Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/04/2021, n. 09057

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/04/2021, n. 09057
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09057
Data del deposito : 1 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 3281-2019 proposto da: TRENDCOLOR SL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM, VIA

GREGORIO VII

466, presso lo studio dell'avvocato V G E, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati AANDRO SEVERINI, MRTINO MRIA EBNER;

- ricorrente -

contro

NATASHA DENONA TRADING LIMITED, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM, VIA

DELPLEBISCITO

102, presso lo studio dell'avvocato V A Z, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati R B, V B;
- resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 4666/2018 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 20/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. R G;
lette le conclusioni scritti del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARMELO SGROI che visti gli artt. 42 segg. 380 ter cpc chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per regolamento indicato in premessa.

FATTI DI CAUSA

1.Con ordinanza del 2012.2019, comunicata il 28.12.2018, il Tribunale di Busto Arsizio sospese il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Trendcolor s.r.l. nei confronti della NDT- Natasha Denona Trading Limited, che le aveva ingiunto il pagamento della somma di C 417.555,61 quale corrispettivo per la fornitura di cosmetici.

1.1.11 Tribunale accolse l'eccezione di litispendenza internazionale, proposta ex art.7 L.218/95 dalla NDT - Natasha Denona Trading Limited per la pendenza, innanzi alla Corte Distrettuale di Lod, in Israele, di altro giudizio previamente introdotto dalla NDTL nei confronti della Trendcolor s.r.l. e di Maurizio Donzelli avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall'inesatto adempimento del rapporto contrattuale concluso inter partes, iniziato nel 2012 e venuto a cessare nel 2018 per recesso della Trendcolor s.r.1, nonché l'accertamento negativo di eventuali pretese creditorie di Trendcolor derivanti dal contratto, con eventuale compensazione delle reciproche partite c'editorie. .

1.2.11 Tribunale accertò, al fine della sospensione ex art.7, comma 1 della L.218/95, l'identità tra la domanda risarcitoria proposta dalla NDTL innanzi al giudice straniero preventivamente adito e la domanda riconvenzionale di inadempimento del contratto azionata innanzi al Tribunale di Busto Arsizio;
affermò che la domanda risarcitoria era pregiudiziale rispetto alla domanda di accertamento del credito, ragione per la quale era operante anche la sospensione facoltativa, ex art.7 , comma 3 della L. 218/95, che estese anche all'eccezione di compensazione del credito azionato in via monitoria con il controcredito risarcitorio. Il Tribunale, ritenuta applicabile anche la sospensione discrezionale prevista dall'art.7 comma 3 della L.218/95, non separò la domanda principale da quella riconvenzionale ma sospese l'intero processo in attesa della pronuncia straniera.

2.Ha proposto regolamento di competenza la Trendcolors s.r.l. sulla base di sei motivi.

2.1.Ha resistito con controricorso la Natasha Denona Trading Limited 2.2.11 Pubblico Ministero nella persona del Dott. Carmelo Sgroi ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità del regolamento di competenza per avere il Tribunale disposto la sospensione facoltativa - tale essendo quella prevista dall'art.7, comma 3 della L. 218/95 - e non la sospensione necessaria ex art.295 c.p.c. Il ricorrente cita alcuni precedenti giurisprudenziali (Cass. Civ., 27.9.2002, n.14062;
Cass. Civ.,Sez. I 26.11.2004, n.22335) ed autorevole dottrina che confermerebbero la tesi secondo cui l'accertamento della litispendenza internazionale per connessione, dando luogo ad un'ipotesi di sospensione facoltativa del processo successivamente instaurato in Italia, non sarebbe prevista dall'art.295 c.p.c. e perciò non sarebbe impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art.42 c.p.c.

1.1.L'eccezione è infondata.

1.2. Il meccanismo procedurale fondato sulla determinazione della competenza internazionale a opera del giudice preventivamente adito scaturisce dall'assenza di un organismo giurisdizionale dotato del potere di stabilire in quale Stato l'autorità giudiziaria debba pronunciare in merito a una determinata vicenda che assume rilevanza sul piano internazionale.

1.2. Sulla questione relativa all'impugnabilità per regolamento di competenza in caso di litispendenza internazionale si erano delineati due orientamenti contrastanti, che hanno trovato composizione con la sentenza delle Sezioni Unite N. 30877/2017.1.3. Il contrasto giurisprudenziale investiva "a monte" lo strumento di impugnazione del provvedimento di sospensione adottato dal giudice per pendenza di una causa straniera avente oggetto uguale o pregiudiziale. Alcune decisioni ritenevano esperibile, avverso il provvedimento di sospensione, il regolamento preventivo di giurisdizione, sul rilievo che la litispendenza internazionale opererebbe come fonte di un vero e proprio difetto di giurisdizione nei confronti della causa proposta davanti al giudice italiano (Cass., Sez. U, 12 dicembre 1988, n. 6756;
Cass., Sez. U, 15 ottobre 1992, n. 11262;
Cass., Sez. U, 2 agosto 2011, n. 16862). A tale orientamento si contrappose un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'impugnazione del provvedimento di sospensione del procedimento per litispendenza internazionale non pone una questione di giurisdizione ma si risolve nella verifica dei presupposti, di natura processuale, inerenti alla sussistenza o meno della litispendenza ed alla concreta applicabilità del criterio fondato sulla prevenzione temporale;
tale impostazione rese esperibile il regolamento di competenza ex art. 42 novellato c.p.c. anche contro il provvedimento che negava la sospensione (Cass., Sez. U, 13 febbraio 1998, n. 1514). Detto orientamento venne confermato negli anni successivi, con numerose decisioni nelle quali si ribadì che l'applicazione delle norme sulla litispendenza internazionale non costituiva una questione di giurisdizione ma dava luogo ad un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio, con conseguente inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (Cass., Sez. U, 298 aprile 1999, n. 274, in relazione all'art. 21 della Convenzione di Bruxelles, come modificato dalla Convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989;
Cass., 15 dicembre 2000, n. 15843, in cui si affermò, per altro, l'esperibilità del regolamento di competenza solo nell'ipotesi di emissione dell'ordinanza di sospensione nel processo e non nel caso di prosecuzione del giudizio;
Cass., Sez. U, 17 ottobre 2002, n. 14769;
Cass., Sez. U, 7 maggio 2004, n. 8748;
Cass., Sez. U, 15 febbraio 2007, n. 3364;
Cass., Sez. U. 15 maggio 2007, n. 11185).

1.4.L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite N. 8619/2016 pose il seguente quesito: "Se è vero che nel caso di litispendenza internazionale, atteso che il giudice successivamente adito deve sospendere il processo fino a che quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non disciplini una ipotesi di sospensione necessaria del processo, ma una questione di giurisdizione, comportando un difetto temporaneo di quest'ultima, in quanto volta a privare il giudice successivamente adito della sua "potestas iudicandi" sino a che non sia compiuto l'accertamento della competenza del giudice preventivamente adito".

1.5.Le Sezioni Unite, con sentenza del 22/12/2017, n.30877 hanno stabilito che l'ordinanza di sospensione per l'esistenza di una pregiudiziale internazionale non involge alcuna questione di giurisdizione ma si risolve nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti l'identità delle cause e la pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.

1.6.Le Sezioni Unite hanno osservato che il complesso dei poteri attribuiti al giudice successivamente adito si risolve nella verifica dei presupposti, di natura processuale, inerenti alla sussistenza o meno della litispendenza ed alla concreta applicabilità del criterio fondato sulla prevenzione temporale. Si tratta dell'esercizio di un potere istruttorio volto a disciplinare i ritmi del processo che si sostanzia nell'accertamento dell'esistenza di un giudizio preveniente e della sussistenza o meno dei requisiti inerenti all'identità delle cause, oltre che dell'attualità della pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Tale accertamento non inerisce quindi al riparto di giurisdizione ma comporta, al contrario, la mera verifica dei presupposti della sospensione, cioè della correttezza o meno dell'indagine circa la prevenzione temporale e l'identità delle cause.

1.7. Deve quindi affermarsi l'esperibilità del regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., inteso quale rimedio offerto alla parte al fine di verificare la legittimità di un provvedimento che, incidendo sulla durata del processo, può pregiudicare la tutela del diritto fatto valere in giudizio.

1.8.Giova per altro evidenziare come la riconducibilità dell'impugnabilità della sospensione disposta in relazione alla litispendenza internazionale nel paradigma dell'art. 42 c.p.c. si inserisca in un filone interpretativo tendenzialmente estensivo, inteso ad ammettere il regolamento di competenza anche in ordine a ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'art. 295 c.p.c., (Cass., 20 maggio 2005, n. 11010, in tema di sospensione del processo a seguito di ricusazione;
Cass., 10 novembre 2006, n. 24103;
in tema di sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo;
Cass., 4 agosto 2010, n. 18090, in ordine all'art. 313 c.p.c.;
Cass., 25 maggio 2016, n. 10880, in relazione all'art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003).
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