Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 01388
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. D S G nato a BRIENZA il 13/02/1957 2. M M T nata a SANT'ANGELO LE FRATTE il 15/05/1967 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere E M M;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna dei coniugi D S G e M M T per il reato di violenza privata consistito nel costringere i propri inquilini, M M, A S e la loro figlia di pochi mesi, a lasciare l'appartamento di proprietà degli imputati, interrompendo la fornitura del gas e l'erogazione dell'acqua (capo A). Nei confronti di M T è stata confermata la condanna anche per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. consistito nel profferire, all'indirizzo delle medesime persone offese, la seguente minaccia: "devono andare via da casa mia se no li uccido, se non lasciano casa entro martedì mattina, prima spacco tutto e poi li uccido" (capo B). 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il difensore, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1. Con il primo denunciano vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 610 cod. pen. La Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta ai motivi di appello che ponevano in evidenza - le contraddizioni in cui era incorso M M nell'indicare la data dell'avvenuto distacco di gas e acqua e la protrazione dello stesso;- l'assenza di prova circa la riferibilità della condotta agli imputati;- l'effettività della costrizione subita dalle persone offese nel rilascio dell'appartamento. 2.2. Con il secondo motivo eccepiscono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ai carabinieri dall'imputato, in assenza di difensore e degli avvisi ex art. 63 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, inquadrato erroneamente nella fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. invece che in quella prevista dall'art. 392 cod. proc. pen., con richiesta di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 2.4. Con il quarto motivo rilevano l'omessa motivazione sulle doglianze espresse in sede di gravame circa la prova del reato di minaccia. La sentenza impugnata sarebbe rimasta silente: - sulla incoerenza del dato temporale indicato dal Monaco in modo vario;- sul contrasto tra le dichiarazioni del Monaco circa le minacce profferite in presenza dei carabinieri ("devono andare via di qui o li uccido") e quanto riportato, invece, nella relazione di servizio dei Carabinieri nella quale non si fa cenno a minacce ed anzi la medesima frase viene riportata in termini diversi, privi di contenuto minatorio: "devono andare via da casa mia ... devono andare via da casa mia".
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