Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2019, n. 48477
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASATTI MASSIMO nato a LECCO il 09/08/1974 avverso l'ordinanza del 25/01/2019 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, G R, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente alla valutazione dei reati di cui alle sentenze sub IV e V, con rinvio per nuovo esame sul punto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/1/2019, la Corte di appello di Milano - in fun- zione di giudice dell'esecuzione - rigettava l'istanza di M N, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con le seguenti sentenze (le prime cinque già dichiarate in continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.): I. sentenza del 26/11/2013 del GUP del Tribunale di Piacenza, per i reati di rapina aggravata e sequestro di persona;
II. sentenza del 28/11/2013 del GUP del Tribunale di Cremona, per i reati di tentata rapina, sequestro di persona, ricettazione e in materia di armi;
III. sentenza del 30/4/2014 del GUP del Tribunale di Lodi, per i reati di rapina aggravata e violazioni in materia di armi;
IV. sentenza del 23/2/2016 del Tribunale di Lecco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di truffa continuata;
V. sentenza del 15/1/2016 del Tribunale di Lecco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di furto aggravato continuato di telefoni cellulari;
VI. sentenza della Corte di appello di Milano del 30/5/2017, di condanna per i reati ex artt. 416 bis e 110 - 629 cod. pen., commessi fino al maggio 2012. Il giudice dell'esecuzione osservava che il reato associativo era contestato con termini temporali biennali, dal maggio 2010 al maggio 2012, elemento che escludeva la possibilità di ritenere avvinti in continuazione i reati accertati con le prime tre sentenze, in quanto commessi dopo il maggio 2012 e quindi esulanti da un possibile inquadramento associativo. Quanto alle sentenze del Tribunale di Lecco (punti IV e V), si trattava di "patteggiamenti" ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto tali prive della ricostruzione dei fatti, sicchè anche per i reati ivi giudicati non era possibile apprezzarne l'inserimento in una originaria delibera- zione criminosa unitaria con eventuale ascrivibilità ad un contesto associativo, ovvero affermare che detti reati fossero stati commessi dal Nasatti in via autonoma e "personale".
2. Avverso tale Ordinanza
lette le conclusioni del Procuratore generale, G R, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente alla valutazione dei reati di cui alle sentenze sub IV e V, con rinvio per nuovo esame sul punto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/1/2019, la Corte di appello di Milano - in fun- zione di giudice dell'esecuzione - rigettava l'istanza di M N, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con le seguenti sentenze (le prime cinque già dichiarate in continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.): I. sentenza del 26/11/2013 del GUP del Tribunale di Piacenza, per i reati di rapina aggravata e sequestro di persona;
II. sentenza del 28/11/2013 del GUP del Tribunale di Cremona, per i reati di tentata rapina, sequestro di persona, ricettazione e in materia di armi;
III. sentenza del 30/4/2014 del GUP del Tribunale di Lodi, per i reati di rapina aggravata e violazioni in materia di armi;
IV. sentenza del 23/2/2016 del Tribunale di Lecco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di truffa continuata;
V. sentenza del 15/1/2016 del Tribunale di Lecco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di furto aggravato continuato di telefoni cellulari;
VI. sentenza della Corte di appello di Milano del 30/5/2017, di condanna per i reati ex artt. 416 bis e 110 - 629 cod. pen., commessi fino al maggio 2012. Il giudice dell'esecuzione osservava che il reato associativo era contestato con termini temporali biennali, dal maggio 2010 al maggio 2012, elemento che escludeva la possibilità di ritenere avvinti in continuazione i reati accertati con le prime tre sentenze, in quanto commessi dopo il maggio 2012 e quindi esulanti da un possibile inquadramento associativo. Quanto alle sentenze del Tribunale di Lecco (punti IV e V), si trattava di "patteggiamenti" ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto tali prive della ricostruzione dei fatti, sicchè anche per i reati ivi giudicati non era possibile apprezzarne l'inserimento in una originaria delibera- zione criminosa unitaria con eventuale ascrivibilità ad un contesto associativo, ovvero affermare che detti reati fossero stati commessi dal Nasatti in via autonoma e "personale".
2. Avverso tale Ordinanza
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