Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2020, n. 06302
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 13929-2018 proposto da: F A, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 56 QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell'avvocato G B, rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO BARTOLUCCI, LORENZO BALESTRA;- ricorrente -contro CONSIGLIO NOTARILE DI ANCONA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11 PAL H INT3, presso lo studio dell'avvocato L F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P;CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI P E U rappresentato e difeso dall'avvocato P M;- controricorrenti - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 12/03/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2019 dal Consigliere S G;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale P A che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato B L, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;udito l'Avvocato P P, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa Il notaio A F ebbe a proporre ricorso avanti la Corte d'Appello di Ancona avverso il provvedimento disciplinare con il quale il CO.RE .DI delle Marche ed Umbria ebbe ad infliggerle la sanzione pecuniaria di C 15.000,00 in dipendenza di condotte ritenute contrarie alla deontologia professionale dalla stessa tenute. Osservava la dott. F come l'azione disciplinare era stata avviata da soggetto non legittimato - il Presidente del Consiglio notarile di Ancona, mentre ella era iscritta al Collegio di Pesaro-Urbino -, come nel merito le condotte contestate non configurassero situazioni di illecito disciplinare e come non fosse applicabile l'istituto della continuazione ai fini della tassazione della sanzione. La Corte d'Appello di Ancona, ad esito del procedimento, ebbe ad accogliere parzialmente il ricorso in punto inapplicabilità dell'istituto della continuazione, ritassando sempre in C 15 mila la sanzione pecuniaria inflitta,nnentre pel resto rigettava l'opposizione. Rilevava la Corte dorica che la nuova formulazione dell'art. 153 legge notarile individua, quale titolare della promozione dell'azione disciplinare, anche, il Presidente del Collego notarile nel cui territorio era stato commesso l'illecito;che sussistevano le contestazioni elevate poiché provata ed effettivamente contraria alle regole deontologiche la condotta tenuta dalla notaio;che la sanzione pecuniaria infitta era da riformulare, poiché non applicabile l'istituto della continuazione,ma nella medesima misura. La notaio A F ha proposto ricorso per cassazione articolato su sette motivi ed illustrato con nota difensiva. Si sono costituiti ritualmente a resistere con controricorso sia il Consiglio notarile di Ancona che quello di Pesaro-Urbino. All'odierna udienza in camera di consiglio è intervenuto il P.G. - rigetto del ricorso - nonché sono stati sentiti i difensori delle parti presenti. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dalla F appare privo di fondamento e va rigettato. I Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente denunzia violazione del disposto in artt. 160 Legge notarne, ad 3 comma 4 legge 241/1990 ed artt. 1 e 8 dPR 1199/1971, in quanto malamente la Corte territoriale ritenne irrilevante l'omessa indicazione, afferente i possibili mezzi d'impugnazione,nel corpo del provvedimento irrogativo della sanzione,benché un tanto imposto dalle norme dianzi citate. La censura è priva di pregio giuridico poiché è costante insegnamento di questo Supremo Collegio - Cass. SU n° 13617/12 ribadito anche da successiva decisione di questa sezione - che in tema di procedimento disciplinare dei notai non trova applicazione la norma ex ad 7 legge 241/90 stante la puntuale disposizione speciale ex art 153 novellato legge 89/1913, che impone l'immediato avvio del procedimento. Inoltre va rilevato come la disposizione ex lege 241/1990, siccome richiamata ex art 49 d.lgs. 249/2006 nel novellato art 160 legge notarile,trova applicazione in assenza di disposizione specifica,nella specie come visto esistente. Per altro la censura,quale effetto pratico della manchevolezza, deduce l'omessa precisazione dei mezzi d'impugnazione avverso il provvedimento di avvio dell'azione disciplinare il cui svolgimento appare completamente determinato dalla legge notarile e prevede l'evocazione dell'incolpato esclusivamente avanti il COREDI, sicché alcun dubbio può conseguire alla parte interessata circa la sua possibilità di svolgere adeguata difesa avanti l'Organo competente. Con la seconda ragione di doglianza la F deduce violazione di norme giuridiche portate ex artt. 92 bis, 93, 93 bis, 93 ter, 152 e 153 legge n° 89/1913 novellata ex d.lgs. 249/2006, poiché erroneamente il Collegio dorico ha ritenuto abilitato al promovimento dell'azione disciplinare anche il Presidente del Consiglio notarile di Ancona - luogo dei commessi illeciti - benché ella iscritta presso il Collegio notarile di Pesaro-Urbino. Dunque, ad opinione della ricorrente, doveva trova applicazione la norma ex art 93 ter legge notarile novellata, che individua nel Consiglio notarile d'appartenenza il soggetto legittimato a promuovere l'azione disciplinare,posto che dovevano esser distinti i concetti di "iniziativa " e " promovimento " del procedimento disciplinare. In tal modo ad opinione della ricorrente trovavano conciliazione
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