Cass. pen., sez. VII, ordinanza 29/07/2021, n. 29788

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 29/07/2021, n. 29788
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29788
Data del deposito : 29 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALO VINCENZO nato a NAPOLI il 08/04/1980 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere G A;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 18/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, in data 29/09/2017, nei confronti di SCIALO' VINCENZO in relazione al reato di cui all'art. 640

CP

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità (mancanza dell'elemento oggettivo del reato costituito dal conseguimento dell'ingiusto profitto), nonché in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per essere entrambi i motivi manifestamente infondati. Con riguardo al primo motivo, una volta asseverata l'esistenza di artifizi e raggiri posti in essere consapevolmente dall'imputato, a nulla rileva, ai fini dell'integrazione del delitto di truffa, che l'illecito profitto sia stato - in ipotesi - conseguito da un terzo (nel caso in esame pur non essendo ciò specificato nei motivi di ricorso si tratterebbe del soggetto titolare della carta Posta Pay ove vennero effettuate le ricariche carpite dall'imputato con lo stratagemma ritenuto dai giudici di merito avente carattere truffaldino), punendo l'art. 640 CP chiunque, con artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, "procura a sé o ad altri" un ingiusto profitto. Ciò che rileva è che le operazioni di carica effettuate su richiesta dell'imputato ebbero luogo, nell'importo elevato per cui vennero eseguite, a seguito di una stratagemma da questi posto artatamente in essere, con cui carpì la buona fede della p.o., inducendolo in errore sulla realità delle prestazioni richieste, per come peraltro confermato dagli esiti negativi che ebbero le preannunciate e false disponibilità a rimediare profferte falsamente dall'irnputato i per come precisato in sentenza. Quanto, infine, al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, si sono richiamati, quali pregnanti elementi ostativi, i molteplici precedenti penali annoverati dal ricorrente, unitamente alle modalità della condotta non affatto di carattere elementare e tanto basta a ritenere soddisfatto l'onere di motivazione in punto di diniego. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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