Cass. civ., sez. II, sentenza 15/12/2008, n. 29340

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Deve escludersi il riconoscimento dell'indennizzo, richiesto ex art. 936 cod. civ. nei confronti della P.A., da parte di chi abbia costruito illecitamente un'opera edilizia nel vigore della legge n. 47 del 1985 su suolo pubblico, senza, neanche, avere successivamente provveduto al versamento degli oneri dovuti al fine di ottenere la sanatoria, in quanto l'applicazione dell'art. 14 della legge n. 47 del 1985, che impone la demolizione dell'opera abusiva realizzata su suolo pubblico e il ripristino dello stato dei luoghi ad opera del sindaco, esclude che l'Amministrazione proprietaria possa esercitare la scelta della ritenzione dell'incorporazione, così come prevista, per le ipotesi di costruzioni non abusive, nell'art. 936 secondo comma cod. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/12/2008, n. 29340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29340
Data del deposito : 15 dicembre 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. E A - Presidente -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. M E - rel. Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6437/2004 proposto da:
F L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIMA

15, presso lo studio dell'avvocato V M E, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R L;



- ricorrente -


contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;

A D, in persona del lgale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- resistenti solo per la discussione orale -
avverso la sentenza n. 1234/2003 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/08/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2008 dal Consigliere Dott. M E;

udito l'Avvocato V M E, difensore: del ricorrente che ha chiesto accoglimento del gravame adverso proposte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 22.5.96

FURLAN

Luigino, premesso di essere titolare di un'impresa per la lavorazione del marmo e di avere occupato un terreno dell'amministrazione delle Finanze sito nel Comune di Povegliano (TV) della superficie di mq.

1.370 su cui aveva eretto, a proprie cure e spese, un capannone industriale e che, a seguito di ciò, l'Amministrazione Finanziaria gli aveva richiesto un congruo - indennizzo commissurato per il periodo dall'1.1.95 al 10.11.1996 nell'importo complessivo di L. 52.714.500;
ciò premesso, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia l'Amministrazione delle Finanze, proponendo le seguenti domande: 1) accertarsi la misura del giusto indennizzo dovuto per il periodo di occupazione, condannando l'Amministrazione alle restituzione di quanto percepito in misura maggiore al dovuto;
2) determinare l'indennità dovutagli dalla convenuta a sensi dell'art. 936 c.c., per il valore dei materiali e per la mano d'opera impiegati, corrispondente all'incremento di valore del fondo.
L'Amministrazione, costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande. Il Tribunale con sentenza n. 133/200 determinava il giusto indennizzo dovuto dall'attore per il periodo di occupazione abusiva in L. 16.033.583;
accertava e dichiarava l'obbligo della convenuta di pagare all'attore L. 84.740.000 a titolo di indennità ex art. 936 c.c., con interessi legali dall'1.11.98 al saldo: 4) compensava le
spese di lite nella misura di 1/3 e poneva la restante parte a carico della convenuta.
La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1234/03, depositata il 27.8.03, notificata il 22.1.04, in parziale modifica della sentenza impugnata dall'Amministrazione Finanziaria, respingeva la domanda dell'attore di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 936 c.c. e dichiarava compensate le spese di lite;

Per la cassazione della decisione ricorre il Furlan esponendo quattro motivai difensori del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota dal 15.7.04 hanno chiesto di essere sentiti all'udienza di discussione del ricorso, concludendo per il rigetto del medesimo ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 936 c.c., L. n. 765 del 1967, art. 10, L. n. 10 del 1977, art. 15, e L. n. 45 del 1985, artt.17 e 40, nonché per difetto di motivazione, nel punto in cui ha
ritenuto l'inapplicabilità al caso di specie del diritto all'indennizzo ex art. 936 c.c., per il fatto che l'opera realizzata fosse abusiva.
Si sostiene che l'applicazione di tale principio in ipotesi che l'opera realizzata costituisca illecito penale comporterebbe una indebita commistione tra fattispecie penalmente rilevante ed illecito civile e che l'assunto in parola non trova alcun supporto testuale nell'art. 936 c.c., ne' nella disciplina specifica dell'abuso edilizio, laddove il diritto all'indennizzo ex art. 936 c.c., null'altro richiede se non il mancato esercizio, da parte del proprietario del fondo, del diritto di chiedere la rimozione dell'opera eseguita nel termine di sei mesi dal giorno della scoperta dell'incorporazione.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione delle disposizioni legislative richiamate nel precedente motivo di ricorso e per difetto di motivazione, sotto il differente aspetto che l'abusività dell'incorporazione sia sufficiente per negare la locupletazione del proprietario del suolo e il conseguente diritto all'indennizzo da parte del proprietario dei materiali impiegati, e non si è tenuto conto del fatto che al manufatto incorporato viene dall'ordinamento riconosciuto sia un valore economico nei rapporti fra privati sia l'attitudine a produrre reddito.
Si sostiene che l'incorporazione era avvenuta almeno venti anni prima e l'Amministrazione non ne aveva richiesto la rimozione, tant'è che il Tribunale ne aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo per gli anni di occupazione del suolo.
Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e difetto di motivazione, nel punto in cui ha ritenuto incontestato che l'opera era stata realizzata abusivamente e che gravasse sul Furlan la prova dell'intervenuta sanatoria.
Si sostiene che anche ad ammettere che l'abusività
dell'incorporazione escluda il diritto all'indennizzo, toccava all'Amministrazione l'onere probatorio del fatto proibitivo dell'indennizzo.
Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., e L. n. 47 del 1985, art. 35, nonché per difetto di motivazione, nel punto in cui
non ha considerato che l'avvenuta presentazione della richiesta di condono edilizio risultava dalla stessa nota 30.4.1986 prodotta dall'Amministrazione Finanziaria con cui la stessa aveva concesso il nulla osta previsto dall'art. 32 della menzionata legge. I motivi di ricorso, essendo sostanzialmente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati perché sono infondati. Ben vero, l'abusività dell'opera edilizia realizzata ha inciso negativamente sull'esercizio del diritto dell'Amministrazione proprietaria del suolo di esercitare la scelta tra ritenzione e demolizione dell'incorporazione.
Ed infatti, risultando la collocazione temporale dell'occupazione, a detta della difesa del ricorrente, in epoca successiva al 1986, trova applicazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14, che prevede la demolizione dell'opera abusiva realizzata su suolo pubblico e il ripristino dello stato dei luoghi ad opera del sindaco. Era onere dell'interessato provvedere alla concessione in sanatoria, e, a tale fine, non era sufficiente la presentazione della relativa istanza, bensì era necessario provvedere al versamento dei relativi costi come disposto dalla Legge sul condono edilizio n. 47 del 1985, art. 35, comma 12.
A tale onere il Furlan non ha dimostrato di essersi sottoposto, nono stante la mancata opposizione dell'ente proprietario del suolo. Ne consegue il rigetto del ricorso con la compensazione delle spese di lite per la mancata costituzione dell'Amministrazione intimata.

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