Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2019, n. 30721
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OV DA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/01/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG
SIMONE PERELLI
Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato CECCHETTI MAURO del foro di ROMA in difesa di OV DA che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28.1.2019, il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame del sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero nei confronti di IL CO - detentore regolare di un fucile da caccia - e avente per oggetto munizioni, cioè 2446 cartucce da caccia calibro 12, reperite presso il suo domicilio il giorno 1.9.2018. Il Tribunale riteneva sussistente il fumus del reato di cui all'art.678 cod. pen. per le cartucce eccedenti il limite di 1.500 fissato dall'art. 97 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S., ed evidenziava che, per la quantità di cartucce possedute, il CO, ai sensi di quest'ultima norma, si sarebbe dovuto munire di licenza prefettizia, di cui non risultava titolare. Le tesi difensive, secondo le quali non sarebbero stati configurabili né il reato ipotizzato (perché non era stato superato il limite di kg 5 di polvere da sparo) né i reati di cui agli artt. 670 e 697 cod. pen. (perché all'atto del sequestro non era ancora decorso il termine di 72 ore stabilito dalla legge per l'adempimento dell'obbligo di denuncia dell'acquisto delle munizioni) venivano ritenute infondate. Sulla prima tesi, il Tribunale osservava che l'art. 97 T.U.L.P.S. «oltre a fissare tale limite quantitativo [di 5kg] per il materiale esplodente, prevede anche un limite numerico specifico per le cartucce da caccia (1500), che nel caso in esame risulta essere ampiamente superato». Sulla seconda tesi, il Tribunale osservava che «Il mancato decorso del termine di 72 ore per assolvere all'obbligo di denuncia non rileva rispetto all'ipotesi di reato in contestazione». Infine, con riferimento al periculum, il Tribunale notava che «le munizioni detenute illecitamente sono suscettibili di confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240 comma 2 c.p. e dell'art. 6 I. 152/1975».
2. Il difensore di IL CO ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in riferimento all'art. 1 cod. pen. e all'art. 3, comma 1 lett.