Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2005, n. 8500

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4 terzo comma legge 890/1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data ,sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo quarto comma , la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente (come 30 febbraio) o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata. Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica mentre, in ogni altro caso, ove occorra un giudizio di compatibilità tra le date apposte, tale valutazione deve avvenire nell'ambito dell'apposito giudizio per querela di falso. (La S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace, che, in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nel contrasto tra le date di notifica, risultanti dall'avviso di ricevimento (2 febbraio) e dal timbro postale (3 febbraio), aveva ritenuto tempestiva l'opposizione proposta, attribuendo la prevalenza alla seconda, piuttosto che alla prima, attribuendo a mero errore materiale l'indicazione del giorno precedente apposta dal pubblico ufficiale sull'avviso di ricevimento restituito al mittente e tale valutazione aveva compiuto al di fuori del procedimento previsto dagli artt. 221 e ss. cod. proc. civ.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2005, n. 8500
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8500
Data del deposito : 22 aprile 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P F - Presidente -
Dott. E A - rel. Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO "GIARDINO" di Via Giardino fraz. Scario in San Giovanni a Piro, in persona dell'Amministratore p.t. Sig. G C, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Avezzanon. 13, presso lo studio dell'Avv. L B, difeso dall'Avv. FUSCO S R come da margine del ricorso.


- ricorrente -


contro


BIENZA

Lucia;

- intimata -
per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Sciotta n. 242/01 del 16.08.2001/10.09.2001. Udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio il 27.01.2005 dal Cons. Dott. E A.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. C A, che ha concluso per l'accoglimento primo motivo del ricorso, assorbiti tutti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.03.2001, L B, allegando plurimi vizi della deliberazione assembleare 5.8.2000, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 576/00 per il pagamento di L. 1.798.687, emesso dal giudice di pace di P ad istanza del Condominio "Giardino" San Giovanni a Piro fraz. Scario, che di tale somma s'era dichiarato creditore per oneri relativi all'esercizio 1999/2000.
Costituitosi, il Condominio eccepiva, preliminarmente, tardività dell'opposizione ed, in secondo luogo, la sua infondatezza nel merito.
Con sentenza n. 242/01 del 16.08/10.09.2001, l'adito giudice, disattesa la preliminare eccezione in rito dell'opposto decidendo nel merito, accoglieva l'opposizione e dichiara nullo l'impugnato decreto.
Contro tale sentenza il Condominio ha proposto ricorso per Cassazione in base a tre motivi.
L'intimata Brienza non ha svolto attività difensiva. Introdotto procedimento ex art. 375 c.p.c., la causa, non ricorrendo le ipotesi di cui al primo comma di detto articolo, stata rinviata alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 149, 641 e 647 c.p.c., si duole che il giudice sia incorso in errore nell'individuare la data della notificazione dell'opposto decreto.
Il motivo è fondato (e comporta, per quanto si dirà, l'accoglimento del ricorso, rendendo superfluo l'esame degli altri motivi). Come già osservato da questa Corte in una causa analoga (v. Cass. n. 8032/04), il giudice a quo ha ritenuto tempestiva la proposta opposizione, introdotta con atto di citazione notificato il 15.3.01, sulla considerazione che la data di notificazione del decreto ingiuntivo dovesse essere determinata al giorno 3.2.01, quale risultante del timbro postale apposto sulla "busta di ricevimento", e non al giorno 2.2.01, quale risultante scritto a mano dall'ufficiale postale sull'avviso di ricevimento restituito al mittente, avendo ritenuto l'apposizione di quest' ultima data come frutto di un errore materiale dell'ufficiale stesso.
Tale ratio decidendi non è corretta ed, avendo dato luogo un errore sul regolare svolgimento del processo in quanto ha consentito la trattazione e decisione nel merito di un' opposizione altrimenti inammissibile, è suscettibile di censura in sede di legittimità anche nel presente giudizio, pur regolato rationis valoris dagli artt. 113, 2 comma, e 339, 3 comma, dacché nell'impugnazione ex art. Ili Cost. delle sentenze rese del giudice di pace secondo equità è preclusa la deduzione degli errores in iudicando ma non quella degli errores in procedendo.
Questa Corte ha ripetutamente evidenziato che la notificazione a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. - che è parte integrante della relazione di notificazione ed
ha natura di atto pubblico, il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti - è, ex art. 4, terzo comma, della legge 20.11.82 n. 890, il solo documento idoneo a provare sia
l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, ond'è che da tale data decorrono i termini connessi alla notificazione, salvo, come previste dal successivo quarto comma della stessa norma, detta data di consegna non risulti apposta sull'avviso ovvero sia comunque incerta, nel qual caso i termini decorrono dalla data del timbro postale apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio restituente.
La querela di falso è, pertanto, per espresso disposto normativo, l'unico rimedio esperibile ove la parte interessata intenda dimostrare la non rispondenza al vero di quanto risultante dall'avviso di ricevimento redatto dall'ufficiale postale da questi rispedito al notificante.
Al riguardo giova sottolineare che per la proposizione della querela di falso in sede civile non è richiesta necessariamente (come sembra ritenere l'isolato precedente di Cass. 5.9.95, il 9313 facendo inesatto riferimento a Cass. 18.1.84, n. 418) la denuncia di un preordinato intento o, quanto meno, della coscienza e volontà d'immutazione del vero da parte del pubblico ufficiale - elemento psicologico, questo, integrante il dolo generico richiesto per la configurabilità del reato di falsità in atti pubblici perseguibile in sede penale - essendo, invece, sufficiente che la dichiarazione non rispondente al vero possa essere anche semplicemente imputata ad imperizia, od a leggerezza, od a negligenza del pubblico ufficiale (condotta non perseguibile penalmente, dacché non è prevista dall'ordinamento la figura del falso documentale colposo) da accertarsi, appurato, con il procedimento ex artt. 221 ss. c.p.c. su istanza del parte interessata.
Il mero errore materiale del pubblico ufficiale nella redazione del documento può, pertanto, essere legittimamente ritenuto, senza necessità della proposizione della querela di falso, unicamente ove esso risulti evidente dal contesto stesso dell'atto (come nell'ipotesi di apposizione di una data inesistente (30 febbraio) o anteriore a quella di formazione dell'atto notificato o non ancora maturata), cioè da una constatazione oggettiva dell'intrinseca impossibilità che l'attività attestata abbi;
avuto luogo nella data indicata, nel qual caso soltanto può i giudice disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica, palesemente errate, e ricercare con altri mezzi la data effettiva dell'atto medesimo, da considerare nullo in parte qua per assoluta incertezza della circostanza attestata (Cass. 18.1.84 n. 418). In ogni altro caso, ove l'accertamento della non rispondenza al vero della data di consegna apposta dal pubblico ufficiale sull'atto consegnato debba aver luogo non mediante il rilievo immediato e diretto dell'impossibilità oggettiva della data stessa, ma mediante un giudizio sull'incompatibilità di essa con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, tale giudizio non può aver luogo se non nell'ambito del procedimento all'uopo espressamente predisposto dall'ordinamento per l'invalidazione degli atti pubblici e, quindi, con l'apposito giudizio da introdursi dalla parte interessata con la querela di falso.
Pertanto, non poteva, nel caso di specie, il giudice di pace legittimamente pronunziare, al di fuori del procedimento ex artt. 221 ss. c.p.c., in ordine alla ritenuta erronea apposizione sull'avviso di ricevimento della data di consegna del plico per assoluta incompatibilità della stessa con la data del timbro apposto sulla "busta di ricevimento".
Ne consegue che detta data non poteva essere disattesa che, pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo doveva essere dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Conclusione cui questa Corte, accogliendo il ricorso per 1 ragioni sopra esposte, può pervenire, decidendo nel merito e: art. 384, 1" comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi