Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2022, n. 28565
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A seguito dell'impugnazione della sentenza d'appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno su tale "dies a quo" (nella specie, in tema di contributi, differito dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997), in quanto il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo".
Sul provvedimento
Testo completo
T IT IR D E T N E S E - L L O 03 OTT 2022 B E T N E P E N 285 65/22 IO AUL T A R T S I G E R E T Oggetto N E S E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 27308/2020 LA CORTE SUPREMA DI Cron. 28565 CASSAZIONE Rep. SEZIONE LAVORO Ud. 07/07/2022 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PU Dott. UMBERTO BERRINO Presidente - Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere - Rel. Dott. DANIELA CALAFIORE Consigliere - Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27308-2020 proposto da: I.N.P.S. DELLAISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo 2022 Presidente e legale rappresentante pro 2712 tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, р : EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;
- ricorrenti -
contro
NE MA titolare dell'omonima ditta, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI e difesaCASSAZIONE, rappresentata dall'avvocato DANIELE VITELLO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 98/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 12/03/2020 R.G.N. 274/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
la Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza n. 98 del 2020, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato RI IN non tenuta al versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per l'anno 2009, per intervenuta prescrizione del credito. Per quanto solo di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere 2 ки versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, ha ritenuto tardiva, e quindi priva di valenza interruttiva, la richiesta di pagamento pervenuta l'1.7.2015. Inoltre, ha escluso che l'omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il proprio debito. L'incertezza normativa, all'epoca, in ordine ai presupposti dell'iscrizione, era palese, tanto da necessitare di una legge di interpretazione autentica, dagli esiti tutt'altro che chiarificatori, come testimoniato dai successivi contrasti in ambito giurisprudenziale;
Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria;
la controparte ha resistito con controricorso. La Sesta sezione di questa Corte di Cassazione, con ordinanza n.8397 del 2022, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione lavoro. La causa è stata tuttavia trattata in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, in quanto nessuno degl'interessati ha formulato istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. Il Pubblico Ministero ha chiesto di rigettare il ricorso, in quanto inammissibile e comunque infondato: la questione della decorrenza della prescrizione non sarebbe stata correttamente introdotta nel processo. Le parti hanno depositato ulteriori memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 2935 c.c. e arrt. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 3 del 1995, art. 2, commi 26 - 31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1;
Ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari;
Ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 19403 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 c.c., n.
8. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., l'INPS ha chiesto l'accoglimento del ricorso sul rilievo che non fosse maturata la prescrizione del credito contributivo, in ragione del differimento al 6.7.2010 del termine di versamento come disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, per i redditi 2009. Il ricorso è fondato, nei termini e per i motivi di seguito precisati. La questione rimessa dall'ordinanza interlocutoria concerne il tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, sul quale sono oramai costanti gli orientamenti di questa Corte, confermati di recente con enunciazioni di principio che devono essere anche in questa sede ribadite. La prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che 4 れ costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria» (sentenza n. 10273 del 2021, cit.;
in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14). Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». I termini di versamento dei contributi sono definiti dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, riveste importanza essenziale l'art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997. La disposizione citata demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto 5 fr concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997 (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18;
di recente, sempre in ordine ai d.p.c.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816). Quanto ai contributi relativi all'anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.141 del 19 giugno 2010. L'art. 1, comma 1, del d.p.c.m. così stabilisce: «I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle