Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/09/2017, n. 21854

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Il provvedimento del P.M. che dispone la “sospensione dei termini" di una procedura esecutiva a carico di un soggetto che abbia chiesto l'elargizione di cui alla l. n. 44 del 1999, deve essere trasmesso al giudice dell’esecuzione, il quale non può sindacare né la ritenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio della provvidenza sospensiva, né l’idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell’elargizione richiesta dall’esecutato; spetta, invece, al giudice dell’esecuzione il controllo della riconducibilità del provvedimento all'art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999, l'accertamento che esso riguardi uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio e la verifica che, nel processo esecutivo in corso, o da iniziare, decorra un termine in ordine al quale lo stesso possa dispiegare i suoi effetti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/09/2017, n. 21854
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21854
Data del deposito : 20 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

E 21854 17 T N Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA S a) art. 363 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E cod. proc. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE civ. àmbito di SEZIONI UNITE CIVILI applicazione;
b) questioni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sull'interpretazione dell'art. Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF 20, comma 7, della legge Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO n. 44 del 1999 Presidente Sezione Dott. VINCENZO MAZZACANE R.G. N. 11641/2016 Cron. 21854 Presidente Sezione Dott. CAMILLA DI IASI Presidente Sezione Dott. STEFANO PETITTI Rep. Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI Ud. 24/01/2017 Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI PU Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11641-2016 proposto dal: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, 2017 elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 38 presso LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
- ricorrente

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avversO l'ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 28/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. Raffaele Frasca;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, ha concluso in modo conforme alla richiesta. R.g.n. 1641-16 (ud. 24.1.2017) OGGETTO DELL'ISTANZA EX ART. 363 COD. PROC. CIV.

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con atto del 19 giugno 2016 ha chiesto a questa Corte, ai sensi del primo comma, dell'art. 363 c.p.c. di enunciare, nell'interesse della legge, i seguenti principi di diritto: 1) il provvedimento del Procuratore della Repubblica, emesso ai sensi dell'art. 20, comma 7, 1. 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), della I. 27 gennaio 2012, n. 3, con cui si dispone la sospensione dei termini relativi ai processi esecutivi ha effetto immediato, ha natura non decisoria e si impone, per il suo carattere temporaneo, al giudice dell'esecuzione in ordine alla correlazione tra l'evento lesivo e la vittima del reato, alla corrispondenza con la comunicazione del prefetto e alla valutazione di meritevolezza del beneficio. >>;
2) Il giudice dell'esecuzione può svolgere un controllo "ab estrinseco" circoscritto alla sussistenza dei requisiti oggettivi (titolarità del bene oggetto di esecuzione), temporali (un anno dall'evento lesivo) e di non rinnovabilità del beneficio. >>;
3) Il provvedimento, per il suo carattere interinale, non ha efficacia sostanziale sul giudizio civile;
restano fermi gli ordinari strumenti processuali previsti avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione>>.

2. Il Procuratore Generale, nel ricorso introduttivo, evidenzia che, nell'àmbito di segnalazioni ricevute dal proprio ufficio, in relazione a condotte di possibile rilevanza disciplinare e, dunque, nel quadro di attività svolta ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006, sono emerse divergenze interpretative e contrasti tra distinte autorità giudiziarie sulle modalità di applicazione, con riguardo al processo di esecuzione forzata, della sospensione dei termini in favore dei soggetti vittime di richieste estorsive e di usura, che abbiano presentato istanza di elargizione dei benefici previsti ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successive modifiche. Est. Cors Haffaele Frasca-་ནི་་ ་ 3 R.g.n. 11641-16 (ud. 24.1.2017) Queste divergenze si sarebbero evidenziate, in particolare, presso gli uffici giudiziari salernitani.

3. Infatti, espone il Procuratore generale, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di SA con provvedimento 19-20 settembre 2013 - ed anche con altri provvedimenti precedenti e successivi - ha ritenuto che, con riferimento agli effetti sul procedimento di esecuzione forzata, il provvedimento favorevole reso dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 20, comma 7, della I. n. 44 del 1999, come modificato dall'art.2 della 1. n. 3 del 2012, costituirebbe condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della sospensione del procedimento esecutivo, rientrando pur sempre nella sfera delle competenze istituzionali del giudice dell'esecuzione il potere di valutare la sussistenza dei presupposti per la sua sospensione>> di modo che il provvedimento favorevole dell'organo requirente non genera automaticamente la temporanea inesigibilità della prestazione esecutiva >>. Viceversa, osserva il P.G., come emerge da due ordinanze del 14 maggio 2015 e del 28 agosto 2015, acquisite dall'istante, lo stesso Tribunale di SA, pronunciando in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., avverso provvedimenti di fissazione di nuova vendita disposti dal Giudice dell'esecuzione di SA (rispettivamente in data 9 febbraio 2015 e 29 luglio 2015), a seguito di diniego dell'istanza di sospensione proposta dal debitore esecutato, ha accolto il reclamo e dichiarata l'intervenuta sospensione degli atti esecutivi, per effetto di provvedimento del P.M. presso il Tribunale di SA, ai sensi dell'art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999. 4. Il Procuratore Generale istante deduce che la ragione del ricorso è finalizzata all'inquadramento del rapporto esistente tra l'Autorità Giudiziaria preposta alla valutazione dei presupposti e dei requisiti per l'elargizione dei benefici previsti dalla normativa a favore dei soggetti vittime di richieste estorsive e di usura e l'Autorità Giudiziaria investita del processo di esecuzione forzata, cui spetta di adottare con effetto su di esso, il beneficio della sospensione. 4 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 11641-16 (ud. 24.1.2017) Osserva il P.G. che la sospensione degli atti aventi efficacia esecutiva è attualmente devoluta al provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini senza però che il legislatore abbia esaurientemente disciplinato il rapporto tra il provvedere del Procuratore della Repubblica e quello del giudice dell'esecuzione. Il testo dell'art. 20, comma 7-bis, dispone, infatti, che il Procuratore della Repubblica competente trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione dell'elenco>>. -In tal modo non si è tenuto conto ad avviso del P.G. - che il Giudice dell'esecuzione non è informato (ed a maggior ragione non è o non dovrebbe essere informata la parte esecutante) dell'esistenza e dello sviluppo delle indagini del procedimento penale oggetto dei fatti che sono o potrebbero essere all'origine della situazione di sofferenza della parte esecutata, ritenuta giustificativa dell'attribuzione dei benefici previsti dalla legge. Poiché viene in gioco un rapporto tra due tipi di procedimento, quello penale in relazione al quale si palesa la situazione idonea a dare luogo all'attribuzione dei benefici e quello civile di esecuzione forzata, il silenzio del legislatore dovrebbe essere riempito dall'interprete valorizzando la circostanza che a differenza di quanto prevedeva la normativa originaria, che attribuiva il potere al Prefetto la valutazione - della spettanza del beneficio è ora attribuita ad un'autorità giudiziaria penale. Tanto sarebbe sintomatico della volontà del legislatore di far prevalere la competenza penale su quella del giudice civile nell'accertamento dei profili connessi al legame tra l'evento lesivo e il danneggiato (art. 3, comma 1, I. n. 44 del 1999).

5. Il P.G. evidenzia, quindi, che in molti altri tribunali, oltre che in quello di SA, vi sarebbero incertezze al riguardo e, quindi, a giustificazione dell'istanza, adduce che l'assenza di una pronuncia di legittimità sulla specifica questione, dopo la modifica introdotta dal Est. Cons Raffaele Frasca R.g.n. 1641-16 (ud. 24.1.2017) legislatore, costituirebbe ragione per esercitare il potere di richiedere alla Corte di cassazione l'enunciazione di un principio di diritto sul punto.

6. Quanto ai presupposti di ammissibilità della richiesta ex art. 363 cod. proc. civ., il Procuratore generale: rappresenta l'esistenza dia) provvedimenti di giudici dell'esecuzione, che hanno interpretato in modo divergente la norma in relazione alla natura vincolante del provvedimento di sospensione, emesso dal Procuratore della Repubblica, ed ai conseguenti poteri del giudice dell'esecuzione e delle parti nell'ambito del giudizio di cognizione;
b) rileva che in relazione ai provvedimenti che possono emettersi, a seconda dei casi, sarà applicabile il regime del reclamo ovvero dell'opposizione agli atti esecutivi con i consequenziali principi in tema di ricorribilità in cassazione, ricordando che i precedenti della Corte sulla disposizione in esame, infatti, sono stati pronunciati in sede di impugnazione della sentenza di rigetto del reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. (Ord.) n. 18612 del 2010;
Cass. n. 8940 del 2012) ovvero in sede di ricorso straordinario in giudizi instaurati con opposizione ad atti esecutivi (Cass. n. 1496 del 2007;
n. 8434 del 2012);
c) assume che l'eventuale rifiuto del Giudice dell'esecuzione di sospendere la procedura esecutiva, a seguito della specifica istanza del debitore esecutato, pone anche il tema dell'eventuale reclamabilità del provvedimento per effetto del principio della tipicità delle ipotesi reclamabili (come sostenuto dalla ordinanza collegiale del tribunale di SA del 28 agosto 2015, in conformità a Cass. 13 marzo 2012, n. 3954);
d) sostiene che i notevoli interessi sottesi alle procedure esecutive in cui sono coinvolte le vittime dei reati estorsivi e di usura e la tutela delle ragioni creditorie delle parti istanti in sede esecutiva rendono evidente il particolare interesse ad una interpretazione chiarificatrice dell'art.20, comma 7, I. n. 44 del 1999, trattandosi, del resto, per restare ai ons. Raffaele FrascaEst. Cons.CGoe B R.g.n. 1641-16 (ud. 24.1.2017) provvedimenti emessi dal Tribunale di SA, di atti del giudice dell'esecuzione non impugnati o il cui diritto all'impugnazione è risultato rinunciato ovvero di provvedimenti non ricorribili

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