Cass. pen., sez. V trib., sentenza 20/01/2022, n. 02435

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 20/01/2022, n. 02435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02435
Data del deposito : 20 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C G nato a CROTONE il 07/07/1936 Avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal consigliere M T B letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, P F, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato G N, difensore del ricorrente, che, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insiste nei motivi e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato - solo con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari, che sono state commisurate alla durata di quella principale (tre anni) - la pronuncia del Tribunale di Crotone, che aveva riconosciuto G C colpevole di reato di bancarotta impropria da reato societario ( art. 2621 cod. civ. ) e di più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai sensi degli artt. 216 comma 1 n.1, 219 co.1 e co. 2 n.1, 223 co. 1 e co. 2 n.11. del R.D. 267/1942, commessi quale amministratore unico della LATERFER s.r.I., dichiarata fallita ill3 giugno 2013. 1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente, nella qualità ut supra, avrebbe fraudolentemente esposto nei bilanci depositati e, in particolare, nel bilancio di esercizio 2012, fatti non rispondenti alla realtà, indicando "distribuzione utili" ai soci per un complessivo ammontare di euro 90.000, in guisa da rappresentare una situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società attraverso la quale concorreva ad accrescere la dimensione del dissesto;
inoltre avrebbe distratto dal patrimonio della società disponibilità liquide di cassa pari a euro 25.684,46 ( indicate nel bilancio di esercizio 2013 e non rivenute dalla curatela) ed effettato prelevamenti ingiustificati indicati in bilancio quali prestiti ( euro 110.000) o distribuzione utili in favore dei familiari di esso ricorrente ( euro 90.000). Trattasi di registrazioni che, oltre a essere false dal punto di vista contabile, sono ingiustificate nel merito in quanto poste in essere in un periodo in cui la società non aveva conseguito alcun utile, anzi era addirittura in perdita, come peraltro evidenziato già dal Collegio sindacale nel 2011. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge cinque motivi:

2.1. Vizio della motivazione, mancante, contraddittoria e illogica. Secondo la Difesa la motivazione della sentenza impugnata non replica ai puntuali e specifici motivi di appello, in particolare il terzo, consegnando una motivazione apparente, e comunque intrinsecamente viziata sotto il profilo logico argomentativo.

2.2. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, comma i e 2, 219 co. 1 e 2 - 223 co.1 e 2 della L.F., in relazione all'art. 2621 cod. civ. e correlati vizi della motivazione, nonché erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. Si sostiene, in estrema sintesi, l'insussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo, non essendo risultata dimostrata, all'esito dell'attività istruttoria svolta nel dibattimento, la fraudolenza della condotta, di cui mancherebbero gli indici, tanto più in assenza di rilievi nella tenuta della contabilità;
ci si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto in conto la argomentata tesi difensiva finalizzata a dimostrare il tentativo di salvare l'azienda soprattutto dopo gli ingenti danni causati all'impresa dall'alluvione del 2010, a fronteggiare i quali furono destinati i prelievi registrati dal fallimento;
del tutto ingiustificato sarebbe il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F.;
si sostiene, inoltre, che, in presenza di crediti maturati dai soci nei confronti della società, legittimamente siano stati effettuati i rimborsi oggetto di contestazione.

2.3. Vizio della motivazione in ordine alla riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 217 L. F.. 2.4. Con gli ultimi due motivi si contesta il trattamento sanzionatorio, irragionevole e sproporzionato e sostenuto da motivazione apparente, e si denuncia violazione degli artt. 8 CEDU e prot. 1 CEDU , art. 136 Cost.. con riguardo alla durata della sanzioni accessorie, commisurate, immotivatamente, alla pena principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso (generico e confuso) è inammissibilmente proposto, risolvendosi nella formulazione di censure meramente contestative delle scelte decisionali dei giudici di merito, senza confrontarsi con il discorso giustificativo sviluppato in quella sede, laddove, contrariamente a quanto infondatamente sostenuto dal ricorrente, sono stati affrontati tutti i temi posti dal gravame di merito. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822;
conf. Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen. comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurímis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157;
Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568;
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425;
Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).
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