Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2022, n. 31147
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La sentenza, pronunciata nei confronti dell'INPS, ex art. 445-bis, commi 6 e 7, c.p.c., avente ad oggetto solo un elemento della fattispecie costitutiva, vale a dire l'accertamento del requisito sanitario, funzionale alla concessione di prestazioni assistenziali, ha efficacia di giudicato anche nei confronti di enti diversi dall'INPS, preposti all'erogazione di ulteriori prestazioni, che non vanno considerati terzi rispetto al giudizio, bensì "aventi causa" ex art. 2909 c.c., qualità che va attribuita anche ai soggetti la cui posizione giuridica sia strettamente dipendente da quella facente capo alla parte titolare della statuizione passata in giudicato, salvo i casi in cui siano titolari di una situazione incompatibile con quella decisa o il giudicato sia frutto di collusione o dolo delle parti in loro danno.
Sul provvedimento
Testo completo
31 147 / 22 AULA 'B' Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 23745/2018 Cron.31142 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. UMBERTO BERRINO Presidente Ud. 20/04/2022 Dott. R MNO Consigliere PU Dott. G ME Consigliere Consigliere Dott. D CFIORE Rel. Consigliere - Dott. L C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23745-2018 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 291 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, 2022 MANUELA MASSA;
1282
- ricorrente -
contro
EL BAIDAK HICHAM;
intimato avversO la sentenza n. 1266/2018 del TRIBUNALE di T, depositata il 08/06/2018 R.G.N. 2123/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M visto 1 art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata l'8.6.2018, il Tribunale di Torino, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis, comma 6°, c.p.c., ha dichiarato El Baidak Hicham in possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria e al rilascio della c.d. tessera di libera circolazione da parte della Regione Piemonte. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10, d.l. n. 203/2005 (conv. con I. n. 248/2005), l'INPS dovesse ritenersi legittimato a resistere in via esclusiva in tutte le controversie ex art. 445- bis c.p.c. concernenti la materia dell'invalidità civile, indipendentemente dal tipo di beneficio oggetto della domanda dell'assistibile, e ha conseguentemente rigettato sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Istituto che la sua richiesta di chiamare in causa gli altri enti a suo avviso legittimati a contraddire. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo tre motivi di censura. El Baidak Hicham è rimasto intimato. La causa è stata rimessa all'udienza pubblica a seguito di infruttuosa trattazione camerale con ordinanza n. 23308 del 2021 della Sesta sezione civile di questa Corte. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. L'INPS ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 Con il primo motivo di censura, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 113 e 116 c.p.c., 152 att. c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 445-bis c.p.c., per avere il Tribunale posto le spese di lite a carico dell'INPS, ancorché l'accertamento del requisito sanitario fosse intervenuto in relazione a prestazioni non di spettanza dell'ente e nonostante che fosse stata eccepita al riguardo la disintegrità del contraddittorio. Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., 130, d.lgs. n. 112/1998, 10, d.l. n. 203/2005 (conv. con I. n. 248/2005), e 3, comma 3, I. n. 104/1992, per non avere il Tribunale pronunciato il difetto di legittimazione a resistere dell'INPS all'accertamento del requisito sanitarioin relazione presupposto delle provvidenze oggetto del giudizio. Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5, d.m. n. 44/2014, ex art. 13, comma 6, I. n. 247/2012 e della tabella allegata al d.m. n. 44/2014, cit., per avere il Tribunale liquidato le spese di lite senza indicare lo scaglione di riferimento e le ragioni giustificative di un aumento o diminuzione dei valori medi in esso indicati. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure rivolte all'impugnata sentenza, e sono infondati. Come puntualmente ricordato dal Pubblico ministero, questa Corte di legittimità ha recentemente ribadito, sulla scorta di numerosi precedenti sul tema (tra i quali Cass. nn. 6010, procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il solo Ч 6084 e 6085 del 2014 e 8533 e 8878 del 2015), che il 4 fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, esulando dal suo oggetto qualunque declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, ancorché relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa, e che, conseguentemente, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis, il thema decidendum deve incentrarsi esclusivamente sulla contestazione delle conclusioni del CTU (ovvero sugli altri aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso del procedimento, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione: così specialmente Cass. n. 8533 del 2015, cit.) e non