Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2022, n. 38375

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2022, n. 38375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38375
Data del deposito : 12 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FATTA SALVATORE nato a Palermo il 27 gennaio 1981 avverso la sentenza del 26 Aprile 2016 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, riformando la sentenza resa il 7 maggio 2014 dal Tribunale di Fermo, che aveva assolto l'imputato dal reato di rapina aggravata ascrittogli per non avere commesso il fatto, ex art. 530 secondo comma codice penale, ha dichiarato la responsabilità dell'imputato condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo:

2.1 vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 192 cod. proc.pen. con riferimento alla sentenza di primo grado e ai rilievi difensivi di cui alla memoria depositata all'udienza del 26/4/2016: la sentenza impugnata ha dichiarato la colpevolezza dell'imputato ribaltando la pronunzia assolutoria di primo grado, travisando le prove e così dando luogo ad una motivazione a tratti assente, a tratti manifestamente illogica. La corte di appello ha valorizzato la presenza di una impronta digitale sul vetro esterno che sovrastava il bancone della banca e un'impronta digitale sul vetro interno ( attribuibile al Di Fatta, elemento di cui non era stata fatta menzione, né in seno alla sentenza di primo grado, né nell'atto di appello del pubblico ministero, essendosi questi limitati ad esaminare quale elemento a carico l'impronta palmare rinvenuta sul bancone. Osserva il ricorrente che nessuno dei testi ha fatto riferimento ad uno scavalcamento del bancone dell'agenzia ed anzi la cassiera Marziali ha escluso che il rapinatore scavalcando il bancone si fosse appoggiato e avesse toccato il vetro divisorio. La Corte di appello ha pertanto operato un travisamento della prova, in quanto è emerso dal dibattimento che il rapinatore aveva appoggiato entrambe le mani sul bancone sia nello scavalcamento in entrata sia in quello in uscita, nei pressi di una cassa diversa presso la quale non è stata rinvenuta alcuna impronta dell'imputato. L'assenza di impronte palmari del Di Fatta sul bancone nel punto di scavalcamento e sulle casse toccate dal rapinatore costituisce elemento a discarico per l'imputato mentre affermare che il rapinatore avrebbe toccato il vetro per fare leva inserisce ex novo un elemento di prova rilevante che non esiste nel processo. Altro travisamento ricorre laddove la corte territoriale ha sostenuto che per consolidata giurisprudenza le impronte digitali costituiscono prova della presenza del soggetto in un determinato luogo e che in assenza di giustificazioni questo elemento può essere utilizzato per fondare il giudizio di colpevolezza.
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