Cass. pen., sez. V trib., sentenza 08/06/2023, n. 24830

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 08/06/2023, n. 24830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24830
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ROSSIGNOLO G M nato a VIGNALE' MONFERRATO il 01/10/1930 ROSSIGNOLO G nato a TORINO il 12/11/1968 MALVINO GIULIANO nato a FOSSANO il 16/02/1938 P I nato a ROMA il 15/10/1959 L P F nato a SORENGO( SVIZZERA) il 17/06/1961 P F nato a LIMBIATE il 22/12/1953 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi dt R G M, R G e P F (quest'ultimo per sopravvenuta carenza di interesse) e il rigetto dei ricorsi di P I e P F, nonché l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per L P F;
uditi i difensori, e segnatamente: l'avv. L G, quale sostituto processuale degli avv. S I e E P, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese nell'interesse delle parti civili assistite da questi ultimi;
nonché l'avv. M M R per R G M e R G, l'avv. S S per M G, l'avv. A R per P I, l'avv. A G per L P F, i quali hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 giugno 2021 la Corte di appello di Torino - per quel che qui interessa -, a seguito del gravame interposto da G M R, G R, G M, I P, P F L e F P, in parziale riforma della pronuncia in data 20 febbraio 2019 del Tribunale di Torino, che ha confermato nel resto: - ha assolto G M R dall'imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo L8. della rubrica, perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui ai capi A. (art. 640-bis cod. pen.), C. (artt. 476-482 cod. pen.), D. (art. 469 cod. pen.), E. (art. 640-bis cod. pen.), H. (art. 316-bis cod. pen.), I. (art. 640- bis cod. pen.), perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando in anni tre e mesi dieci di reclusione la pena per i residui fatti contestati sub L. (bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta impropria da operazioni dolose e da reato societario, bancarotta fraudolenta documentale);
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G R per i reati di cui ai capi A., C., D., E., I., perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando in anni tre e mesi sei di reclusione la pena per i residui capi contestati sub L. (bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta impropria da operazioni dolose e da reato societario, bancarotta fraudolenta documentale);
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G M per il reato di cui al capo I., perché estinto per intervenuta prescrizione e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., ha rideterminato in anni tre e mesi tre di reclusione la pena per i residui capi contestati sub L. (bancarotta fraudolenta per distrazione);
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P F L per il reato di cui al capo M. (bancarotta semplice), perché estinto per intervenuta prescrizione;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F P per il reato di cui al capo N. (bancarotta semplice), perché estinto per intervenuta prescrizione;
- ha revocato le confische per equivalente disposte nei confronti di G M R, G R e G M;
- ha confermato la confisca per equivalente disposta nei confronti di I P e la confisca diretta degli ulteriori cespiti in sequestro;
- ha confermato le statuizioni civili per tutti i reati contestati agli imputati;
- ha condannato i predetti imputati a rifondere le spese di costituzione alle parti civili, nei termini esposti in dispositivo.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di G M R, G R, G M, I P, P F L e F P, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. L'avvocato A V ha presentato due motivi nell'interesse di G M R e G R.

2.1.1. Con il primo motivo, relativo al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui entrambi i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili (capi L1., L2., L3., L4., L5., L6., L7.), sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente rispetto a quanto dedotto con i motivi di appello (e in particolare con i motivi nuovi). Ad avviso della difesa, i Giudici di merito non avrebbero correttamente considerato che - a fronte delle distrazioni in imputazione, pari a complessivi euro 3.947.604 - prima della dichiarazione di fallimento (tra il 2009 e il 2011) la società fallita De Tomaso Automobili S.p.A. ha ricevuto tramite bonifici (a valere sul conto corrente della Rosfin s.r.l. alimentato con risorse personali di Giovanni Mario e G R) il maggiore importo complessivo di euro 6.880.000, come addotto e documentato per il tramite dell'esame della documentazione bancaria compiuta dalla consulente di parte dott. Liliana Ramonda;
tale dato ex se deporrebbe per la sussistenza di una bancarotta riparata e sul punto la sentenza di merito non avrebbe offerto adeguata motivazione, sostanzialmente ignorando l'allegazione difensiva.

2.1.2. Con il secondo motivo, relativo al delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose di cui entrambi i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili (capi L9., L10., L11., L17.), sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in particolare rispetto a quanto dedotto con i motivi di appello in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le quattro operazioni in imputazione e il fallimento poiché: - gli «oneri restitutori» relativi ai tre finanziamenti de quibus, sarebbero «maturati successivamente al fallimento», quando i competenti enti pubblici hanno escusso le garanzie per la restituzione, il che impedirebbe di porli in rapporto con il fallimento;
- né il Tribunale né la Corte di appello avrebbero argomentato sul rapporto causale tra l'acquisto del ramo di azienda della Pininfarina S.p.A e il fallimento (se non assumendo che esso si palesasse «come prevedibilmente foriero del dissesto, quantomeno in termini di aggravio»), elemento necessario perché possa sussistere il delitto in contestazione, concentrandosi invece sui profili di fraudolenza dell'operazione, senza che sia stato dimostrato che essa abbia prodotto oltre che uno specifico danno alla società fallita anche un ingiusto profitto agli agenti (o a terzi).

2.2. L'avvocato A S, difensore di G M ha presentato quattro motivi di ricorso.

2.2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione delle norme incriminatrici in imputazione e dell'art. 110 cod. pen. (prima parte del motivo), nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione (seconda parte del motivo) in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo L3. della rubrica. A. Con riferimento alla violazione di legge, in relazione in primo luogo all'elemento oggettivo del reato si è dedotto che: - erroneamente nella specie non sarebbero stati ravvisati i presupposti della bancarotta riparata, non considerando che - come dedotto con l'atto di appello e come emerge dalla stessa sentenza impugnata - l'importo di euro 3.244.000 (in imputazione) prima della dichiarazione di fallimento è stato integralmente restituito da TAS s.r.l. alla IAI s.r.I., controllante di De Tomaso Automobili s.r.l. (tramite bonifici) con la giustificazione contabile «futuri aumenti di capitale» della stessa IAI, e che non può imputarsi al M il fatto che quest'ultima (cui egli era estraneo, il che ne esclude la responsabilità anche a titolo di concorso eventuale) - la quale non deliberò l'aumento di capitale - abbia trasferito alla De Tomaso Automobili (sottoscrivendone un aumento di capitale) un importo decurtato di euro 748.058 (come riconoscono i Giudici di merito, non trattenuto dal M, che tuttavia è stato chiamato a rispondere della distrazione almeno di tale importo);
- in maniera erronea si sarebbe ritenuto che l'importo di euro 3.244.000 sarebbe stato erogato dalla De Tomaso Automobili S.p.A. alla TAS s.r.l. in ragione di una falsa maggiorazione dei costi (per cui è stata elevata l'imputazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui al capo I.), non considerando i prototipi effettivamente realizzati dalla TAS s.r.l. (che ne ha sostenuto i costi, ivi compresi quelli del personale, appostati in bilancio) per la De Tomaso Automobili S.p.A., né quanto riscontrato dalla Regione Piemonte (per il tramite, in particolare, del prof. Luca Settineri) nell'ambito della procedura relativa all'erogazione del finanziamento per il progetto in discorso (denominato UNIVIS);
di conseguenza, si sarebbe potuta affermare la sussistenza della distrazione solo se il valore dei beni realizzati e delle prestazioni erogate dalla TAS s.r.l. a beneficio della De Tomaso Automobili S.p.A. fosse stato inferiore alla somma di euro 748.058 non rientrata nel compendio di quest'ultima, ma la sentenza impugnata nulla avrebbe argomentato sul punto, disattendendo immotivatamente anche la richiesta difensiva di disporre una perizia al riguardo (tenuto conto pure di quanto esposto nella relazione redatta dal consulente di parte Ing. Gaia).In secondo luogo, si è evidenziato che la Corte di merito - nonostante le puntuali censure sollevate con il gravame - non ha argomentato in alcun modo a proposito dell'elemento soggettivo, se non in contrasto con i princìpi giurisprudenziali, confondendo il profilo soggettivo del deliti:o di cui all'art. 640- bis cod. pen. (capo I.) rispetto a quello proprio della bancarotta fraudolenta de qua, in particolare non ritenendo (difettandone gli elementi di prova) che il M avesse consapevolezza di recare pregiudizio ai creditori della De Tomaso Automobili S.p.A., fallita dopo più di due anni (nel luglio 2012). Infine, tale dato temporale è stato evidenziato dalla difesa anche in relazione alla necessità - chiarita dalla giurisprudenza - di un rapporto eziologico tra la condotta dell'imputato e il dissesto della società dato rilevante sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, rimarcando come la sentenza impugnata sul punto nulla abbia argomentato. B. Sotto il profilo del vizio di motivazione, la seconda parte del ricorso ha richiamato gli elementi già esposti nella prima parte, denunciando come rispetto ad essi l'argomentazione spesa dalla sentenza impugnata sia manifestamente illogica e mancante.
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