Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2019, n. 6831
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Testo completo
Con l'impugnata sentenza n. 314/1713, depositata il 3/6/2013, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva annullato l'avviso di liquidazione relativo alla imposta di registro, ipotecaria e catastale, emesso nei confronti di G. s.p.a., relativamente all'atto di acquisto di un terreno edificato, sito in (OMISSIS), a rogito del notaio P., in data (OMISSIS), registrato il (OMISSIS), per il quale la contribuente aveva chiesto l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, quinto periodo, Tariffa, Parte Prima, ricorrendone le condizioni, avendo nell'atto notarile la parte acquirente dichiarato "la propria intenzione di effettuare la rivendita delle unità abitative prime del decorso del termine triennale..." come previsto dalla legge.
Avverso la sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, mentre l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
La società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, per non avere la CTR rilevato l'inammissibilità dell'appello, atteso che la notifica dell'atto di gravame dell'Agenzia delle Entrate è inesistente, in quanto effettuata in luogo neanche astrattamente riconducibile al destinatario, poichè la società G. aveva dapprima eletto domicilio, in data 5/1/2012, contestualmente al conferimento della procura alle liti, presso il dott. C. R., professionista inizialmente incaricato della difesa, ed a seguito della formale rinuncia di questi, pervenuta in data 19/9/2012, presso lo studio del nominato difensore, avv. N. M., in Caserta, Via xxxxxxxx, che la variazione di difensore e di domicilio erano stati regolarmente notificati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 c.p.c., in data 24/9/2012, e che la variazione del domicilio eletto ha effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notificata alla segreteria della commissione ed alle parti costituite, per cui la notifica eseguita in data 23/10/2012, presso la studio del difensore rinunciatario, non è nulla ma inesistente, e come tale insuscettibile di sanatoria, con il secondo motivo, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., giacchè la CTR non ha considerato che il provvedimento impositivo, una volta sub judice, è immodificabile, così come vincolante è il thema decidendum al quale il giudicante si deve attenere per non incorrere nel vizio di ultrapetizione, che nel caso di specie la causa petendi dell'atto oggetto d'impugnazione risiede nella qualifica imprenditoriale, o privatistica, del cedente, D.C.C., condizione decisiva per usufruire dell'agevolazione prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, quinto periodo, Tariffa, Parte I, in quanto "il cedente deve essere un soggetto iva e non un privato", questione correttamente individuata dal giudice di primo grado il quale nella trasformazione dell'albergo M. da parte del proprietario in tante unità abitative, con cambio di destinazione d'uso del fabbricato, aveva ravvisato un'attività economica ritenuta vantaggiosa e in re ipsa di natura imprenditoriale, che la decisione del giudice di secondo grado si incentra al contrario sulla "natura strumentale o abitativa" del bene venduto, "fatto neppure contestato dall'Agenzia delle Entrate", ed infine, con il terzo motivo, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, e art. 37 Cost., giacchè la CTR, non solo ha operato una immutazione della causa petendi, ma ha accolto il gravame dell'Ufficio "sulla base di un precetto giuridico assolutamente estraneo al caso di specie", avendo ritenuto nella specie ricorrere una operazione elusiva finalizzata esclusivamente ad un indebito vantaggio fiscale, senza considerare che la trasformazione del bene è opera del cedente, che non è soggetto passivo delle imposte di cui si discute, e che la ragione economica dell'operazione medesima sta "nella massimizzazione del prezzo di vendita (concordato in Euro 2.300.00,00)" ricavabile dalla cessione di un bene a destinazione residenziale, piuttosto che ricettiva, questione rispetto alla quale l'elusività della operazione costituisce una "ultramotivazione".
I suesposti motivi d'impugnazione vanno disattesi per le ragioni di seguito riportate. La prima censura è infondata perchè la notificazione dell'appello in luogo diverso da quello prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, disposizione secondo la quale le comunicazioni e le notificazioni vengono eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto, o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, e cioè nel ricorso introduttivo, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di eventuali variazioni, non è giuridicamente inesistente, ma affetta da nullità, sanabile "ex tunc" per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato, com'è appunto accaduto nel caso in esame, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, quale è lo studio del difensore di primo grado rinunciatario dott. R C, giusta il mandato difensivo in primo grado (Cass. S.U. n. 14916/2016;Cass. n. 1798/2018).
La seconda e la terza censura, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate per quanto di seguito precisato.
Ai sensi del D.L. n. 669 del 1996, art. 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 30 del 1997, nell'art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n.