Cass. pen., sez. VII, ordinanza 29/07/2021, n. 29788
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALO VINCENZO nato a NAPOLI il 08/04/1980 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere G A;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 18/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, in data 29/09/2017, nei confronti di SCIALO' VINCENZO in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità (mancanza dell'elemento oggettivo del reato costituito dal conseguimento dell'ingiusto profitto), nonché in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per essere entrambi i motivi manifestamente infondati. Con riguardo al primo motivo, una volta asseverata l'esistenza di artifizi e raggiri posti in essere consapevolmente dall'imputato, a nulla rileva, ai fini dell'integrazione del delitto di truffa, che l'illecito profitto sia stato - in
udita la relazione svolta dal Consigliere G A;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 18/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, in data 29/09/2017, nei confronti di SCIALO' VINCENZO in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità (mancanza dell'elemento oggettivo del reato costituito dal conseguimento dell'ingiusto profitto), nonché in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per essere entrambi i motivi manifestamente infondati. Con riguardo al primo motivo, una volta asseverata l'esistenza di artifizi e raggiri posti in essere consapevolmente dall'imputato, a nulla rileva, ai fini dell'integrazione del delitto di truffa, che l'illecito profitto sia stato - in
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