Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2020, n. 16956

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2020, n. 16956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16956
Data del deposito : 4 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAdalla parte civile FIORINA RICCARDO IN PROPRIO E QUALE RAPPR. SOC. R.B.R. SRL nel procedimento a carico di: S M MA nato a CURNO il 05/08/1945 avverso la sentenza del 12/09/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdalla parte civile FIORINA RICCARDO IN PROPRIO E QUALE RAPPR. SOC. R.B.R. SRL nel procedimento a carico di: S M MA nato a CURNO il 05/08/1945 avverso la sentenza del 12/09/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. udito l'avvocato F M, in difesa di F R in proprio e quale rappr. soc. R.B.R. SRL, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso • udito l'avvocato C Z in difesa di S M M, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 settembre 2018, la Corte di appello di Brescia ha assolto M M S dai reati a lui ascritti di cui agli artt. 81, 61 n.2, 483, 388 cod.pen. con la formula "perché i fatti non sussistono". Il S era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Bergamo per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 cod.pen., aggravato ai sensi dell'art. 61, comma 1, n.2, cod.pen., per aver dichiarato falsamente, all'ufficiale giudiziario che intendeva procedere al pignoramento dei suoi beni, di essere legalmente separato e di dimorare in una mansarda, luogo diverso dall'abitazione coniugale. L'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. era stata contestata perché la condotta di falso sarebbe stata finalizzata a sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, condotta integrante la fattispecie di cui all'art. 388 cod.pen.

1.2. La sentenza di primo grado era stata appellata dal S, il quale si era doluto di un'erronea motivazione della pronunzia di condanna in relazione all'individuazione del luogo di abitazione. Inoltre, l'imputato, nel proprio atto di appello, aveva smentito quanto sostenuto dai testi in ordine alla prosecuzione dei rapporti con la moglie, sostenendo la sporadicità e comunque la normalità degli stessi, al fine di aiutarsi reciprocamente dopo una lunghissima convivenza. Era stata inoltre contestata la determinazione del danno da risarcire a favore della parte civile Riccardo FIORINA, sul presupposto che non fossero effettivamente provati i beni utilmente pignorabili.

1.3. La Corte di appello di Brescia ha accolto in toto l'appello dell'imputato, revocando conseguentemente anche le statuizioni civili.

2. Avverso la pronunzia della Corte di Appello propone ricorso per Cassazione la parte civile Riccardo FIORINA, con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la decisione impugnata per mancanza di motivazione in ordine alle prove individuate dal Giudice di primo grado, emergenti con certezza dagli atti del processo, e non valutate dalla Corte territoriale.

2.1.2. Con il secondo motivo, la parte civile si duole della manifesta illogicità della motivazione della sentenza, nonché della sua contraddittorietà. La sentenza impugnata, infatti, contrasterebbe con le pacifiche emergenze degli atti processuali - documentali e testimoniali - del giudizio di primo grado. Vengono quindi censurati specificamente i tre passaggi motivazionali relativi agli elementi di prova ritenuti rilevanti nella sentenza di primo grado per affermare la sussistenza dei reati.

2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata alla luce del raffronto con gli atti processuali, nella parte in cui si afferma che rappresenterebbe un elemento di dubbio circa la versione dei fatti offerta dall'imputato la circostanza che un testimone avrebbe scorto le luci accese nel sottotetto.
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