Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2022, n. 46068
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORDARO GIOVANNI nato a CALTANISSETTA il 08/11/1973 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M F LY cye ha concluso chiedendo 6&- • ,11;t7 - udito il il dife ore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E' proposto ricorso per cassazione dall'avv. W T, nell'interesse di C G, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta, in data 15 novembre 2021, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui agli artt. 110, 479 c.p., al medesimo ascritto in concorso con F Ivana 1.1.Col primo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla affermata sussistenza del reato contestato, evidenziando la carenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Il privato concorre nel reato posto in essere dal pubblico ufficiale in presenza di quel proposito criminoso di perseguimento dello stesso fine del pubblico ufficiale assolutamente carente in C giacché dall'esame di quanto è emerso dall'istruttoria dibattimentale in nessun modo è venuto in rilievo l'intento di quest'ultimo di concorrere nel delitto di falso ideologico in atto pubblico proprio del pubblico ufficiale.
1.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del "falso innocuo".
2. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
3.11 ricorso è inammissibile Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Tutti i motivi di ricorso sono stati già compiutamente trattati nella sentenza impugnata con motivazione congrua e priva di illogicità. Il
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M F LY cye ha concluso chiedendo 6&- • ,11;t7 - udito il il dife ore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E' proposto ricorso per cassazione dall'avv. W T, nell'interesse di C G, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta, in data 15 novembre 2021, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui agli artt. 110, 479 c.p., al medesimo ascritto in concorso con F Ivana 1.1.Col primo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla affermata sussistenza del reato contestato, evidenziando la carenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Il privato concorre nel reato posto in essere dal pubblico ufficiale in presenza di quel proposito criminoso di perseguimento dello stesso fine del pubblico ufficiale assolutamente carente in C giacché dall'esame di quanto è emerso dall'istruttoria dibattimentale in nessun modo è venuto in rilievo l'intento di quest'ultimo di concorrere nel delitto di falso ideologico in atto pubblico proprio del pubblico ufficiale.
1.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del "falso innocuo".
2. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
3.11 ricorso è inammissibile Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Tutti i motivi di ricorso sono stati già compiutamente trattati nella sentenza impugnata con motivazione congrua e priva di illogicità. Il
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