Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2023, n. 41124

CASS
Sentenza
7 settembre 2023
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
7 settembre 2023

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di prova testimoniale, la parte ottempera all'onere di cui all'art. 468 cod. proc. pen. indicando nella propria lista, in qualità di testimone e non di consulente tecnico, un ufficiale di polizia giudiziaria, compiutamente identificato nelle generalità e nell'ufficio di servizio, perché riferisca sugli accertamenti tecnici svolti, atteso che in tal modo emergono le circostanze su cui verterà l'esame, consentendo il più ampio contraddittorio, considerato che gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. ben possono essere delegati alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2023, n. 41124
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41124
Data del deposito : 7 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

41 124 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: LUIGI AGOSTINACCHIO - Presidente Sent. n. sez. 2073/2023 UP 07/09/2023- ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 5004/2023 MASSIMO PERROTTI FRANCESCO IT ALESSANDRO LEOPIZZI -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 21 novembre 2019 dal Tribunale di Lecco, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OV AN in ordine al delitto di porto abusivo di arma e, rideterminando conseguentemente la pena, ha confermato la condanna per il reato di concorso in rapina pluriaggravata.

2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore OV AN, formulando un unico, articolato motivo di ricorso, diretto a censurare sotto il - profilo della violazione di norma processuale (in relazione all'art. 360 cod. proc. ди -pen.) il mancato rispetto delle garanzie difensive in sede di accertamenti genetici. Secondo la difesa, l'attività di estrapolazione del profilo genetico presente sui reperti acquisiti dalla polizia giudiziaria, preliminare rispetto alla successiva decodifica e comparazione con altri profili, avuto riguardo alla natura inequivocabilmente irripetibile, avrebbe imposto le forme garantite prescritte dall'art. 360 cod. proc. pen. (viceversa, non osservate dagli inquirenti;
né si è poi dato seguito alle richieste, avanzate nella fase processuale, di rinnovazione delle indagini scientifiche). Si duole, inoltre, il ricorrente della acquisizione al fascicolo del dibattimento, all'esito della deposizione del maresciallo ST (non indicato quale consulente nella lista testimoniale, con conseguente violazione dei diritti di difesa), dell'elaborato tecnico che compendiava gli esiti degli accertamenti operati dal RIS Carabinieri di Parma.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente distingue correttamente, nella sequenza procedimentale relativa agli

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi