Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2018, n. 46767
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GHISALBERTI CLAUDIO nato a BERGAMO il 24/05/1965 avverso l'ordinanza del 27/03/2018 del TRIB. LIBERTA' di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere S D P;lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del riesame, con ordinanza in data 27/3/2018, rigettava l'appello proposto da G C (parte civile nel processo pendente nei confronti di G M A imputata dei delitti di appropriazione indebita aggravata e auto riciclaggio) avverso l'ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Bergamo in data 28/2/2018, che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo avanzata dalla parte civile. 2. Il sequestro preventivo era stato disposto nel corso delle indagini, su richiesta del P.m., in funzione della futura confisca ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen.;la misura cautelare era stata eseguita su somme di denaro rinvenute su conti corre. nti e su immobili di p«roprietà, in tutto o in parte, dell'indagata, Che aveva provveduto immediatamente a sostituire il profitto delle condotte di reato consistente nella somma di C 1.350.000 in beni ad alta volatilità (lingotti di oro e diamanti), beni non rinvenuti in sede esecutiva;sui medesimi beni, a richiesta della parte civile G C (socio della medesima società attraverso la quale l'imputata aveva realizzato le condotte di appropriazione e successivo riciclaggio dei proventi illecitamente conseguiti), era stato disposto il sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni civili nascenti dai reati;l'imputata era stata condannata con sentenza di primo grado riconoscendo la responsabilità per i delitti contestati e il diritto al risarcimento in favore della parte civile, cui veniva altresì riconosciuta una provvisionale pari a C 552.000;con la stessa sentenza veniva disposta la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo. 3. Con l'istanza rivolta al G.u.p. la parte civile aveva dedotto che, in ragione dell'immediata esecutività della condanna al pagamento della provvisionale, il sequestro conservativo doveva essere convertito nel corrispondente pignoramento;la coesistenza, sui beni oggetto della misura cautelare, del sequestro preventivo impediva l'attuazione del diritto riconosciuto alla parte civile;riteneva, quindi, che sussistessero i presupposti della revoca del sequestro preventivo. Il giudice rigettava l'istanza, osservando che il sequestro era stato sostituito dalla confisca disposta con la sentenza di condanna;pertanto, alla stregua del disposto dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., gli effetti del sequestro erano destinati a permanere;le ragioni della parte civile potevano trovare adeguata tutela in sede esecutiva. 4. Proponeva appello la parte civile;argomentava muovendo dall'erronea statuizione della sostituzione del sequestro con la confisca (mancando la definitività dell'accertamento penale sul punto), ribadiva la legittimazione della parte a richiedere la revoca del sequestro preventivo, possibile e dovuta in ragione dell'appartenenza dei beni sequestrati a terzi (ossi al G C, nella parte in cui le somme oggetto dell'indebita appropriazione spettavano pro quota al socio G) e, quindi, dell'insussistenza dei presupposti per la confisca ex art. 648 quater cod. pen.;sottolineava l'ostacolo costituito dal permanere del sequestro preventivo alla tutela delle ragioni creditorie, che non consentiva la realizzazione in sede esecutiva del diritto riconosciuto con la concessione della provvisionale, situazione peraltro che andava ad identificarsi con le finalità repressive e ripristinatorie dello stessa confisca "che dovrebbero trovare piena attuazione nella soddisfazione del diritto al risarcimento della parte civile".5. Il tribunale rigettava l'impugnazione, ribadendo gli argomenti del Giudice dell'udienza preliminare, col rilevare che correttamente l'originario sequestro era stato sostituito dalla confisca, pur se non definitiva, e che le ragioni della parte civile, garantite dal sequestro conservativo, avrebbero dovute essere soddisfatte in sede esecutiva con i limiti e i contemperamenti necessari in quanto imposti dalla statuizione della confisca. 6. Propone ricorso per cassazione la difesa del G, deducendo con il primo motivo di ricorso la violazione di legge, in riferimento all'art. 323 cod. proc. pen.;erroneamente la decisione impugnata aveva affermato che il sequestro preventivo, per effetto della pronuncia della sentenza di condanna, era stato sostituito dalla confisca disposta con la stessa sentenza, atteso il chiaro tenore della norma contenuta nell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen. così come interpretato anche dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (n. 48126/2017). In conseguenza, permanendo quale titolo cautelare quello del sequestro, andava riconosciuta la legittimazione della parte civile a richiedere la revoca del sequestro preventivo, "in quanto impeditivo della piena operatività dell'art. 320, comma 1, cod. proc. pen.", ossia della conversione in pignoramento del sequestro conservativo. 7. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge in riferimento all'art. 320 cod. proc. pen.;l'ordinanza impugnata aveva affermato la necessità di posticipare la soddisfazione delle ragioni della parte civile, munita di un titolo immediatamente esecutivo (la sentenza di condanna al pagamento della provvisionale), in sede esecutiva, così violando il disposto dell'art. 320 cod. proc. pen. in quanto il permanere del sequestro preventivo rappresenta un ostacolo giuridico al soddisfacimento delle ragioni creditorie della parte civile, che alla luce della norma indicata doveva trovare invece attuazione sin dal momento della pronuncia della sentenza di condanna. Aggiungeva il ricorrente che le recenti modifiche apportate dal d. leg. 21/2018 alle disposizioni in materia di confisca in casi particolari, ai sensi dell'art. 240 bis, cod. pen., confermavano la tutela della persona offesa danneggiata dal reato a vedere fatti salvi i diritti al risarcimento del danno e alle restituzioni, sicché dovevano ritenersi venute meno le esigenze cautelari che avevano imposto l'adozione del sequestro preventivo.
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