Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2023, n. 04587
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Perfetto S n, nato a Pescara il 28/04/1977 avverso la sen tenza del 24/03/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M G, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. A F, che ha concluso chiedendo di adottare ai sensi dell'art. 625- bis cod.proc.pen. provvedimenti necessari al fine di correggere l'errore di mancata notifica del ricorso e/o dell'avviso di udienza alla parte civile costituita, solo ove necessario di giustizia, per i motivi esposti in ricorso e in memoria.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen, Perfetto S, per il tramite di difensore munito di procura speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 15680/2022 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con la quale era annullata senza rinvio "perché il fatto non sussiste" la sentenza del Tribunale di Pescara del 17.11.2020, che aveva assolto il
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M G, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. A F, che ha concluso chiedendo di adottare ai sensi dell'art. 625- bis cod.proc.pen. provvedimenti necessari al fine di correggere l'errore di mancata notifica del ricorso e/o dell'avviso di udienza alla parte civile costituita, solo ove necessario di giustizia, per i motivi esposti in ricorso e in memoria.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen, Perfetto S, per il tramite di difensore munito di procura speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 15680/2022 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con la quale era annullata senza rinvio "perché il fatto non sussiste" la sentenza del Tribunale di Pescara del 17.11.2020, che aveva assolto il
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