n. 632 del 2006, rigettava la domanda degli appellanti, confermando integralmente la sentenza n. 4343 del 2002 del Tribunale di Genova. In applicazione del principio della soccombenza, gli appellanti, totalmente soccombenti, venivano condannati, tra loro in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di appello agli appellati.
Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi, P E, B P, B A e B M.
Hanno resistito, con separati controricorsi, i sigg.ri C E, B A M, R N e B E;
la sig.ra B M R, in qualità di procuratrice di L I S;
il sig. Lagorio P, in proprio e nella qualità di erede di L G, tutti chiedendo il rigetto del ricorso. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati L M e B M.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la validità (dichiarata dal Tribunale di Genova e confermata dalla Corte d'appello) della scrittura privata datata 18 gennaio 1944, con la quale il coerede B M abbandonava la comunione ereditaria formatasi al decesso del padre, B P.

1.1. Sotto un primo profilo, i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 1419, 1420, 1111, 1116, 757 e 758 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d'appello erroneamente applicato le disposizioni in materia di contratti plurilaterali, scioglimento della comunione e divisione ereditaria. In conclusione viene posto alla Corte il seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 ibis c.p.c.: "Dica la Corte se non sia incorsa in violazione di legge la Corte d'appello genovese allorché non ha ritenuto che lo scioglimento della partecipazione alla comunione ereditaria di un solo partecipante non richieda la partecipazione essenziale di tutti

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