Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 20464
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO COCO PIETRO nato a SANTA FLAVIA il 27/08/1960 avverso l'ordinanza del 12/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
ette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, L O, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. P L C ricorre avverso l'ordinanza del 12 aprile 2021 della Corte di assise di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 28 gennaio 2021, con il quale era stata rigettata la richiesta di applicazione dell'indulto ai sensi dell'art. 1, legge 31 luglio 2006, n. 241, con riferimento ai seguenti reati, oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo del 16 settembre 2020: 1) associazione del delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen., commesso fino a luglio 2016, e detenzione illegale di armi, ai sensi dell'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497, commesso nel 1995 e 1996, giudicati dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 6 dicembre 2000, definitiva il 24 gennaio 2002, che aveva irrogato la pena di anni tre di reclusione ed euro 516,46 di multa;
2) associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 416 bis e 629 cod. pen., commessi fino al 13 marzo 2015, giudicati dalla Corte di assise dì appello di Palermo con sentenza del 16 novembre 2017, che aveva irrogato la pena di anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione. La Corte ha argomentato sul fatto che l'indulto non era in concreto applicabile neanche alla prima condanna alla pena già espiata e ha così applicato il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., computando solo la custodia cautelare e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale doveva essere determinata la pena da eseguire.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli arti. 663 e 657 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata,
ette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, L O, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. P L C ricorre avverso l'ordinanza del 12 aprile 2021 della Corte di assise di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 28 gennaio 2021, con il quale era stata rigettata la richiesta di applicazione dell'indulto ai sensi dell'art. 1, legge 31 luglio 2006, n. 241, con riferimento ai seguenti reati, oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo del 16 settembre 2020: 1) associazione del delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen., commesso fino a luglio 2016, e detenzione illegale di armi, ai sensi dell'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497, commesso nel 1995 e 1996, giudicati dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 6 dicembre 2000, definitiva il 24 gennaio 2002, che aveva irrogato la pena di anni tre di reclusione ed euro 516,46 di multa;
2) associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 416 bis e 629 cod. pen., commessi fino al 13 marzo 2015, giudicati dalla Corte di assise dì appello di Palermo con sentenza del 16 novembre 2017, che aveva irrogato la pena di anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione. La Corte ha argomentato sul fatto che l'indulto non era in concreto applicabile neanche alla prima condanna alla pena già espiata e ha così applicato il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., computando solo la custodia cautelare e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale doveva essere determinata la pena da eseguire.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli arti. 663 e 657 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata,
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